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Legge Regionale 3 luglio 2015, n.18

Modifica dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 3 del 2009 (Convenzioni rinnovabili con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari) e dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2015 (Utilizzo Centrale unica di committenza).
LEGGE REGIONALE 3 luglio 2015, n. 18

Modifica dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 3 del 2009 (Convenzioni rinnovabili con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari) e dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2015 (Utilizzo Centrale unica di committenza).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.30 del 9 luglio 2015.


Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Limite alle convenzioni rinnovabili con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari

1. Nell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), così come sostituito dal comma 13 dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), le parole: "il cui valore non può essere inferiore al 70 per cento dei costi dichiarati nel bilancio dell'ente nell'esercizio precedente l'anno di erogazione del contributo annuo" sono sostituite dalle seguenti: "il cui ammontare non può essere inferiore al 70 per cento dei costi dichiarati nel bilancio dell'ente nell'esercizio precedente l'anno di erogazione del contributo ma comunque e in ogni caso non superiore a euro 700.000 annui".

Art. 2
Proroga del termine per l'utilizzo della Centrale unica di committenza

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 18, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), è modificato come stabilito dall'articolo 23 ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), ed è attualmente fissato al 1° settembre 2015.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 luglio 2015

Pigliaru