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Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 16

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna).
LEGGE REGIONALE 29 giugno 2016, n. 16

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 31 del 30 giugno 2016

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Vice Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2016 (Piano forestale ambientale regionale)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), è così modificato:
"4. Il PFAR è coerente con il Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, con il Piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), e successive modifiche ed integrazioni, e coordinato con i Piani di bacino di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), con il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), nonché con i principali strumenti di pianificazione regionale.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2016 (Viabilità forestale)

1.Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2016 è soppresso.

Art. 3
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 8 de l 2016
(Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali)

1.L'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016 è così modificato:
"Art. 19 (Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali)
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. Gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate e gli altri interventi che presuppongono una variazione della destinazione d'uso del suolo di terreni non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico, possono essere avviati, a seconda della loro natura ed entità, secondo le seguenti modalità procedimentali:
a) comunicazione semplice;
b) comunicazione corredata da relazione tecnica;
c) autorizzazione regionale.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione le tipologie di intervento da assoggettare alle modalità di cui al comma 2 e i relativi procedimenti.
4. I procedimenti di cui al comma 3 sono di competenza dei servizi territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
5. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale rilascia un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco che per quella del suolo.
6. Gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004.".

Art. 4
Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2016 (Comitato territoriale)

1. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2016 è così modificato:
"5. I componenti del comitato svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito.".

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 giugno 2016

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