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Legge Regionale 19 giugno 2015, n.14

Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi.
LEGGE REGIONALE 19 giugno 2015, n. 14

Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.28 del 25 giugno 2015.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione favorisce l'accesso al credito e alla finanza delle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e dei liberi professionisti, aventi sede operativa in Sardegna, attraverso la razionalizzazione e la concentrazione del sistema dei consorzi fidi e il supporto alla rete di garanzia costituita dai confidi e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese operanti in Sardegna di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, (legge finanziaria 2009), il rafforzamento di meccanismi virtuosi di impiego delle risorse pubbliche e la standardizzazione delle modalità di erogazione dei contributi pubblici a favore del sistema dei confidi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, conformemente alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato:
a) concede ai consorzi fidi contributi per l'integrazione del fondo rischi destinati alla prestazione di garanzie per l'accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti soci;
b) promuove la creazione di meccanismi di stabilizzazione finanziaria e sostegno mutualistico tra i consorzi fidi allo scopo di prevenire e contenere effetti sistemici negativi a livello regionale sulle micro, piccole e medie imprese e sui liberi professionisti associati al sistema dei confidi.
3. Ai fini della presente legge, per confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che hanno sede operativa in Sardegna e prestano la propria attività in favore dei soggetti di cui al comma 1.
4. Dall'applicazione della presente legge sono esclusi gli aiuti concessi ai confidi del settore agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo).

Art. 2
Fondo unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei confidi

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), con una dotazione annua di euro 5.000.000 (UPB S06.03.031), persegue le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), mediante l'istituzione di un apposito fondo unico.
2. Il fondo di cui al comma 1, destinato all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi, è gestito dall'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:
a) i criteri di ammissibilità e i meccanismi di premialità, che tengono conto almeno dei seguenti elementi dei consorzi fidi: la dimensione, lo sviluppo e la qualità delle garanzie, l'adeguatezza patrimoniale, l'economicità, l'efficienza della gestione;
b) i settori prioritari di intervento nella concessione dei contributi;
c) le modalità procedurali di assegnazione delle risorse, conformemente alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di rendicontazione e di segnalazione di dati e informazioni sui confidi, sullo sviluppo e le qualità del portfolio delle garanzie;
d) i meccanismi sanzionatori in caso di mancato o irregolare utilizzo dei contributi, nonché degli obblighi dei confidi in caso di scioglimento e liquidazione;
e) i criteri e le modalità uniformi nella concessione delle garanzie nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
4. La concessione dei contributi ai confidi è subordinata alla previa istituzione dei meccanismi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 e all'adesione ai medesimi meccanismi da parte dei confidi che ne posseggano i requisiti, fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 2.

Art. 3
Regime di aiuto

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, definisce, in relazione alla lettera e) del medesimo articolo, le modalità e i criteri per la concessione di garanzie da parte dei confidi alle piccole e medie imprese, secondo uno o più dei seguenti atti normativi sotto richiamati, o dei successivi che dovessero sopraggiungere in loro sostituzione:
a) aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) aiuti di Stato esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
c) aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04);
d) aiuti di Stato soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 4
Fondo di stabilizzazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), conformemente alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Regione promuove l'istituzione di un fondo di stabilizzazione finanziaria alimentato da contribuzioni periodiche dei confidi che aderiscono al fondo su base volontaria, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4. Il fondo può essere inoltre destinatario di contribuzione pubblica.
2. Il fondo è ispirato ai seguenti principi generali:
a) gestione condivisa e congiunta con il sistema dei confidi secondo approccio mutualistico e volontaristico;
b) modalità di intervento del fondo in presenza di piani di ristrutturazione e di gestione delle criticità dei confidi oggetto dell'intervento;
c) monitoraggio periodico della rischiosità dei confidi e dello sviluppo delle garanzie.
3. La Giunta regionale, previa concertazione con i confidi che intendono aderire al fondo di stabilizzazione, con propria deliberazione determina i criteri, le modalità di gestione e di intervento del fondo, nonché l'entità dei conferimenti iniziali e delle contribuzioni periodiche da parte dei confidi aderenti.

Art. 5
Osservatorio dei confidi

1. Senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce l'osservatorio dei confidi composto da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale esperti in materia, un rappresentante di SFIRS Spa e un rappresentante designato dai consorzi fidi.
2. L'osservatorio dei confidi cura il monitoraggio periodico del sistema dei confidi operanti in Sardegna, con particolare riferimento all'efficacia dell'intervento pubblico.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale determina altresì i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti dell'osservatorio appartenenti all'Amministrazione regionale nonché le modalità di funzionamento.

Art. 6
Abrogazione

1. Fatto salvo il disposto di cui al comma 2, sono abrogati i commi 47 e 48 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
2. Sono liquidate e pagate a favore dei confidi le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già impegnate a favore dei medesimi in forza dei commi 47 e 48 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 e delle direttive di attuazione.

Art. 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 5 sono inviate per l'espressione del parere alle Commissioni consiliari competenti per materia. Il parere è espresso entro il termine di dieci giorni.
2. La disposizione dell'articolo 2, comma 4, non si applica nei primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge o entro il minor termine nel quale siano istituiti e resi pienamente operativi i meccanismi di stabilizzazione ivi previsti.

Art. 8
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 giugno 2015

Pigliaru