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Legge Regionale 30 novembre 2016, n. 31

Norme varie in materia di agricoltura. Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) e alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).
LEGGE REGIONALE 30 novembre 2016, n. 31

Norme varie in materia di agricoltura. Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) e alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 54 del 1 dicembre 2016

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2008
(Piano regionale di bonifica e riordino fondiario)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. I piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai consorzi di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) sono approvati, in attuazione dell'articolo 28 dello stesso regio decreto, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
1 ter. I piani di cui al comma 1 bis, avviati con finanziamento pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono inclusi nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2008
(Contabilità dei consorzi di bonifica)

1. All'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, secondo gli indirizzi e le direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto della particolare natura giuridica dei consorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione autonoma della Sardegna.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. I consorzi di bonifica, al fine di consentire il risanamento finanziario, possono ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre 2016 con il rendiconto di gestione, ovvero accertati al 1° gennaio 2016 o al 1° gennaio 2017, a seguito della revisione ordinaria o straordinaria dei residui da effettuarsi rispettivamente entro il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre 2017, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014). Per i crediti di dubbia e difficile esazione è effettuato un accantonamento in un apposito fondo per crediti di dubbia esigibilità, destinando una pari quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato. In caso di insufficienza dell'avanzo di amministrazione alla copertura degli accantonamenti, si accerta un disavanzo fino alla copertura dell'intero accantonamento e detto disavanzo è oggetto di ripianamento. Il ripianamento è effettuato per quote costanti in non più di trenta esercizi. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie. La quota non abbattuta è recuperata mediante incremento dell'importo dei ruoli correlati ai costi di funzionamento dell'ente, emessi per l'anno e ripartiti in ragione degli indici di beneficio di cui al piano di classifica vigente regolarmente approvato ai sensi dell'articolo 32. La SFIRS è autorizzata ad attivare strumenti finanziari a favore dei consorzi che ne facciano richiesta, sia sotto forma di garanzia sia sotto forma di prestiti, per favorire il miglioramento dello stato finanziario dei consorzi. Per le condizioni dei prestiti, in particolare durata e interessi, si fa riferimento alle migliori condizioni di mercato. Al pagamento delle rate i consorzi provvedono vincolando quota parte degli incassi dei ruoli istituzionali annuali fino alla concorrenza dei relativi importi.".

Art. 3
Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2008
(Riscossione del contributo irriguo in via transitoria
)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2008, è aggiunto il seguente:
"4 bis. I consorzi di bonifica possono disporre gli eventuali ruoli a saldo di cui al comma 3, relativi alle annualità fino al 2015, mediante una ripartizione del ruolo complessivo in rate costanti fino a un massimo di dieci annualità. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie.".

Art. 4
Istituzione di fondi di garanzia per il comparto della pesca e dell'acquacoltura
e per i consorzi di bonifica della Sardegna

1. Una quota pari a euro 5.000.000 delle somme giacenti presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), è recuperata alle entrate del bilancio regionale per essere destinata, quanto a euro 2.000.000, per la costituzione di un fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e quanto ai rimanenti euro 3.000.000 per la costituzione di un fondo di garanzia per il ripianamento dello stato debitorio dei consorzi di bonifica della Sardegna. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con deliberazione stabilisce i criteri, i requisiti per l'accesso e le modalità di intervento dei fondi.

Art. 5
Finanziamento della quota regionale di concorso interessi

1. Per far fronte al pagamento del concorso interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario e agrario e del concorso interessi sui mutui contratti sul fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice è stanziata in conto del bilancio regionale per l'anno 2016 la somma di euro 150.000.

Art. 6
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2015
(Interventi a favore del settore vitivinicolo)

1. L'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Interventi a favore del settore vitivinicolo)
1. Gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dalla riserva regionale sono trasferite all'organismo pagatore AGEA per l'integrazione della dotazione finanziaria comunitaria (FEAGA) delle misure inserite nel programma di sostegno nel settore del vino 2014-2018, per le quali sono ammessi aiuti di Stato.".

Art. 7
Abrogazioni

1. Il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) è abrogato.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in euro 5.150.000 per l'anno 2016. Ad stessi si fa fronte mediante le seguenti variazioni di bilancio per l'anno 2016:

ENTRATA

In aumento

titolo 3 - tipologia 30500 - categoria 3050200
capitolo NI
2016 euro 5.000.000
Cassa euro 5.000.000

categoria 3059900
capitolo NI

SPESA

In aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 2 - macroaggregato 203
capitolo NI
2016 euro 5.000.000
Cassa euro 5.000.000

titolo 1 - macroaggregato 104
capitolo SC06.0935
2016 euro 150.000
Cassa euro 150.000

In diminuzione

missione 16 - programma - 01 - titolo 2 - macroaggregato 203
capitolo SC06.0899
2016 euro 150.000
Cassa euro 150.000

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 novembre 2016

Pigliaru