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Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12

Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni.
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 25 del 13 agosto 2005

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2005, n. 12

Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità e principi
1. I comuni individuano autonomamente gli ambiti territoriali e le forme, tra quelle previste dalla legge, per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi.
2. La Regione, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, promuove ed incentiva la costituzione di unioni di comuni e di comunità montane, nonché di altre forme di gestione associata fra comuni di minore dimensione demografica. A tal fine assicura idonei trasferimenti finanziari e supporto tecnico e giuridico.
3. La presente legge stabilisce, sulla base dei caratteri prevalenti dei comuni esistenti nella Regione, i requisiti per la costituzione di unioni di comuni e comunità montane di ambito adeguato all’esercizio associato di funzioni. Con il Piano approvato, previa concertazione con gli enti locali, secondo la procedura prevista dall’articolo 2 sono indicati gli ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni di livello comunale.
4. La presente legge detta inoltre misure di sostegno per i comuni di minore dimensione demografica per favorire un riequilibrio fra le diverse aree della Regione e l’adesione degli enti più piccoli alle forme associative senza che se ne disperdano il patrimonio di tradizioni e i caratteri tipici.

Art. 2
Riordino degli ambiti territoriali.
1. Il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio associato delle funzioni è approvato, in sede di prima applicazione, sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni.
2. Il Piano:
a) individua i caratteri territoriali degli ambiti adeguati per l’esercizio delle funzioni in forma associata, in considerazione della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna;
b) opera la ricognizione delle gestioni associate costituite o in itinere;
c) specifica i servizi comunali ritenuti fondamentali e prioritari per l’esercizio delle funzioni in forma associata con particolare riguardo: ai servizi amministrativi, tecnico-urbanistici, ambientali, di vigilanza urbana, culturali, scolastici, socio-assistenziali.
3. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge i comuni della Regione con atto deliberativo del consiglio comunale da inoltrare all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, esprimono le proprie determinazioni riguardanti la collocazione del proprio comune in ambiti ottimali per l’esercizio associato di funzioni con riguardo:
a) alle circoscrizioni provinciali;
b) alle regioni storiche e ai caratteri sociali ed economici dei territori;
c) alle precedenti delimitazioni delle comunità montane;
d) alla presenza di forme associate di gestione di funzioni fra comuni.
Al fine di un corretto avvio e di una adeguata informazione sulle procedure di cui al presente comma, le amministrazioni provinciali, in accordo con l’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, indicono apposita assemblea provinciale dei sindaci del territorio per esporre obiettivi, indirizzi e procedure volti al pieno conseguimento di quanto previsto dal presente articolo.
4. La Giunta regionale, entro i successivi due mesi, su proposta dell’Assessore degli enti locali, predispone uno schema di Piano.
5. Lo schema di Piano è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali per le procedure di cui all’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, al Consiglio regionale per l’espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente.
Insieme con la richiesta di parere è trasmessa una relazione sui processi di aggregazione e collaborazione fra comuni, sugli obiettivi degli incentivi previsti, sulle ricadute attese nell’esercizio delle funzioni con particolare riguardo ai vantaggi per i cittadini ed al riequilibrio socio-economico fra territori. Il parere è espresso entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde da esso.
6. Il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per le funzioni associate è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.
7. Successivamente all’approvazione del Piano, con motivata delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli enti locali, può essere disposta deroga al Piano di cui al presente articolo, su specifica richiesta di un comune interessato, comprovante sul piano territoriale, economico e sociale una differente configurazione di appartenenza all’ambito ottimale. Se la richiesta riguarda contemporaneamente più comuni, la procedura di modifica degli ambiti ottimali è quella prevista dal comma 5 e seguenti.
8. La procedura di cui al presente articolo si applica in sede di rinnovo triennale del Piano; a tal fine la Giunta regionale, con avviso da pubblicarsi nel BURAS, comunica la data di avvio delle procedure di rinnovo.

Capo I
Unioni di comuni

Art. 3
Statuto
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza.
2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione.
3. Lo statuto deve prevedere che il presidente dell’unione sia scelto tra i sindaci e che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati.
4. L’organo esecutivo, che deve essere espressione della maggioranza dell’organo assembleare, non può essere composto da più di quattro membri, oltre il presidente, per unioni con popolazione fino a 20.000 abitanti e da più di sei membri, oltre il presidente, per le unioni con più di 20.000 abitanti. Per le deliberazioni di competenza dell’organo esecutivo che riguardano la gestione associata di funzioni lo Statuto prevede modalità di informazione e di consultazione dei comuni che non vi sono rappresentati.
5. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell’unione.
6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Art. 4
Ambiti adeguati: requisiti
1. Sono considerati ambiti adeguati e beneficiano degli interventi di cui alla presente legge, le unioni, costituite di norma fra almeno quattro comuni e con una popolazione compresa fra i 5.000 e i 25.000 abitanti.

Capo II
Comunità montane

Art. 5
Comunità montane
1. Il presente capo disciplina le modalità di costituzione, gli ambiti territoriali, i rapporti con gli altri enti e le funzioni delle comunità montane della Sardegna. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.
3. Un comune non può far parte contemporaneamente di una unione di comuni e di una comunità montana.
4. Le comunità montane:
a) gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell’Unione europea e dalla legge regionale e nazionale;
b) esercitano le funzioni proprie dei comuni, o ad essi conferite, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
c) esercitano le funzioni ad esse delegate dalle province.
5. Le comunità montane adottano piani organici di sviluppo e valorizzazione del territorio montano. I piani stabiliscono gli obiettivi generali dell’azione della comunità montana, individuano gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), indicando i tempi di attuazione e i criteri di valutazione e ne assicurano il raccordo con l’insieme delle funzioni esercitate dalla comunità. Con programmi annuali di attuazione sono approvati i progetti per la realizzazione degli interventi speciali. I piani organici ed i programmi annuali sono trasmessi all’Assessore competente in materia di enti locali ai fini della ripartizione del fondo per la montagna ai sensi dell’articolo 10.

Art. 6
Caratteri dei comuni: elenco regionale
1. Per la costituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge, sono considerati i comuni il cui territorio è situato almeno per il 50 per cento al di sopra dei quattrocento metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri, purché almeno il 30 per cento del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare.
2. L’Assessorato regionale competente in materia di enti locali predispone l’elenco dei comuni aventi i caratteri di cui al comma 1. L’elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
Composizione delle comunità montane
1. Le comunità montane sono costituite fra comuni montani indicati nell’elenco di cui comma 2 dell’articolo 6 e che si trovano di norma tra loro in continuità territoriale.
2. In deroga al comma 1 possono far parte delle comunità montane i comuni il cui territorio sia interamente racchiuso in quello di uno o più comuni montani e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani.
3. Non possono far parte delle comunità montane i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, i capoluoghi di provincia, comprese quelle istituite con legge regionale, salvo il caso in cui la qualifica di capoluogo sia attribuita a più di un comune per una medesima provincia.
4. L’ambito territoriale della comunità montana non può coincidere con quello di un’intera provincia, comprese quelle istituite con legge regionale.
5. Possono essere costituite comunità montane con popolazione compresa, di norma, fra 15.000 e i 25.000 abitanti.
6. Fino a quando non diversamente previsto dal Piano di cui all’articolo 2, le comunità montane costituite ai sensi del presente articolo costituiscono ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni e beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge.
7. La mancata adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge, non priva il territorio montano dello stesso dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali. L’adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge non comporta l’attribuzione dei benefici previsti per la montagna.

Art. 8
Istituzione della comunità montana
1. Lo statuto della comunità montana e l’atto di adesione di ciascun comune sono deliberati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure prescritte per le modifiche dello statuto comunale. La stessa procedura è prescritta per le modifiche dello statuto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all’Assessore competente in materia di enti locali ai soli fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7. Accertata la presenza dei requisiti, il Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, provvede all’istituzione della comunità montana.
3. All’insediamento ed alla elezione degli organi si provvede secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 9
Statuto
1. Lo statuto individua gli organi della comunità e le modalità per la loro costituzione nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.
2. Il presidente è scelto fra i sindaci e gli organi esecutivi sono composti da sindaci o da assessori dei comuni della comunità montana.
3. L’organo esecutivo, espressione della maggioranza dell’organo assembleare, è composto da non più di quattro assessori e dal presidente. Le indennità del presidente e degli assessori non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte della comunità.
4. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva della comunità.
5. Lo statuto prevede inoltre:
a) i principi fondamentali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;
b) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali operanti nel territorio;
c) le forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed il loro accesso ad atti ed informazioni.

Art. 10
Fondo regionale per la montagna
1. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la montagna.
2. Il fondo è alimentato da:
a) trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;
b) finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane;
c) risorse regionali necessarie ad integrare le risorse di cui alla lettera b).
3. La Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna con i trasferimenti di cui al capo III per l’esercizio integrato di funzioni e per le spese di investimento delle comunità montane e con gli altri interventi a favore dei piccoli comuni previsti dalla presente legge.
4. Gli stanziamenti del fondo per la montagna sono destinati al finanziamento degli interventi speciali per la montagna previsti nei piani di cui al comma 5 dell’articolo 5. Sono prioritariamente finanziati gli interventi nei seguenti settori:
a) promozione dell’occupazione e tutela ambientale, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 ed al comma 1 dell’articolo 8 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
b) gestione del patrimonio forestale, per le finalità di cui all’articolo 9 della Legge n. 97 del 1994;
c) tutela dei prodotti tipici, per le finalità di cui all’articolo 15 della Legge n. 97 del 1994.
5. La Regione trasferisce inoltre a ciascuna comunità montana, a valere sul fondo per la montagna, risorse finanziarie per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, concernenti proprietà agro-silvo-pastorali di cui al comma 3 dell’articolo 7 della Legge n. 97 del 1994.
6. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate sulla base di un programma triennale articolato sui seguenti criteri:
a) superficie del territorio;
b) popolazione attiva occupata in attività agro - silvo - pastorali e attività artigianali a queste collegate;
c) spopolamento ed emigrazione riferiti agli ultimi dieci anni;
d) arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenza di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali;
e) premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell’utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma.
7. Sono fatti salvi diversi criteri derivanti dalle normative dell’Unione europea per i fondi relativi a programmi da essa finanziati.
8. La Giunta regionale promuove intese ed assicura procedure idonee per consentire l’accesso alle provvidenze anche dei territori montani dei comuni che non aderiscono ad una comunità montana.
9. Il programma di cui al comma 6 è predisposto dalla Giunta, su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, e inviato al parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde da esso. Il programma è quindi sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l’acquisizione dell’intesa ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.
10. All’assegnazione ed al trasferimento delle somme provvede annualmente, sulla base del programma di cui al comma 6, l’Assessorato degli enti locali.

Art. 11
Abrogazioni e norme transitorie
1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell’allegata tabella A operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 2. A decorrere dal novantunesimo giorno si intendono abrogate le leggi e le disposizioni regionali elencate nell’allegata tabella A e le medesime comunità montane sono soppresse.
2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i presidenti delle comunità montane comunicano all’Assessore degli enti locali:
a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
b) la situazione di bilancio;
c) l’elenco dei procedimenti in corso;
d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l’elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.
3. Qualora i presidenti delle comunità montane non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta su proposta dell’Assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l’intesa degli enti destinatari, all’assegnazione dei beni delle comunità montane soppresse, in base ai seguenti criteri:
a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota, a condizione che il bene insista nell’area di competenza dell’ente assegnatario;
b) in subordine alla provincia fra quelle istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata, a condizione che il bene insista nell’area di competenza dell’ente assegnatario;
c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane, a condizione che il bene insista nell’area di competenza dell’ente assegnatario.
5. Col medesimo decreto di cui al comma 4, si provvede, acquisita l’intesa degli enti destinatari, all’assegnazione del solo personale delle comunità montane soppresse in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:
a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota;
b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunità montana soppressa risulti in eccedenza rispetto alle necessità organizzative degli enti che vi succedono ai sensi della precedente lettera a), alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata;
c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.
6. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti, tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi, cui è affidata la loro conclusione.
7. Le indennità dei presidenti e degli assessori delle unioni non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso della stessa unione di comuni.

Capo III
Finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni

Art. 12
Trasferimenti per l’esercizio integrato di funzioni
1. E’ istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata.
2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari per favorire la stabilità delle gestioni associate e l’integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all’articolo 2.
3. Il fondo è ripartito:
a) per il 5 per cento in parti uguali fra tutte le forme associative costituite nei tre anni precedenti quello di erogazione dei fondi;
b) per il 10 per cento in base alla popolazione residente nei comuni aderenti;
c) per il 10 per cento in base alla estensione, calcolata sommando le superfici del territorio dei comuni aderenti;
d) per il 15 per cento in base al numero dei comuni aderenti;
e) per il 50 per cento in base alle funzioni esercitate, in modo da premiare le forme di gestione associata che esercitano il maggior numero di funzioni;
f) per il 10 per cento fra le forme associative di nuova istituzione per contributi una tantum di avvio; le disponibilità residue per carenza di nuove istituzioni si sommano a quelle della lettera e) e vengono ripartite coi medesimi criteri.
4. Per il trasferimento dei fondi previsti dalla lettera e) si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono. Non si considerano gli enti che esercitano in forma associata una sola funzione. Il trasferimento è maggiore per le funzioni esercitate tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione fra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti.
5. Le risorse trasferite ai sensi del presente articolosono destinate alla copertura dei costi delle funzioni svolte in forma associata, al loro ampliamento ed al miglioramento dei servizi.
6. All’assegnazione dei fondi provvede annualmente l’Assessorato degli enti locali.

Art. 13
Norma transitoria
1. E’ conferita alle province la funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della Legge n. 97 del 1994, per quei territori i cui comuni non fanno parte delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge. Le province concorrono altresì alla valorizzazione delle zone montane attraverso la promozione ed il supporto all’iniziativa dei comuni per la costituzione delle comunità montane, il coordinamento ed il raccordo dei programmi di intervento della montagna di cui all’articolo 10 con i programmi territoriali e sociali di ambito provinciale, l’integrazione dei territori delle zone montane con il resto del territorio.
2. I trasferimenti erariali assegnati alle comunità montane della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinati dalla legislazione vigente, affluiscono ai bilanci delle province che provvedono alla loro ripartizione fra le comunità montane o le altre forme associative comprendenti comuni classificati montani in base alla legge n. 1102 del 1971, istituite ai sensi della presente legge nel proprio territorio, nonché all’utilizzo diretto a favore dei territori montani i cui comuni non fanno parte delle predette forme associative.
3. Con l’entrata in vigore delle norme di finanza locale atte a unificare i trasferimenti dello Stato agli enti locali della Sardegna in capo al bilancio regionale, le previsioni di cui ai commi precedenti si intendono abrogate.

Art. 14
Trasferimenti per spese di investimento in forma associata
1. E’ istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata.
2. A valere su tale fondo sono finanziate:
a) le opere di interesse sovracomunale;
b) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o strutture esistenti;
c) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all’esercizio delle funzioni svolte in forma associata.
3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell’intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi o infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell’intero territorio. Sono escluse le opere di interesse provinciale.
4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla Giunta su proposta dell’Assessore degli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l’acquisizione dell’intesa ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all’articolo 2, sulla base dei progetti esecutivi presentati.
5. Per l’assegnazione dei finanziamenti il programma tiene conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) carenza di dotazioni idonee nell’intero territorio dell’ente richiedente;
b) integrazione fra territori e servizi che si viene a realizzare;
c) potenziamento dei servizi o delle funzioni svolte in forma associata;
d) dimensione del bacino di utenza beneficiario dell’intervento.
6. A copertura della quota eventualmente a carico della gestione associata possono essere destinate le somme trasferite ai singoli comuni ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali).

Art. 15
Piani per insediamenti produttivi
1. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per l’occupazione), sono introdotte le seguenti modifiche all’articolo 6:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “a) per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP da parte di unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all’articolo 2, anche mediante realizzazione di opere infrastrutturali. I piani devono essere affidati alla gestione associata e destinati al servizio dell’intero territorio, mediante delega dei comuni o deliberazione dell’ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente: “2 bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, agli interventi di cui alla lettera a) è destinato almeno il 60 per cento delle somme stanziate per la realizzazione di PIP.”.

Art. 16
Interventi socio-assistenziali
1. Nei programmi regionali per la ripartizione di risorse fra comuni per l’esercizio di funzioni e di servizi sociali ed alla persona, nonché per la realizzazione di progetti o di strutture inerenti le medesime funzioni e servizi, sono assicurati benefici e vantaggi per le gestioni realizzate in forma associata in coerenza con le indicazioni del Piano di riordino degli ambiti territoriali.

Art. 17
Impianti sportivi
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport) è inserito il seguente: “Art. 11 bis - Contributi e priorità per le unioni e le comunità montane
1. Il piano triennale ed i programmi annuali riservano alle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all’articolo 2, una quota non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti destinati alla realizzazione di impianti sportivi, per la realizzazione, l’ampliamento o la trasformazione di impianti da destinare ad uso sovracomunale.
2. Per i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le quote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 11 sono innalzate rispettivamente al 90, 75 e 60 per cento dei costi globali. Le gestioni associate possono destinare a copertura della quota a loro carico, i fondi trasferiti, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali), ai comuni che ne fanno parte.
3. Ai fini della valutazione della potenziale utenza si tiene conto della integrazione realizzata fra i comuni mediante la gestione associata e della presenza, distribuzione, diversificazione di impianti nel territorio dei comuni che aderiscono alla gestione.".

Art. 18
Musei di enti locali
1. I contributi agli enti locali di cui all’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali), sono concessi ad unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all’articolo 2, nella misura massima dell’80 per cento della spesa ammissibile. I contributi possono essere destinati sia alla realizzazione o trasformazione di edifici, sia all’ampliamento ed al riattamento e alla dotazione di attrezzature di musei.
2. Per la realizzazione dei lavori di ricerca, sistemazione e conservazione previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 1958 è assicurata priorità agli interventi e lavori realizzati da unioni di comuni e comunità montane o da altre gestioni in forma associata indicate dal Piano regionale di riordino degli ambiti territoriali.
3. Sono finanziati prioritariamente gli interventi utili ad estendere la fruibilità del museo o dei beni inserendoli in un itinerario turistico culturale in collegamento con altri musei o beni culturali, mostre ed iniziative culturali, gastronomiche o turistiche presenti nei territori dei comuni associati.

Art. 19
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993
1. Alla legge regionale n. 25 del 1993 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali) sono apportate le modifiche previste dai seguenti commi.
2. Nel comma 2 bis dell’articolo 1, introdotto dall’articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, nel primo alinea sono soppresse le parole “alle comunità montane il 4 per cento”, nel secondo alinea “alle comunità montane lo 0,5 per cento”.
3. Il comma 3 dell’articolo 2 è abrogato.
4. Nel comma 1 dell’articolo 7 bis, introdotto dall’articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono soppresse le parole: “e dalle unioni di comuni di cui all’articolo 26 della medesima legge.”.
5. Le modifiche ed abrogazioni disposte dal presente articolo si applicano a decorrere dai trasferimenti per l’anno 2006.

Capo IV
Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli comuni

Art. 20
Definizione
1. Nel territorio della Regione sono considerati piccoli comuni i comuni con meno di 3.000 abitanti il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare.

Art. 21
Istituti scolastici
1. Fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e con unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all’articolo 2, per il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia.
2. La convenzione è stipulata nell’ambito di un progetto della forma associativa cui partecipa il piccolo comune volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti.
3. La convenzione può prevedere l’ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo edificio nonché lo svolgimento di attività con l’utilizzo del personale pubblico.

Art. 22
Realizzazione di strutture multifunzionali
1. I finanziamenti e contributi a qualunque titolo erogati dalla Regione agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale sono incrementati fino al 100 per cento del contributo erogabile quando sono diretti a realizzare strutture multifunzionali, in cui concentrare una pluralità di servizi, nel territorio di piccoli comuni o centri abitati e frazioni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. La norma si applica anche per le opere di interesse sovracomunale realizzate in forma associata ai sensi degli articoli 14, 16, 17, 18 e 28 nel territorio di piccoli comuni.

Art. 23
Incentivi per l’insediamento di aziende
1. Per le piccole e medie imprese secondo la definizione della normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione o nelle aeree individuate dai PIP affidate a gestioni in forma associata ai sensi dell’articolo 13, l’aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive).
2. Il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali fino alla misura massima consentita dalle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
3. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell’attività produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni. Ove l’attività sia trasferita ad altra sede prima di tale termine, l’impresa è tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell’imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.

Art. 24
Recupero secondario del patrimonio edilizio (integrazioni all’art. 15 della L.R. n. 29
del 1998 sui centri storici)

1. Nell’articolo 15 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. In deroga all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Modifiche alla legge regionale sul fondo per l’edilizia abitativa) per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero delle abitazioni situate nelle zone A dei piccoli comuni come definiti dalla legge regionale, non si applicano le limitazioni di reddito previste per l’accesso ai mutui agevolati. Qualora i richiedenti siano emigrati possono accedere al beneficio anche se titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di non più di un altro alloggio, purché situato in comune diverso.”.
2. Nello stesso articolo 15 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. I contributi in conto interesse previsti dalla normativa regionale a favore degli esercizi e servizi artigiani, commerciali e ricettivi situati nelle zone classificate A dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, sono incrementati di un ulteriore punto percentuale, compatibilmente comunque col rispetto dei massimali fissati dall’Unione europea.”.

Art. 25
Riserva di finanziamento per il recupero dei centri storici
1. Nell’articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Nella redazione del piano pluriennale regionale dei centri storici è assicurata la riserva a favore dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, non inferiore al quaranta per cento delle risorse stanziate.”.

Art. 26
Trasporti pubblici
1. Le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all’articolo 2, predispongono servizi di trasporto per i piccoli comuni o frazioni e centri abitati con popolazione inferiore ai 500 abitanti.
In applicazione del comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 442 (Conferimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale), i servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalità particolari di espletamento come servizi a chiamata o altre modalità sperimentali.
2. I progetti sono presentati all’Assessorato regionale dei trasporti e sono inseriti fra i servizi per i territori a domanda debole e finanziati dal bilancio regionale mediante trasferimento delle relative risorse all’unione o alla comunità montana. L’Assessorato regionale può restituire il progetto all’ente richiedente una sola volta suggerendo le modalità per assicurarne l’integrazione con gli altri servizi minimi previsti per la stessa area e per le aree vicine nel piano regionale dei trasporti.
3. I servizi del presente articolo possono essere organizzati come integrazione ai servizi aggiuntivi previsti dagli enti locali per la stessa area. In questo caso sono finanziati per la sola parte destinata alle aree a domanda debole.

Art. 27
Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni agricole del territorio
1. I piccoli comuni, le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all’articolo 2, al fine di favorire il radicamento nel territorio dei produttori agricoli, stipulano le convenzioni con imprenditori agricoli previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per le finalità e coi limiti previsti dallo stesso articolo. La Regione eroga un contributo per le spese sostenute per tali convenzioni sino al 10 per cento della spesa.
2. Le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all’articolo 2, al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli locali ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001. La Regione eroga un contributo sino al 30 per cento delle spese sostenute.
3. I finanziamenti previsti dal presente articolo sono erogati, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente in bilancio, dall’Assessorato degli enti locali sulla base delle domande corredate dei progetti esecutivi.

Art. 28
Mostre e commercio di prodotti locali
1. I piccoli comuni, anche mediante le unioni o comunità montane o altre forme di gestione associata cui partecipano, realizzano locali destinati alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici mediante l’acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso.
2. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi fino all’80 per cento delle spese ammissibili, sulla base delle domande corredate dei progetti esecutivi.
3. La gestione della struttura può essere affidata, anche mediante i contratti di collaborazione di cui all’articolo 27, ad associazioni di produttori locali o a cooperative aventi sede nel territorio del comune ovvero dell’unione o della comunità montana o di altra forma associativa di cui fa parte. E’ data priorità ai progetti che prevedono, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio) e della normativa regionale di recepimento, un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone parte ai servizi gestiti in forma associata o alle locali associazioni culturali, di volontariato, di protezione civile, di salvaguardia, valorizzazione e conoscenza del territorio, di promozione turistica.
4. Il sindaco può autorizzare l’utilizzo della struttura per le mostre o la vendita di prodotti anche in deroga alle limitazioni poste dalla legislazione in materia di commercio riguardo all’orario ed all’apertura nei giorni festivi.

Art. 29
Gestione associata di funzioni provinciali
1. Le province sarde possono, in accordo fra loro, dar vita a forme di gestione associata di funzioni di loro competenza.

Art. 30
Modifica alla legge regionale n. 10 del 2002
1. Nell’articolo 8 della legge regionale 1 ° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifica alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4) sono soppresse le parole “e di assessore provinciale”.

Art. 31
Notifica alla Commissione europea
1. I benefici alle imprese previsti dagli articoli 23 e 24 sono applicati dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o una volta decorso il termine prescritto per il controllo da parte della stessa
Commissione.

Art. 32
Norma finanziaria
1. Le spese previste per l’attuazione della presente legge, capi I, III e IV, sono valutate in euro 4.500.000 per l’anno 2005. Alle stesse si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S04.016, così come incrementate dall’articolo 37, comma 5, della legge regionale 21 aprile 2005 n. 7 (legge finanziaria 2005).
2. Alle spese previste per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria, mediante revisione dei criteri di trasferimento delle risorse a favore degli enti locali, di cui alla legge regionale n. 25 del 1993, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 19 della presente legge.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005 - 2007 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - Programmazione
UPB S03.065 - Organizzazione e sviluppo delle
comunità montane
2005 euro 8.560.000
2006 euro 2.700.000
2007 euro 2.700.000
mediante lo storno dai seguenti capitoli:
03253 (FR) anno 2005 euro 3.000.000; anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000 03254 (AS) anno 2005 euro 5.560.000. (Soppressa)
UPB S03.066 - Investimenti a favore delle comunità montane
2005 euro 900.000
2006 euro ————-
2007 euro ————-
mediante lo storno dal capitolo 03260 (AS): (Soppressa)
In aumento:
04 - Enti Locali
UPB 04.017 Trasferimenti agli enti locali. Investimenti
2005 euro 9.460.000
2006 euro 2.700.000
2007 euro 2.700.000
per impinguare i seguenti capitoli:
(NI) (FR) Fondo regionale per la montagna (art. 10 della presente legge) (FR) anno 2005 euro 3.000.000, anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000;
(NI) (AS) Fondo nazionale per la montagna (art 34, Legge 17 maggio 1999, n. 144) anno 2005 euro 5.560.000;
(NI) (AS) Fondo ordinario per gli investimenti delle comunità montane (Artt. 34 e 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) anno 2005 euro 900.000.
4. Per effetto del disposto dell’articolo 23, le minori entrate dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) sono valutate in euro 100.000 per l’anno 2005 e in euro 500.000 per gli anni successivi.
Alle stesse si fa fronte mediante riduzione delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale n. 7 del 2005:
2005 voce 1) euro 100.000
2006 voce 5) euro 500.000
2007 voce 5) euro 500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 agosto 2005
Soru