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Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 32

Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 32

Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 55 del 6 dicembre 2016

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni finanziarie

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), è così sostituito:
"10. Le modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 9 avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 692, 693 e 694, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). La copertura degli oneri per il rimborso dell'anticipazione di liquidità è individuata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 e per l'intero periodo di ammortamento, nella missione 50 - programmi 01 e 02.".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), dopo le parole "non superiore a euro 150.000.000 annui", sono aggiunte le parole "oltre gli eventuali importi non erogati negli esercizi precedenti e nei limiti degli oneri finanziari determinati annualmente con legge di bilancio".

3. L'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2016 è abrogato.

4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 15, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 452.000 (missione 08 - programma 01 - capitolo SC04.2491).

5. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa complessiva di euro 120.000.000 di cui:
a) euro 95.000.000 finalizzati al ripiano del disavanzo 2015 degli enti del servizio sanitario regionale e a sopperire alle esigenze di liquidità dei medesimi enti nel rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti (missione 13 - programma 04 - titolo 2 - capitolo SC05.0010);
b) euro 25.000.000 quale acconto per il rimborso delle spese sostenute nell'anno 2016 per l'acquisto dei farmaci innovativi di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 24 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), (missione 13 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0001).

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 5 del 2016, è incrementata per l'anno 2016 di euro 200.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0350).

7. È attivato, a partire dall'anno 2017, il servizio di elisoccorso ed eliambulanza regionale per una spesa complessiva pari a euro 90.805.000 di cui euro 18.145.000 già erogati all'ASL n. 4 di Lanusei. A tal fine, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, la spesa annua di euro 7.910.000 in conto della missione 13 - programma 02 - capitolo SC05.0101. La restante quota, pari a euro 3.150.000 annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, grava sul macro livello di assistenza sanitaria del fondo sanitario regionale destinato al finanziamento del sistema di emergenza-urgenza (missione 13 - programma 01 - capitolo SC05.0001).

8. Al fine di consentire all'ASL n. 1 di Sassari lo svolgimento delle funzioni trasferite a seguito dell'estinzione dell'IPAB Fondazione San Giovanni Battista con sede in Ploaghe è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 3.470.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 2 - capitolo NI).

9. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 500.000 quale contributo per il funzionamento della Casa Serena di Iglesias (missione 12 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.0605DV).

10. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Il collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Regione, d'intesa con l'Università, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.".

11. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i componenti dei collegi sindacali in carica presso le aziende ospedaliero-universitarie cessano dalle funzioni ed il nuovo collegio è ricostituito secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2006, come modificato dal comma 10.

12. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 60.000 quale contributo per il funzionamento dell'Istituto dei ciechi della Sardegna "Maurizio Falchi" (missione 12 - programma 07 - titolo 1).

13. Alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 3:
1) al comma 2 la parola "sessanta" è sostituita con la parola "ventiquattro";
2) al comma 3 la parola "sessanta" è sostituita con la parola "ventiquattro";
b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, dopo la parola "scuola" sono aggiunte le parole "o comunque adempiono al dovere di istruzione-formazione";
c) al comma 1 dell'articolo 15 le parole "o unipersonali" sono soppresse.

14. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016, è sostituito dai seguenti:
"7. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a riprogrammare, con proprio decreto, l'utilizzo delle eventuali economie relative alle risorse erogate dall'Amministrazione regionale per programmi di ricerca e innovazione tecnologica, nel rispetto delle finalità previste dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna). Le variazioni di bilancio dei soggetti beneficiari sono adottate secondo le leggi e i principi contabili di riferimento.
7 bis. Gli atti degli enti strumentali che adottano le variazioni di bilancio necessarie alla riprogrammazione delle economie di cui al comma 7 sono immediatamente efficaci e trasmessi per conoscenza agli assessorati competenti."

15. Nell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 23, dopo le parole "per le attività culturali e di spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali degli anni 2014 e 2015";
b) la lettera a) del comma 25 è così sostituita:
"a) euro 200.000 in conto della missione 05 - programma 02 quale ulteriore spesa a favore dell'Istituto etnografico della Sardegna (ISRE) per favorire, anche in forma di associazionismo, la tutela e la promozione delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna;".

16. I termini di cui all'articolo 29, comma 33, della legge regionale n. 5 del 2015 sono prorogati fino al 31 dicembre 2017 e, comunque, non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per progetti già in essere al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati in misura pari a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2016.

17. I termini per la presentazione dei rendiconti relativi ai contributi di cui all'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), annualità 2015, ivi compresi quelli di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 33/21 del 30 giugno 2015, sono stabiliti al 31 dicembre 2016.

18. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 14, della legge regionale n. 5 del 2016, è rideterminata in euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed è destinata alla copertura delle spese relative agli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 (missione 05 - programma 02 - capitolo SC05.0904).

19. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 5 del 2016 è sostituito dal seguente:
"4. Per le finalità di assistenza tecnica nella gestione e affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, in ragione di euro 34.160 nell'anno 2016, euro 150.840 nell'anno 2017 ed euro 15.000 nell'anno 2018, per servizi ferroviari e tranviari (missione 10 - programma 01 - capitolo SC07.0582), euro 75.000 nell'anno 2017 ed euro 225.000 nell'anno 2018, per servizi su gomma (missione 10 - programma 02 - capitolo SC07.0583).".

20. È autorizzata, per l'anno 2016, la complessiva spesa di euro 5.000.000 a favore dei consorzi di bonifica di cui una quota pari a euro 3.350.000 destinata, per euro 2.400.000 alle finalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2015, per euro 250.000 quale contributo dei maggiori oneri sostenuti dai consorzi di bonifica dei territori colpiti dalla siccità nell'annualità 2016, per euro 400.000 per la redazione dei piani di classifica e per euro 300.000 quale contributo per il completamento o l'avvio di progetti di ricomposizione fondiaria (missione 16 - programma 01 - capitolo SC04.0193).

21. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio e per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, è autorizzata, per l'anno 2016:
a) la spesa di euro 2.100.000 a favore della Provincia di Nuoro (missione 18 - programma 01 - capitolo SC01.1059), di cui euro 168.000 per il funzionamento del Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro;
b) la spesa di euro 230.000 a favore della Provincia di Oristano (missione 18 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC01.1059).

22. È autorizzata, per l'anno 2016, l'ulteriore spesa di euro 356.000 quale contributo straordinario al Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro per le spese di funzionamento, a copertura della quota consortile di competenza del Comune di Nuoro e dei costi di gestione dei servizi bibliotecari (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0123).

23. È autorizzata, a favore della Città metropolitana di Cagliari, la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2017, euro 1.000.000 per l'anno 2018 ed euro 500.000 per l'anno 2019, al fine di incentivare l'acquisizione a tempo indeterminato o a tempo determinato, con le modalità previste dall'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), di personale dotato di idonea esperienza necessario a garantire la continuità delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Provincia di Cagliari, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), attraverso concorsi pubblici per titoli ed esami che prevedano la valorizzazione delle competenze ed esperienze maturate presso le amministrazioni provinciali. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), iscritta nel bilancio regionale alla missione 15 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC02.0389.

24. Per le finalità di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 2 del 2016, gli amministratori straordinari delle province sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014, a prorogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i contratti dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2016, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 alle condizioni previste dall'articolo 4, comma 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

25. I comuni, beneficiari nell'anno 2015 di un contributo ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), che abbiano realizzato nell'arco dell'anno scolastico 2014/2015 almeno quattordici settimane di attività didattica, hanno diritto alla liquidazione integrale del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 10 luglio 2017, a valere sulle risorse iscritte per l'anno 2017 in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0904 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018.

26. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 10 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), e all'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015, è autorizzata, per l'anno 2017, una maggiore spesa di euro 1.000.000. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate per la prosecuzione degli interventi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 (missione 15 - programma 03 - capitolo SC02.0892).

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e successive modifiche ed integrazioni, è destinata alle finalità di cui all'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

28. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 440.000 per la realizzazione di interventi di opere pubbliche di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità e un adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle risorse recate dal Fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), (missione 08 - programma 01 - capitolo SC07.1265).

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale n. 5 del 2016, è rideterminata in euro 371.000 per l'anno 2016, euro 1.712.000 per l'anno 2017 ed euro 117.000 per l'anno 2018 (missione 09 - programma 01 - capitolo SC04.0367).

30. Al fine di ultimare le opere delegate al Comune di Ploaghe con determinazione dell'Assessorato regionale dell'industria n. 279 del 18 giugno 2003, finalizzate all'infrastrutturazione del primo lotto dell'area destinata a insediamenti produttivi, è autorizzata la spesa di euro 123.949,66 in favore del medesimo comune a valere sulle risorse stanziate in conto della missione 14 - programma 01 - capitolo SC06.0612.

31. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 100.000 in favore del Comune di Ossi per la realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dello svincolo di accesso tra l'area destinata a insediamenti produttivi e la strada provinciale n. 3, e per la revisione generale delle opere già realizzate all'interno della medesima area (missione 14 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC06.0612).

32. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2014, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

33. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale n. 5 del 2015, dopo le parole "legge regionale n. 12 del 2013", sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle dell'articolo 5, comma 9, della presente legge".

34. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 2015 il periodo "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, pena la decadenza del finanziamento" è soppresso.

35. Ai fini dell'adeguamento delle risorse contrattuali ai tassi inflazione IPCA (Indice prezzi al consumo), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il triennio 2016-2018 del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali, stabilito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2016, è rideterminato complessivamente in euro 14.956.000, di cui euro 1.591.000 a decorrere dall'anno 2016, euro 3.182.000 a decorrere dall'anno 2017 ed euro 3.819.000 a decorrere dall'anno 2018. Le risorse integrano quelle già stanziate a decorrere dal 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni (missione 01 - programma 10 - titolo 1 - capitolo SC01.0216).

36. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività relative alla realizzazione della "Piattaforma tecnologica Sardegna turismo", garantendo la messa a regime dei sistemi realizzati e la continuità degli interventi effettuati nell'ambito della linea di attività 4.2.4.b del POR FESR 2007/2013, è autorizzata l'estensione per un periodo di dodici mesi dei contratti in essere riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 20.000 per l'annualità 2016 e di euro 110.000 per l'annualità 2017, cui si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse iscritte in conto della missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC09.0177, del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018.

37. Per le finalità di cui all'articolo 51, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa per il triennio 2016-2018 del personale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) è determinato complessivamente in euro 2.021.000, di cui euro 215.000 a decorrere dall'anno 2016, euro 430.000 a decorrere dall'anno 2017 ed euro 516.000 a decorrere dall'anno 2018. Le risorse integrano quelle già stanziate a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, determinati in euro 268.000 per l'anno 2017 ed in euro 784.000 per l'anno 2018 (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC04.1919), si fa fronte mediante pari riduzione della spesa iscritta in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1, del bilancio della Regione per i medesimi anni. È conseguentemente abrogato il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2016.

38. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:
"2 bis. L'Agenzia può procedere alla stipula di convenzioni di durata pluriennale in forma gratuita, per la cura, sorveglianza, razionale manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio forestale, agro-pastorale e faunistico ad essa affidato dagli enti locali, da altri enti pubblici o da privati e operando di norma sulla base di piani forestali particolareggiati.".

39. Nelle more del completamento delle procedure di vendita del compendio aziendale agro-zootecnico della Società bonifiche sarde Spa, il percorso di utilizzo da parte dell'Agenzia FoReSTAS dei dipendenti della Società bonifiche sarde di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), è prorogato, al fine di completare gli interventi di recupero, sino alla data di cessione del compendio e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (missione 09 - programma 02 - titolo 2).

40. A tutto il personale in servizio e operante presso l'Agenzia ARGEA Sardegna è ripristinata la diaria di missione relativamente allo svolgimento delle attività ispettive (fondi regionali, nazionali e comunitari, controlli e verifiche) con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

41. Per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 da trasferirsi all'organismo pagatore AGEA per l'integrazione della dotazione finanziaria comunitaria (FEAGA) delle misure inserite nel programma di sostegno nel settore del vino 2014-2018, per le quali sono ammessi aiuti di Stato (missione 16 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC NI).

42. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 16, della legge regionale n. 5 del 2016 è destinata alle spese di manutenzione straordinaria degli ippodromi di Villacidro, Sassari e Chilivani. L'attuazione dell'intervento è affidata all'Agenzia ARGEA Sardegna. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, provvede all'approvazione di apposite direttive di attuazione (missione 16 - programma 01 - titolo 2 - capitolo NI)

43. L'Agenzia regionale ARGEA è autorizzata a utilizzare le entrate derivanti da recuperi di somme relative agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2015 e le eventuali economie realizzate sui medesimi interventi e accantonate nell'avanzo vincolato ai fini della concessione di un aiuto de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con un'intensità dell'80 per cento, alle organizzazioni di produttori o ad altre forme associative, per la partecipazione ad eventi relativi alla promozione dei prodotti agricoli e alimentari. L'attuazione dell'intervento è affidata all'Agenzia ARGEA Sardegna. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva apposite direttive di attuazione.

44. Una quota pari a euro 1.000.000 a valere sulle eventuali risorse rinvenienti nell'avanzo vincolato del bilancio dell'Agenzia ARGEA Sardegna e già destinate ad azioni di contrasto all'insorgenza e diffusione della peste suina africana, di cui all'articolo 1, comma 37, della legge regionale n. 19 del 2014, così come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie), è destinata:
a) per euro 700.000 quale contributo ai comuni per la redazione dei piani di valorizzazione dei terreni a uso civico; il contributo è concesso fino a un massimo di euro 10.000 e non è superiore al 50 per cento della spesa ammessa e documentata; con deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di usi civici, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione di tali contributi;
b) per euro 300.000 a un progetto triennale finalizzato all'esame e risoluzione delle problematiche di maggiore rilevanza in materia di usi civici; a tal fine è autorizzata la costituzione di un gruppo di lavoro composto da personale del sistema Regione particolarmente qualificato in materia di usi civici e da un massimo tre esperti tecnici esterni, con apposite convenzioni da stipularsi con le università della Sardegna; al gruppo di lavoro possono essere ammessi a titolo gratuito, in qualità di tirocinanti, giovani laureandi/laureati che intendano professionalizzarsi sulla materia degli usi civici; con deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di usi civici, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del progetto.

45. È autorizzata una spesa fino a euro 250.000 per l'anno 2016 e fino a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 sullo stanziamento iscritto in conto della missione 14 - programma 01 - capitolo SC06.0763 già destinato alla gestione liquidatoria dei consorzi ZIR, da ripartirsi fra gli enti di cui all'articolo 6, comma 8, lettera a), della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), che procedono all'inserimento nelle proprie dotazioni organiche, anche attraverso forme di comando, del personale dei consorzi ZIR in liquidazione (missione 14 - programma 01 - capitolo SC06.0763).

46. Nelle more dell'attivazione degli strumenti finanziari del Fondo Social impact investing, i lavoratori della Tossilo Spa sono inseriti in un percorso di utilizzo da parte di enti e amministrazioni pubbliche, in continuità contrattuale con la società Tossilo Tecnoservice, attraverso l'istituto del distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). Per gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata nell'anno 2017 la spesa di euro 700.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

47. All'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, lettera a), dopo le parole "al comune", sono inserite le seguenti: ", all'unione dei comuni, agli altri enti che esercitano le funzioni di area vasta di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), alle società in house degli enti locali di cui alla medesima legge regionale";
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Al fine di incentivare la fase iniziale del trasferimento, per il personale in esubero degli enti consortili trasferito secondo le modalità previste ai commi 8 e 9, l'Amministrazione regionale garantisce agli enti subentranti l'erogazione di un contributo corrispondente al trattamento economico del personale trasferito relativo alle prime due annualità.".

48. Al fine di dare attuazione al protocollo d'intesa per la riqualificazione e la valorizzazione dell'area industriale del Medio Campidano, sottoscritto il 27 maggio 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 in favore del Consorzio industriale provinciale Medio Campidano-Villacidro per la realizzazione di interventi di caratterizzazione all'interno dell'area industriale di pertinenza del consorzio, prescritti in esito alla perimetrazione definitiva di dettaglio del sito di interesse nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 27/13 del 1° giugno 2011 (missione 14 - programma 01 - capitolo SC06.0615).

49. Le risorse di cui all'articolo 35 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie), sono incrementate, per l'anno 2016, di euro 29.000, per essere utilizzate a copertura di obbligazioni sorte nelle annualità precedenti (missione 01 - programma 11 - capitolo SC01.0576).

50. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivante da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa per la complessiva somma di euro 14.656.274,06 per come dettagliato di seguito:
a) il debito fuori bilancio di euro 19.342,45 derivante dall'anticipazione effettuata dalla società SFIRS per conto della Regione autonoma della Sardegna per la costituzione della società IES; al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione alla missione 09 - programma 02 - capitolo SC06.0671;
b) il debito fuori bilancio di euro 24.400, derivante dalla convenzione con l'Università di Cagliari - Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura, per la certificazione dei rendiconti dei lavori di custodia e messa in sicurezza all'interno delle concessioni minerarie effettuati dalla società in house IGEA Spa; al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera b) si provvede con imputazione alla missione 09 - programma 02 - capitolo SC06.0671;
c) il debito fuori bilancio di euro 9.498.920,00 derivante dai costi sostenuti dalla società in house IGEA Spa negli anni 2013 e 2014 per conto della Regione in ragione di obblighi di legge; al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione alla missione 09 - programma 02 - capitolo SC06.0692;
d) il debito fuori bilancio di euro 226.383,36 corrispondente all'incentivo all'esodo a favore dei dipendenti della società Fluorite di Silius Spa in liquidazione relativo all'anno 2015, previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2015; al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione alla missione 09 - programma 02 - capitolo SC06.0676;
e) il debito fuori bilancio di euro 518.405,71 corrispondente al saldo degli oneri della gestione liquidatoria della società Fluorite di Silius Spa per il 2015 e al riconoscimento degli adeguamenti contrattuali ai dipendenti della stessa società maturati fino al 31 dicembre 2015, ma non erogati; al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione alla missione 01 - programma 03 - capitolo SC06.0693;
f) il debito fuori bilancio di euro 31.822,54 derivante dalla convenzione con la società Sistemi Srl per la predisposizione del piano di indagine per la determinazione della reazione al fuoco dei materiali e della resistenza REI delle strutture degli archivi e dei compartimenti del Palazzo di giustizia di Cagliari; al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera f) si provvede con imputazione alla missione 01 - programma 05 - capitolo NI;
g) il debito fuori bilancio di euro 777.000 derivante da provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), in favore della società F.lli Pischedda Snc e dei Comuni di Ilbono, Meana Sardo e Villasalto; al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera g) si provvede con imputazione alla missione 07 - programma 01 - capitolo SC06.0244;
h) il debito fuori bilancio di euro 3.560.000 derivante all'amministrazione dalla stipula di convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il funzionamento delle quattro commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato), per gli esercizi dal 2011 al 2015; al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione alla missione 14 - programma 01 - capitolo SC06.0441.

51. All'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2015, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "30 aprile 2016" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2017";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono determinati in euro 600.000 per l'anno 2016 ed euro 300.000 per l'anno 2017 (missione 09 - programma 02 - capitolo SC06.0676).".

52. All'articolo 8 della legge regionale n. 35 del 2015, la parola "2016" è sostituita con "2017".

53. Le risorse stanziate a valere sulla missione 01 - programma 03 - capitolo SC06.0693, possono essere utilizzate per le spese connesse alla gestione liquidatoria di società partecipate della Regione autonoma della Sardegna facenti capo all'Assessorato regionale dell'industria.

54. Al comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013, dopo le parole "SFIRS Spa", sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "e della società in house BIC Sardegna Spa" sono sostituite dalle parole "della società BIC Sardegna Spa";
b) dopo le parole "BIC Sardegna Spa" sono inserite le seguenti: "delle altre società in house providing".

55. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione di contributi in favore delle confederazioni delle imprese industriali e delle piccole e medie imprese più rappresentative operanti in Sardegna con proprie strutture e uffici in almeno tre province, per lo svolgimento di attività di supporto dell'Amministrazione regionale, anche mediante convenzioni, nella realizzazione di progetti, iniziative ed azioni sui problemi dello sviluppo economico-sociale, con particolare riferimento ad energia, internazionalizzazione ed interventi per le aree di crisi. Il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia (missione 14 - programma 01 - titolo 1). Il programma è successivamente trasmesso per conoscenza alla competente Commissione del Consiglio regionale.

56. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi), la parola "diciotto" è sostituita con "trenta".

57. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 646.000 destinata all'integrazione del fondo rischi costituito presso il consorzio Fidicoop Sardegna, ai fini dell'attuazione della determinazione n. 4791/2016 del 9 febbraio 2015 dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale (missione 14 - programma 01 - titolo 2).

58. Nelle tabelle A, B, C e D allegate alla legge regionale n. 5 del 2016 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nella tabella A l'autorizzazione di spesa di cui alla sezione 10 - LAVORO, relativa al capitolo SC02.0892 (missione 15 - programma 03) è rideterminata, per l'anno 2016, in euro 4.339.000;
b) nella tabella B l'autorizzazione di spesa di cui alla sezione 06 - AGRICOLTURA, relativa al capitolo SC06.1077 (missione 16 - programma 01) è rideterminata, per l'anno 2016, in euro 0, l'autorizzazione di spesa di cui alla sezione 12 - SANITÀ, relativa al capitolo SC02.1114 (missione 13 - programma 02), è rideterminata, per l'anno 2016, in euro 60.000 e l'autorizzazione di spesa di cui alla sezione 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE, relativa al capitolo SC02.0159 (missione 04 – programma 04), è incrementata per l'anno 2016 di euro 100.000;
c) nella tabella C, sezione 02 - AFFARI GENERALI relativamente al capitolo SC01.0583, il "programma 01" è sostituito dal "programma 11"; nella sezione 12 - SANITÀ, l'autorizzazione si spesa di cui al capitolo SC05.0040 (missione 14 - programma 04) è incrementata per l'anno 2016 di euro 290.000;
d) nella tabella D, sezione 12 - SANITÀ, relativamente al capitolo SC02.1121, il "programma 02" è sostituito dal "programma 01".

Art. 2
Soppressione della Commissione regionale e delle commissioni provinciali per l'artigianato

1. La Commissione regionale per l'artigianato, di cui alla legge regionale n. 41 del 1990, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2017 e le relative funzioni sono attribuite all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato.

2. Le commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale n. 41 del 1990, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2017 e le relative funzioni sono trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

3. Le funzioni attribuite alle commissioni provinciali per l'artigianato dall'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1996, n. 23 (Repressione dell'abusivismo nell'artigianato), sono svolte dall'Assessorato regionale competente in materia di artigianato.

4. L'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), coincide con la sezione speciale delle imprese artigiane del registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

5. Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

Art. 3
Variazioni al bilancio previsionale 2016-2018

1. Con la presente legge sono assunte le variazioni di bilancio di competenza a salvaguardia degli equilibri del bilancio previsionale 2016-2018 come modificati per effetto della gestione, a idonea copertura degli esercizi che presentano un saldo negativo, anche attraverso la rimodulazione della spesa tra le varie annualità.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018) è interamente ripianato nell'esercizio 2016.

3. Sono, altresì, assunte le necessarie variazioni di bilancio compensative di competenza e di cassa tra diverse missioni e programmi, tra diverse tipologie e tra titoli diversi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le variazioni di bilancio dell'entrata e della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 e all'articolo 1 sono rappresentate negli allegati A, B e C.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante le variazioni al bilancio regionale riportate nell'allegato C, punto 5, alla presente legge e ripartite, a titolo dimostrativo, per missione, programma, macroaggregato e capitolo nel successivo punto 5.1.

Art. 4
Equilibri di bilancio

1. È garantito il rispetto degli equilibri ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, come da allegato D.

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 dicembre 2016

Pigliaru