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Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 3

Bilancio di previsione per l’anno 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2010.
LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 3

Bilancio di previsione per l’anno 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2010.

Fonte: SUPPLEMENTO ORDINARIO N.3 DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 18 del 31 maggio 2007.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Stato di previsione dell’entrata
Art. 1
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2007, dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge.

Art. 2
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

Art. 3
1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, il limite alla rinuncia alla riscossione di poste in entrata è fissato nell’importo di euro 15.

Totale generale della spesa
Art. 4
1. È approvato in euro 8.667.451.000 in termini di competenza, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2007.

Stati di previsione della spesa
Art. 5
1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l’anno 2007, dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusto lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza in conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della legge regionale n. 11 del 2006.

Elenchi
Art. 6
1. Per gli effetti di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 7
1. Per gli effetti di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte sui prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (UPB S01.01.003 - cap. SC01.0027), quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 8
1. Per gli effetti di cui all’articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la riassegnazione delle somme di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione vincolata nonché per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari.
3. L’applicazione della procedura di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, è limitata alle somme di importo superiore a euro 250.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2.

Quadro generale riassuntivo
Art. 9
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.

Bilancio annuale
Art. 10
1. L’Assessore regionale della programmazione, credito ed assetto del territorio è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a destinazione non vincolata, in appositi capitoli, istituiti o da istituire, nello stato di previsione della spesa nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con specifica destinazione dallo Stato, dall’Unione europea, da altri enti, o soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di disposizioni di legge.
2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alle reiscrizioni di assegnazioni statali di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno 2006 con contestuale minore accertamento della relativa entrata. Con la medesima procedura si provvede alla reiscrizione di assegnazioni statali la cui correlativa entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001 - UPB S08.01.001.
3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d’area approvati a’ termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, agli interventi inclusi nella programmazione negoziata e agli accordi di programma, attingendo, ove occorra, alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010) e, anche mediante le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

Art. 11
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio, anche mediante applicazione della procedura prevista dall’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, necessarie per l’attuazione delle ordinanze del Commissario governativo emesse a’ termini dell’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 1995 e dell’articolo 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2004, n. 3387 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12
1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli imposti dall’Unione europea, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea, anche mediante l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, o attingendo dal fondo di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, per eventuali reiscrizioni di spesa, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 13
1. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione europea e delle relative modifiche e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa Unione europea, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, attingendo, per il cofinanziamento regionale, al fondo di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.001) e, ove occorra, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 14
1. Per gli obblighi derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata EC116.015 e EC116.018 (UPB E116.002), l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa SC08.0171 (UPB S08.01.009) e SC08.0287 (UPB S08.02.001) e SC05.0001 (UPB S05.01.001) anche mediante variazioni compensative tra gli stessi capitoli, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.

Art. 15
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.

Art. 16
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle necessarie variazioni di bilancio nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio.

Art. 17
1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati ed altre tipologie di spesa analoghe, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, mediante l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.004 - cap. SC08.0045) ad incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all’obbligazione principale e agli oneri correlati.

Disposizioni diverse
Art. 18
1. Al fine dell’attuazione dell’articolo 31, comma 3 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all’iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell’Amministrazione regionale in conto del capitolo SC01.0133 (UPB S01.02.001) previo accertamento in conto del capitolo d’entrata EC372.022 (UPB E372.004).

Art. 19
1. Al fine dell’attuazione dell’articolo 103 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 1998-2001, il direttore generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio competente dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli SC01.0135, SC01.0134 (UPB 5 S01.02.001) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione, attribuiti a ciascuna direzione generale.
2. Con la medesima procedura si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all’utilizzo del fondo di cui al capitolo SC01.0134 (UPB S01.02.001).

Art. 20
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 102 e 102 bis del contratto collettivo regionale del lavoro 2002-2005, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di personale, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’utilizzo delle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale biennio economico 2000-2001 e con le stesse modalità indicate al comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l’utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi.

Art. 21
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede a trasferire, dai corrispondenti capitoli, le somme relative alle spese di missione destinate all’attuazione di interventi, progetti, programmi cofinanziati dall’Unione europea, dallo Stato o da altri enti pubblici da imputarsi ai capitoli SC01.0237 e SC01.0238(UPB S01.02.004).

Art. 22
1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2006, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli di spesa compresi nel titolo II, categoria 01, nonché del capitolo di spesa SC05.0061 (UPB S05.01.003).
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza risultino soppressi, i loro corrispondenti sono reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.

Art. 23
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata EC324.003, EC324.004 (UPB E324.001), e EC362.097 (UPB E362.010) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui alla legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, articolo 4, comma 5, agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma 3 della medesima legge, al 31 dicembre 2006.
2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a’ termini rispettivamente dell’articolo 4, comma 6 e dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 1 del 1975 - la rassegnazione degli importi degli interessi e delle economie realizzate e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

Art. 24
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo di entrata EC362.083 (UPB E362.009), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, in conto del capitolo SC04.2492 (UPB S04.09.006) per essere utilizzate ai fini dell’aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico.

Art. 25
1. Gli stanziamenti sussistenti in conto competenza e in conto residui sul capitolo SC02.0898 (UPB S02.03.007) di cui all’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferiti al capitolo SC02.0900 (UPB S02.03.007). Al trasferimento provvede, con proprio decreto, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, anche mediante l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 26
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 3 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC362.082 (UPB E362.009) l’iscrizione ai capitoli di spesa SC04.2446, SC04.2447 (UPB S04.09.003) e SC04.2775 (UPB S04.10.006) delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l’attuazione dei piani di risanamento urbanistico.

Art. 27
1. Ai fini dell’applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC349.004 (UPB E349.001) l’iscrizione al capitolo di spesa SC04.1134 (UPB S04.05.001) delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere.

Art. 28
1. All’utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli SC04.1133 (UPB S04.05.001) e SC04.1155 (UPB S04.05.002) si provvede previo accertamento delle correlative entrate in conto del capitolo EC116.013 (UPB E116.002).

Art. 29
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a disporre, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC362.031 (UPB E362.004), l’iscrizione al capitolo di spesa SC06.1145 (UPB S06.04.015) delle somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari.
2. Le somme iscritte in conto del capitolo SC06.1145 (UPB S06.04.015) possono essere utilizzate anche ai fini di eventuali restituzioni di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere.

Art. 30
1. Lo stanziamento di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, (UPB S06.04.006 – capitolo SC06.0970), è trasferito ai competenti centri di responsabilità di cui al capitolo SC06.0972, sulla base dei fabbisogni di pagamento rappresentati dagli stessi;
al relativo trasferimento provvede, con proprio decreto, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 31
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d’entrata EC361.089 (UPB E361.008), l’iscrizione al capitolo di spesa SC04.2677 (UPB S04.10.003) delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per gli interventi di edilizia agevolata.
2. Gli oneri relativi al pagamento delle semestralità di contributo per gli interventi di edilizia rurale, attivati ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 457 del 1978, fanno carico allo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa SC04.2920 (UPB S04.11.003).

Art. 32
1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo SC08.004 (UPB S08.01.001) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall’Assessorato dei lavori pubblici per l’attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all’azione organica 6.3 - Interventi nelle zone interne.

Art. 33
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere in conto del capitolo SC04.2671 (UPB S04.10.003), previo accertamento in conto del capitolo di entrata EC361.089 (UPB E361.008), le somme derivanti da recuperi relativi ai contributi erogati per interventi di edilizia agevolata, ai fini della tenuta, manutenzione e informatizzazione dell’anagrafe dei beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia residenziale.

Art. 34
1. Per le finalità previste dall’articolo 164, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo d’entrata EC350.034 (UPB E350.002), l’iscrizione in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005), in capo ai rispettivi centri di responsabilità delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a’ termini dell’articolo 15 della legge 25 giugno 1939, n. 1497.

Art. 35
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale medesimo di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli SC05.005, SC05.002 e SC05.003 (UPB S05.01.001), ai vari capitoli istituiti o da istituire nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Con la stessa procedura è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli SC05.005 e SC05.002(UPB S05.01.001).

Art. 36
1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell’anno 1998, per l’utilizzazione degli stanziamenti, relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, restano valide anche per l’anno 2007.

Art. 37
1. All’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, ed iscritte nell’UPB S01.06.001 - cap. SC01.1079 e SC01.1080 si provvede previo accertamento della correlativa entrata.

Bilancio pluriennale
Art. 38
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2007-2008-2009-2010 nel testo allegato alla presente legge.

Quadro generale riassuntivo.
Bilancio pluriennale

Art. 39
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2007-2008-2009-2010.

Entrata in vigore
Art. 40
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 maggio 2007.

Soru