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Legge Regionale 7 agosto 2015, n.22

Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie.
LEGGE REGIONALE 7 agosto 2015, n. 22

Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.36 del 10 agosto 2015.


Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Capo I
Variazioni di bilancio e norme per gli enti locali


Art. 1
Incrementi dotazioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), relative alla promozione, valorizzazione e sviluppo socio-economico dei territori della Sardegna, mediante i collegamenti ferroviari esercitati su linee di scartamento ridotto e qualificati come "Trenino verde", individuati quali servizi turistici di linea di livello regionale, è autorizzata, nell'anno 2015, la spesa di euro 3.700.000 (UPB S07.06.001).
2. Ai fini della reiscrizione delle economie di spesa, registrate a chiusura dell'esercizio 2014, correlate a entrate a destinazione vincolata già riscosse, mediante l'attivazione della procedura di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017), è autorizzato lo stanziamento di euro 16.658.000, nell'anno 2015, in conto dell'UPB S08.01.001.
3. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 800.000 per interventi straordinari su aree di proprietà dell'Amministrazione regionale, esclusi da contratti di manutenzioni in essere e propedeutici alla prevenzione degli incendi; ai relativi oneri si provvede quanto ad euro 500.000 a valere sulle risorse iscritte in conto dell'UPB S01.02.005, cap. SC01.0305 e SC01.0311, e quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte in conto dell'UPB S01.05.001 (UPB S01.02.005).
4. Per le finalità di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 13 (Istituzione del 28 luglio quale giornata regionale in ricordo di tutte le vittime degli incendi in Sardegna) è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 10.000 (UPB S04.08.013).

Art. 2
Cofinanziamento della programmazione comunitaria

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), dopo le parole "nonché per il cofinanziamento" sono introdotte le seguenti: "dei programmi PO FESR, PO FSE, PO FEP e".

Art. 3
Modifiche al funzionamento del fondo per le opere degli enti locali

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015, il periodo "nonché le modalità di erogazione e i tempi di rimborso dei medesimi" è sostituito dal seguente: "le modalità di erogazione, nonché, nell'ipotesi in cui le somme debbano essere restituite, i tempi di rimborso per garantire la rotatività del fondo stesso".

Art. 4
Modalità di erogazione del fondo unico per gli enti locali

1. I commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 maggio 2012, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 - legge finanziaria 2012), sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) le parole "di norma, con quote trimestrali anticipate" sono sostituite dalle parole: "secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali".

Capo II
Proroga di termini e disposizioni a favore delle province


Art. 5
Vigilanza e controllo su AREA

1. All'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, sono soppresse le parole: "e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi";
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il commissario rimane in carica per un periodo di tempo di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi.".

Art. 6
Proroga del periodo dell'incarico dei commissari straordinari

1. Al fine di consentire l'approvazione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012), il periodo dell'incarico dei commissari straordinari di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2014, è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

Art. 7
Proroga del termine dell'entrata in vigore della centrale di committenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE), si applicano tenendo conto del termine di entrata in vigore previsto dall'articolo 23 ter, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), e prorogato dall'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e successive modifiche ed integrazioni. È conseguentemente abrogato l'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 2015, n. 18 (Modifica dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 3 del 2009 (Convenzioni rinnovabili con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari) e dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2015 (Utilizzo centrale unica di committenza).

Art. 8
Contributi a favore delle province

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie), è concesso un contributo di euro 3.000.000 a favore delle province per il pagamento degli oneri dei servizi svolti dalle società in house non coperti da entrate di bilancio e a favore delle Province di Cagliari e Nuoro per garantire il proseguimento dei contratti di lavoro flessibili. Il contributo è ripartito con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, in base al reale fabbisogno certificato dalle province (UPB S01.06.001).

Art. 9
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 23.668.000 per l'anno 2015, si fa fronte con le seguenti variazioni al bilancio della Regione per l'anno 2015:
in aumento

ENTRATA

UPB E362.001
Entrate, recuperi vari e altri rimborsi
2015 euro 16.658.000
SPESA
UPB S01.02.005
Acquisizione di beni e servizi
2015 euro 300.000
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2015 euro 3.000.000
UPB S04.08.013
Prevenzione e difesa dagli incendi e Protezione civile - Spese correnti
2015 euro 10.000
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2015 euro 3.700.000
UPB S08.01.001
Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi
2015 euro 16.658.000
in diminuzione
SPESA
UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio
2015 euro 300.000
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
(cap. SC01.0971)
2015 euro 3.000.000
UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2015 euro 3.710.000

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 agosto 2015

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