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Legge Regionale 24 luglio 2015, n.19

Disposizioni in materia di apicoltura.
LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 19

Disposizioni in materia di apicoltura.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.34 del 30 luglio 2015.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Finalità

1. La Regione riconosce l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale ai fini della conservazione dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile delle produzioni agricole in quanto concorrente a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità ambientale.
2. La Regione disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura e promuove la salvaguardia delle specie apistiche, con particolare riferimento alla razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e alle popolazioni di api autoctone tipiche.

Art. 2
Definizioni

1. L'ape è considerata un animale da allevamento di interesse zootecnico e in quanto tale si protegge il suo stato sanitario, si garantiscono le sue produzioni e, contestualmente, si tutelano i consumatori dei suoi prodotti.
2. La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata alla gestione del terreno.
3. Sono considerati prodotti agricoli: il miele d'api (da nettare e da melata), la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele e tutti i prodotti della lavorazione, maturazione e confezionamento del miele.
4. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore ove le api organizzano il proprio nido;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico con uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno su tutto il territorio regionale ai fini d'incremento qualitativo e quantitativo non solo della produzione del miele, ma anche delle produzioni agricole, con particolare riferimento alla frutticoltura ed alla produzione foraggiera, nonché per la fecondazione delle essenze selvatiche e per la salvaguardia della biodiversità.
5. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 2.

Art. 3
Apicoltore e imprenditore apistico

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.
3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, in qualità di imprenditore agricolo professionale.
4. La Regione favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori e promuove ed incentiva l'associazionismo tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, riconoscendo le seguenti forme associative:
a) organizzazione di produttori del settore apicoltura;
b) società cooperative a responsabilità limitata, società cooperative per azioni e loro consorzi, consorzi apistici di cui all'articolo 2602 e seguenti del Codice civile;
c) associazioni di produttori apistici;
d) contratti di rete di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 4
Aiuti all'allevamento apistico

1. Per contribuire a conservare e tutelare la biodiversità, svolgere un'azione di biomonitoraggio ambientale e favorire uno sviluppo agricolo sostenibile, la Regione incentiva la pratica dell'impollinazione a mezzo di api, l'allevamento apistico per la salvaguardia dell'ape italiana e delle api autoctone tipiche e la pratica del nomadismo, in quanto attività di produzione di beni pubblici ambientali.
2. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti tramite concessioni rilasciate a titolo non oneroso. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessorato competente in materia di agricoltura, i criteri e le modalità, informati ai principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, per il rilascio delle concessioni di cui al presente comma.
3. L'Amministrazione regionale, previo apposito bando e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è autorizzata a concedere aiuti a favore degli imprenditori apistici singoli o associati, operanti in Sardegna, che utilizzino api appartenenti al tipo genetico Apis mellifera ligustica Spinola o agli ecotipi locali, per le seguenti iniziative:
a) acquisto di macchinari, arnie, mezzi di trasporto e attrezzature, ivi compresi mezzi di trasporto e attrezzature idonei alla movimentazione delle arnie;
b) realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di strutture idonee ad esercitare la propria attività;
c) acquisto di alveari, pacchi d'api e api regine.
4. Gli aiuti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono erogati nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto per gli investimenti nelle aziende agricole dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
5. Gli aiuti di cui al comma 3, lettera c), sono concessi secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
6. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

Art. 5
Denuncia degli apiari e degli alveari e relative comunicazioni

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario, nonché per la programmazione degli interventi a favore dell'apicoltura, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia presso l'Anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), e successive modifiche ed integrazioni, specificando collocazione e numero degli alveari, tipologia di attività, modalità di allevamento, classificazione degli apiari detenuti e specie e sottospecie allevata.
2. Tutti gli apicoltori, anche per il tramite delle loro forme associate, sono obbligati a effettuare alla Banca dati dell'Anagrafe apistica nazionale (BDA) le seguenti comunicazioni concernenti:
a) l'aggiornamento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti;
b) le informazioni inerenti le movimentazioni, con particolare riferimento a qualsiasi compravendita di materiale vivo e agli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario;
c) la temporanea interruzione dell'attività;
d) la cessazione dell'attività di apicoltura;
e) le eventuali ulteriori comunicazioni previste dal decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 e dal decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), e successive modifiche ed integrazioni.
3. La denuncia e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con le modalità e le tempistiche di cui al decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli spostamenti temporanei legati allo svolgimento dell'attività di nomadismo sono comunicati entro 48 ore dall'avvenuto spostamento.
5. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 non beneficiano degli incentivi previsti per il settore sino all'avvenuto adempimento.

Art. 6
Disposizioni sanitarie

1. La vendita e l'acquisto di api vive sono consentiti solo per gli esemplari accompagnati da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalla ASL territorialmente competente.
2. Le api provenienti da aree esterne alla Sardegna sono accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico e introdotte previa preventiva denuncia alla ASL competente per territorio, con l'indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione.
3. Chiunque possiede o detiene alveari comunica al Servizio veterinario della ASL competente per territorio, oltre i casi, conclamati o sospetti, di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria, anche ogni fenomeno di moria o di spopolamento. Gli apiari in evidente stato di abbandono sono soggetti a ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle aziende ASL, che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie e ne dispongono l'eventuale distruzione.
4. Le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura sono soggette alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
5. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, fermo restando il rispetto delle buone pratiche apistiche e dei principi base di igiene, gli apicoltori che svolgono attività di produzione dei prodotti dell'apicoltura a titolo di autoconsumo e che possiedono non più di 10 alveari.

Art. 7
Divieto dei trattamenti in fioritura

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle colture arboree, erbacee e ornamentali con fitofarmaci che possano essere dannosi per le api in modo diretto o indiretto, compreso l'utilizzo dei diserbanti lungo le strade pubbliche e private, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali o secrezioni extra floreali; in caso di presenza di essenze spontanee nei frutteti e nelle coltivazioni oggetto dei trattamenti, questi sono eseguiti previo sfalcio delle essenze spontanee in fioritura.
2. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

Art. 8
Organismi associativi tra apicoltori

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione di produttori, i criteri e le modalità di riconoscimento delle forme associate di cui all'articolo 3, comma 4, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, tenendo conto di parametri di assoluta rappresentatività nel territorio sardo, quali: numero minimo dei soci che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, numero degli alveari denunciati dai soci, miele prodotto, essere costituiti con atto pubblico, avere uno statuto aperto, avere la sede legale e operativa in Sardegna.
2. Le forme associate riconosciute sono accreditate presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale anche ai fini di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2006 (Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura).

Art. 9
Formazione, aggiornamento professionale e assistenza tecnica

1. É demandato alla Regione, attraverso le proprie agenzie operanti in campo agricolo, lo svolgimento, anche presso le aziende apistiche dell'attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori per la corretta e diligente conduzione degli allevamenti, anche su richiesta delle organizzazioni di produttori del settore apistico e delle associazioni di apicoltori riconosciute, tramite la Commissione apistica regionale. L'attività di formazione è rivolta preferibilmente per almeno il 50 per cento a favore dei giovani disoccupati.
2. La Regione promuove lo svolgimento di attività promozionali delle produzioni degli alveari e le attività di comunicazione e marketing del miele e dei prodotti dell'alveare.
3. La Regione, nell'ambito della formazione prevista dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assicura un'adeguata divulgazione delle tecniche di tutela e di salvaguardia degli insetti pronubi e, nell'emanare i bollettini per la calendarizzazione dei trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici secondo i principi di difesa integrata, suggerisce agli utilizzatori gli opportuni accorgimenti per la salvaguardia degli insetti pronubi.

Art. 10
Sperimentazione e ricerca

1. La Regione, attraverso le proprie agenzie operanti in campo agricolo e l'Istituto zooprofilattico sperimentale, svolge direttamente e promuove lo svolgimento di attività di studio e ricerca relative all'ambito apistico di interesse regionale.
2. La Regione individua nell'Università di Sassari, Dipartimento di agraria, il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate e sulle piante di interesse apistico, anche attraverso l'istituzione di un apposito laboratorio apistico regionale.
3. La Regione sostiene lo svolgimento dell'attività di cui al comma 2 attraverso la concessione di un finanziamento annuale nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

Art. 11
Commissione apistica regionale

1. É istituita la Commissione apistica regionale, composta da:
a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o un suo delegato, in qualità di presidente;
b) un rappresentante apicoltore per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
c) un rappresentante apicoltore designato dalla centrale cooperativa maggiormente rappresentativa a livello regionale;
d) un rappresentante designato dalle organizzazioni di produttori;
e) un rappresentante designato dalle associazioni di produttori riconosciute;
f) un rappresentante dell'Agenzia AGRIS Sardegna e un rappresentante dell'Agenzia LAORE;
g) un rappresentante del Dipartimento della protezione delle piante della Facoltà di agraria di Sassari;
h) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
i) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
j) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna.
2. I componenti della commissione sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, durano in carica tre anni e la loro partecipazione alla commissione è a titolo gratuito; dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla sua sostituzione.
3. La commissione ha competenza consultiva e propositiva per la programmazione degli interventi e degli aiuti a favore del settore apistico; esprime il proprio parere sul prezziario regionale per l'apicoltura e sui relativi aggiornamenti periodici; esprime pareri e proposte sulle iniziative, indagini e studi relativi alle finalità della presente legge e allo sviluppo dell'apicoltura; propone temi di ricerca per il superamento delle problematiche sanitarie, tecnologiche e produttive, per lo sviluppo di nuovi prodotti e per il miglioramento dell'apicoltura.
4. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
5. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12
Riforestazione

1. Al fine di favorire l'integrazione energetico-ambientale e di valorizzare le caratteristiche paesaggistico-naturalistiche tipiche dell'Isola, l'Assessorato regionale competente per materia individua la percentuale minima di piante con potenziale nettarifero da inserire nei piani regionali di riforestazione per il recupero del territorio e l'elenco delle piante da utilizzarsi a tal fine.

Art. 13
Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 500.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 500.
3. Qualora, in seguito all'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, i servizi veterinari delle aziende ASL ravvisino la pericolosità dell'alveare abbandonato, il titolare dello stesso è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento da euro 50 a euro 300.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 per ettaro con tetto massimo di 100 ettari.
5. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896 bis del Codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300 per apiario.
6. All'irrogazione delle sanzioni, previo accertamento delle violazioni da parte degli enti che a vario titolo svolgono attività di controllo, provvede l'azienda ASL competente per territorio, che introita i relativi proventi.

Art. 14
Abrogazioni

1. La legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 (Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura), è abrogata.

Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2015 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per gli anni successivi al 2015 agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 luglio 2015

Pigliaru