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Legge Regionale 22 dicembre 2016, n. 38

Vigilanza, monitoraggio e controllo sulle attività di servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori.
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2016, n. 38

Vigilanza, monitoraggio e controllo sulle attività di servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 59 del 23 dicembre 2016

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3,
della legge regionale n. 5 del 2016

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), è rimodulata, con riferimento alle azioni di vigilanza, monitoraggio e controllo del servizio pubblico, anche notturno, di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna compresa l'Asinara, fino ad euro 250.000 in ragione d'anno, ed estesa per una durata massima pari a quella del contratto di servizio relativo alla procedura di affidamento di cui all'articolo 8, comma 13 septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) - (missione 10 - programma 03 - titolo 1).

Art. 2
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi euro 1.750.000, in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 (missione 10 - programma 03 - titolo 1).
2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ulteriori oneri a carico della finanza regionale, mediante impiego delle risorse già stanziate, con il bilancio regionale per gli stessi anni, in conto della missione 10 - programma 03 - titolo 1 (capitolo SC07.0611), relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 3 dicembre 2015, n. 33 (Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica).
3. Agli oneri previsti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quantificati in euro 250.000 annui, si fa fronte mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 - programma 02 - titolo 1- capitolo SC07.0623).

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 dicembre 2016

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