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Legge Regionale 20 marzo 2018, n. 9

Disposizioni in materia di pesca.
LEGGE REGIONALE 20 marzo 2018, n. 9

Disposizioni in materia di pesca.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 16 del 22 marzo 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale

1. Al fine di consentire l'omogeneizzazione dei canoni dovuti per le concessioni di pesca e di acquacoltura ed in attuazione dell'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale.
3. In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime).
4. La deliberazione di cui al comma 1 e soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio
regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 2
Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare

1. Al fine di valorizzare il ruolo della pesca e dell'acquacoltura nello sviluppo socio-economico della Sardegna e di garantire un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni regionali in materia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca, presenta un disegno di legge per l'istituzione della Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.

Art. 3
Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione e subordinato al possesso di una delle
seguenti licenze:
a) licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;
b) licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;
c) licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.
2. La licenza di pesca di tipo A e costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C e costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.
4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:
a) i requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca di tipo A e le modalità per la relativa verifica;
b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le
licenze di tipo A, a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza;
c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le
licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna;
e) per le licenze di tipo B, i requisiti e le modalità per il rilascio gratuito a:
1) le persone in condizioni di necessita economiche;
2) le persone con disabilita;
3) i minori di 18 anni;
4) i maggiori di 70 anni.
5. La licenza di pesca non e richiesta:
a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;
b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.
6. E fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle Province
autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.
7. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.
8. E fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.
9. La deliberazione di cui al comma 4 e soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio
regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.


Art. 4
Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, emana, con propria deliberazione, le direttive relative all'esercizio della pesca subacquea nel mare territoriale prospiciente la Sardegna, le quali individuano e disciplinano, in particolare:
a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
c) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli
stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.
2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio
regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito

Art. 5
Abrogazioni

1. I commi 13 e 14 dell'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in
materia di entrate, riqualificazione della spesa politiche sociali e di sviluppo) sono abrogati.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 marzo 2018

Pigliaru