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Legge Regionale 3 luglio 2015, n.17

Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
LEGGE REGIONALE 3 luglio 2015, n. 17

Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.30 del 9 luglio 2015.


Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli utenti dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), che si rendano responsabili di illeciti amministrativi aventi ad oggetto titoli di viaggio.
2. Sono punibili con una sanzione amministrativa di natura pecuniaria esclusivamente gli illeciti previsti dall'articolo 4.

Art. 2
Disposizioni generali

1. Gli utenti dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti, prima dell'accesso al mezzo pubblico, a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, sia esso biglietto o abbonamento, a convalidarlo in caso d'uso, e a conservarlo sino a destinazione con l'obbligo di esibirlo al personale di controllo autorizzato. L'inosservanza di tali prescrizioni espone il trasgressore agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge.
2. In caso di bigliettazione elettronica, l'obbligo di validazione, sia per i biglietti che per gli abbonamenti, è previsto sempre all'inizio di ciascun viaggio e in occasione di ogni trasbordo, in conformità alle apposite prescrizioni del gestore del servizio.

Art. 3
Procedimento sanzionatorio

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge è l'azienda esercente il trasporto pubblico, che provvede all'accertamento e alla contestazione e notificazione delle violazioni tramite personale appositamente incaricato.
3. Il personale di cui al comma 2 riceve, da parte dell'azienda di trasporto, apposita formazione ed è tenuto ad attestare il godimento dei diritti politici e l'assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità formative e l'acquisizione dell'idoneità a esercitare le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni in ambito regionale.
4. Il personale incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni acquisisce la qualifica di agente di polizia amministrativa valida per l'espletamento della funzione nel territorio regionale ed è abilitato, previo superamento di un esame finale di competenza regionale, a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II della stessa legge.
5. Il personale di cui al comma 2 provvede anche ad accertare e contestare le violazioni in materia di trasporto pubblico, per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e successive modifiche ed integrazioni.
6. L'autorità competente a emettere l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 è individuata nel rappresentante legale dell'azienda esercente il servizio di trasporto o suo delegato.
7. Al fine di assicurare maggiore sicurezza all'utenza a bordo dei mezzi di trasporto urbani ed extraurbani, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione degli illeciti amministrativi anche a guardie particolari giurate, come previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 4
Illeciti e sanzioni

1. Le fattispecie di illecito previste dalla presente legge sono distintamente contemplate nei seguenti commi.
2. Nel caso di mancanza di un valido e idoneo titolo di viaggio, o in assenza di validazione dello stesso all'inizio della tratta di viaggio, al trasgressore si applica una sanzione pecuniaria in misura variabile da un minimo di quaranta a un massimo di centocinquanta volte la tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario.
3. Esclusivamente nei casi di bigliettazione elettronica, per l'irregolarità del titolo di viaggio per mancanza di convalida all'inizio di ciascuna tratta di viaggio successiva alla prima e in occasione di ogni trasbordo, al trasgressore si applica una sanzione pecuniaria determinata in misura fissa pari a quattro volte il costo del biglietto.
4. Nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, salva l'applicazione delle vigenti disposizioni penali, la sanzione pecuniaria è determinata in misura variabile da un minimo di centocinquanta a un massimo di quattrocento volte la tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario.
5. Nel caso di irregolarità dell'abbonamento per mancanza temporanea del titolo o per mancanza del necessario documento di legittimazione, al trasgressore si applica una sanzione in misura fissa pari a euro 6, a condizione che il trasgressore, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, provi il suo diritto di trasporto. In caso contrario, il trasgressore è considerato privo del titolo di viaggio per cui si applica la sanzione prevista al comma 2.
6. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 4, il trasgressore è, comunque, obbligato al pagamento della tariffa evasa che, per i servizi urbani, è di importo pari alla tariffa applicabile alla tratta ove ha luogo l'accertamento mentre, nei servizi extraurbani, l'importo è pari alla tariffa applicabile al percorso dal capolinea di partenza al luogo di accertamento o, eventualmente, sino alla destinazione dichiarata dall'utente che ha diritto di proseguire il viaggio intrapreso, sino alla destinazione che dichiara di voler raggiungere. Se il trasgressore prosegue oltre la destinazione dichiarata, l'agente accertatore procede a una nuova contestazione autonoma dalla precedente per il percorso eccedente.
7. Nel caso di concorso di illeciti a opera del medesimo soggetto, si applica la sanzione prevista per l'illecito più grave aumentata sino al triplo, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 689 del 1981, fatto salvo quanto previsto in tema di specialità dall'articolo 9 della medesima legge.
8. Nel caso di reiterazione di illeciti si applica la sanzione calcolata nella misura massima, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge n. 689 del 1981.
9. Per gli illeciti a cui è correlata una sanzione variabile da un minimo a un massimo, la misura concreta della sanzione è determinata dall'agente accertatore in relazione ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981.
10. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), che abbiano determinato danni ad attrezzature o beni aziendali strumentali al trasporto pubblico, si applica, inoltre, la sanzione accessoria da un minimo di euro 100 a un massimo di euro 400, oltre al risarcimento del danno in sede civile.

Art. 5
Pagamento in misura minima e pagamento in misura ridotta

1. Il trasgressore che dichiara di voler pagare all'atto dell'accertamento della violazione ha diritto al pagamento, nelle mani dell'agente accertatore della sanzione, nella misura minima. Tale diritto permane per i cinque giorni successivi secondo le modalità stabilite dall'azienda di trasporto e con esclusione delle spese di notificazione.
2. Se il pagamento non è stato effettuato nella misura minima, è sempre ammesso, entro sessanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero dalla notificazione del processo verbale, il pagamento della sanzione in misura ridotta. La sanzione in misura ridotta è pari a un terzo del massimo della sanzione prevista, ovvero al doppio del minimo se più favorevole, fatto salvo il rimborso delle spese di notifica.

Art. 6
Destinazione dei proventi delle sanzioni

1. I proventi delle sanzioni previste dalla presente legge sono trattenuti dalle aziende di trasporto pubblico che provvedono alla rilevazione dell'illecito e sono soggetti a iscrizione nei relativi bilanci di esercizio come proventi da traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto ai proventi ordinari.
2. Le aziende di trasporto sono vincolate a destinare i proventi al potenziamento delle proprie strutture di controllo, al miglioramento degli standard di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto e di informazione all'utenza, all'adozione di misure di sostegno in favore dei diversamente abili, all'adeguamento degli strumenti di comunicazione, di assistenza a terra dell'utenza, di dissuasione dell'evasione tariffaria, alla promozione della mobilità familiare, alla diffusione dei documenti di trasporto impersonali e al potenziamento del parco rotabile. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità, le condizioni di utilizzo dei proventi delle sanzioni e l'obbligo di rendicontazione delle risorse.
3. Nell'ipotesi di bigliettazione integrata, il gettito derivante dalla tariffa evasa è ripartito tra i vettori secondo le specifiche previste dagli accordi in materia di integrazione tariffaria.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 luglio 2015

Pigliaru