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Legge Regionale 6 febbraio 2018, n. 4

Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica.
LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 4

Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 8 del 8 febbraio 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Servizi di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica

1. In attuazione e per le finalità previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977), in particolar modo per garantire il diritto alla mobilità del popolo sardo e la continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica e nell'esercizio delle funzioni relative ai servizi marittimi di preminente interesse regionale e alla continuità territoriale marittima, la Regione autorizza, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, il servizio pubblico di collegamento marittimo nella tratta S. Teresa-Bonifacio e la correlata spesa, per gli anni 2018, 2019 e 2020, per euro 2.557.500 (missione 10 - programma 03 - titolo 1).

Art. 2
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi euro 2.557.500, in ragione di euro 852.500 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 (missione 10 -programma 03 - titolo 1).
2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ulteriori oneri a carico della finanza regionale, provvedendo, agli oneri di cui al comma 1, per l'anno 2018, mediante pari riduzione delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni, già stanziate in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1 (capitolo SC01.0181) e, per gli anni 2019 e 2020, mediante pari riduzione delle risorse già stanziate in conto della missione 13 - programma 04 - titolo 2 (capitolo SC05.0010) del bilancio regionale per i medesimi anni.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2018 -2020 sono introdotte le seguenti variazioni:

Spesa

in diminuzione

missione 01 - programma 10 - titolo 1
capitolo SC01.0181
Competenza e Cassa 2018 euro 852.500

missione 13 - programma 04 - titolo 2
capitolo SC05.0010
Competenza 2019 euro 852.500
Competenza 2020 euro 852.500

in aumento

missione 10 - programma 03 - titolo 1
capitolo SC07.0611
Competenza e Cassa 2018 euro 852.500
Competenza 2019 euro 852.500
Competenza 2020 euro 852.500

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 febbraio 2018

Pigliaru