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Legge Regionale 3 agosto 2017, n. 17

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna.
LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 17

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 37 del 7 agosto 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 17 del 1999
(Convenzioni con il CONI, le compagnie e le aziende di trasporto)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), le parole "28, nonché per l'abbattimento dei costi delle trasferte effettuate all'interno del territorio regionale sostenuti dalle società dilettantistiche isolane" sono sostituite dalle seguenti: "28 e per l'abbattimento dei costi delle trasferte effettuate all'interno del territorio regionale sostenuti dalle società dilettantistiche sarde, fatta eccezione per i costi di trasporto marittimo sostenuti dalle società dilettantistiche sarde non aventi sede nelle isole minori per le trasferte nelle isole stesse".

Art. 2
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999
(Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal CONI)

1. All'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Tra gli interventi finanziati con il contributo di cui al comma 1 rientra, in ogni caso, l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale iscritte all'albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica. Sono escluse dal beneficio le associazioni e società sportive aventi sede nelle isole minori della Sardegna.";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il programma di cui al comma 2 include la descrizione dell'intervento indicato al comma 1 bis, che prevede la riduzione delle spese di trasporto marittimo degli atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori.".

Art. 3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati complessivamente in euro 45.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 iscritte in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.5012, del bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 e su quelle corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 agosto 2017

Pigliaru