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Legge Regionale 22 maggio 2015, n.13

Modifiche urgenti alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), e altre disposizioni in materia di acque meteoriche.
LEGGE REGIONALE 22 maggio 2015, n. 13

Modifiche urgenti alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), e altre disposizioni in materia di acque meteoriche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.24 del 28 maggio 2015.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Modifiche urgenti all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015
(Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna)

1. All'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dopo le parole "L'incarico è conferito dal comitato istituzionale d'ambito" sono inserite le seguenti: "sulla base di una scelta fiduciaria e discrezionale a soggetti che, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, abbiano risposto al pubblico avviso di manifestazione di interesse per l'attribuzione dell'incarico di direttore, pubblicato sul sito internet dell'Ente di governo dell'ambito, sul sito istituzionale della Regione e su due quotidiani a diffusione regionale.";
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6 bis. In fase di prima applicazione, nelle more della nomina del direttore generale, il presidente del comitato istituzionale può adottare gli atti di ordinaria amministrazione urgenti ed indifferibili di competenza del direttore generale per un periodo non superiore a quarantacinque giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente comma."

Art. 2
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2015
(Attività di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano)

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 2 è soppresso;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. L'Ente di governo dell'ambito della Sardegna provvede a determinare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in via transattiva, i corrispettivi dovuti, dai comuni della Sardegna al gestore del Servizio idrico integrato, per gli oneri di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche per il periodo 2005-2011.".

Art. 3
Disposizioni in materia di acque meteoriche

1. La Regione, al fine di dare attuazione prioritaria a quanto previsto dall'articolo 5, comma 23, lettera b), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), è autorizzata a trasferire, a favore dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, per il successivo pagamento al gestore unico del Servizio idrico integrato, la somma determinata dallo stesso Ente ai sensi dell'articolo 13, comma 2 bis, della legge regionale n. 4 del 2015, così come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al suindicato comma 23 e previa dichiarazione del gestore di accettazione e di rinuncia nei confronti dei comuni di qualsiasi altra pretesa, comunque connessa, rispetto al suddetto finanziamento regionale.
2. Nelle more della determinazione di cui all'articolo 13, comma 2 bis, della legge regionale n. 4 del 2015, così come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, su istanza dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, la Regione è autorizzata ad erogare allo stesso Ente, per il successivo pagamento al gestore unico del Servizio idrico integrato, al fine di evitare i danni relativi al ritardato riconoscimento degli oneri sostenuti, un'anticipazione in misura non superiore alla stima di cui al piano economico finanziario approvato con la delibera del commissario dell'Autorità dell'ambito della Sardegna n. 23 del 14 aprile 2011.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 maggio 2015

Pigliaru