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Legge Regionale 12 dicembre 2018, n.44

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 56 del 17 dicembre 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2013 e dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1979 (Uffici centrali circoscrizionali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)), è aggiunto il seguente: "1 bis. Le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) sono svolte:
a) per la circoscrizione elettorale di Cagliari, dal Tribunale di Cagliari;
b) per la circoscrizione elettorale di Carbonia-Iglesias, dal Tribunale di Cagliari;
c) per la circoscrizione elettorale del Medio Campidano, dal Tribunale di Cagliari;
d) per la circoscrizione elettorale di Nuoro, dal Tribunale di Nuoro;
e) per la circoscrizione elettorale dell'Ogliastra, dal Tribunale di Lanusei;
f) per la circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio, dal Tribunale di Tempio;
g) per la circoscrizione elettorale di Oristano, dal Tribunale di Oristano;
h) per la circoscrizione elettorale di Sassari, dal Tribunale di Sassari.".
2. Sono conseguentemente abrogati la legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 (Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali) e il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2013.
3. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) le parole da "Presso il Tribunale" a "provincia" sono sostituite dalle seguenti: "Presso ciascun Tribunale di cui alle lettere da a) a h) del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2013,".

Art. 2
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2013 (Voto)

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "e di preferenza" sono sostituite dalle parole: "e di una o due preferenze";
b) al comma 3 le parole "la eventuale preferenza è espressa" sono sostituite dalle parole: "le eventuali preferenze sono espresse".

Art. 3
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2013 (Casi particolari)

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2013 è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Casi particolari) 1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.
2. Se l'elettore esprime solo uno o due voti di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato o i due candidati alla carica di consigliere sono inseriti.
3. I voti di preferenza, purché certi: a) si intendono validamente espressi anche se uno o, in caso di due preferenze, entrambi sono stati apposti in un unico riquadro diverso da quello della lista in cui i candidati sono inseriti; b) prevalgono sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato o, in caso di due preferenze, dei candidati prescelti ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato o, in caso di due preferenze, entrambi i candidati sono inseriti.
4. Se l'elettore ha espresso più di due preferenze sono valide le prime due preferenze espresse per due candidati di genere diverso della medesima lista.
5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), se l'elettore ha espresso due preferenze per candidati compresi nella medesima lista, ma appartenenti allo stesso genere, è annullata la preferenza espressa nella seconda riga.
6. Se l'elettore ha espresso due preferenze per candidati di diverso genere ma appartenenti a liste circoscrizionali diverse utilizzando le due righe apposte in un unico riquadro è valida la sola preferenza per il candidato o per la candidata appartenente alla lista circoscrizionale il cui contrassegno è incluso in quel riquadro.
7. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso del comma 3, lettera b), il voto di lista è nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente.".

Art. 4
Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013 (Candidature)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013 è inserito il seguente: "4 bis. Il numero massimo e minimo dei componenti delle liste circoscrizionali è quello stabilito dal comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013; nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi inferiore a tre il numero massimo di candidati è uguale al numero di seggi assegnato alla circoscrizione."

Art. 5
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979

1. Nella legge regionale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo comma dell'articolo 15 la parola "provinciale" è soppressa;
b) il punto 3) del primo comma dell'articolo 17, già modificato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2013, è sostituito dal seguente: "3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e del comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza, quindi verifica se le liste così modificate rispettano i criteri sulla rappresentanza di genere di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013; se tali criteri risultano rispettati la lista è ammessa, altrimenti è esclusa dalla consultazione elettorale.";
c) al punto 4) del primo comma dell'articolo 24 le parole "provinciale e di quella regionale;" sono sostituite dalle parole "e i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Regione ad esse collegati;";
d) nel primo comma dell'articolo 77 le parole "della provincia" sono soppresse.

Art. 6
Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 16 del 2013

1. L'Allegato A della legge regionale n. 16 del 2013, come da ultimo sostituito dalla legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 34 (Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali) e alla legge regionale n. 16 del 2013 in materia di procedimento elettorale), è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 dicembre 2018

Pigliaru