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Legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13

Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane).
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 31 del 11 ottobre 2005

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2005, n. 13.

Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane).

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge

Art.1
Norme applicabili
1. In attesa di una disciplina regionale organica dell’ordinamento degli enti locali in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Per quanto non previsto e fino a quando non diversamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali.

Art.2
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
1. Nei casi previsti dall’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore degli enti locali.
2. La proposta dell’Assessore è accompagnata da una relazione contenente i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che ad esso hanno dato luogo. La relazione viene allegata al decreto di scioglimento per essere pubblicata.
3. L’eventuale sospensione del consiglio comunale o provinciale per motivi di grave ed urgente necessità, in attesa del decreto di scioglimento, è disposta dall’Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale congiuntamente con la proposta di scioglimento, qualora questa non sia già stata presentata. La sospensione non può comunque durare più di novanta giorni ed i suoi effetti cessano allo spirare di tale termine, salvo che non sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento.
4. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali la stessa procedura si applica per tutti gli enti locali ed i consorzi ed associazioni di enti locali di qualunque tipo.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente comunicati al Consiglio regionale ed al Parlamento e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale. Vengono inoltre comunicati al Prefetto competente per territorio.
6. Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Art.3
Rimozione e sospensione degli amministratori locali
1. Nei casi disciplinati dall’articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunità montane, dei componenti dei consigli e delle giunte, del presidente del consiglio circoscrizionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore degli enti locali.
2. L’eventuale sospensione per motivi di grave ed urgente necessità è disposta dall’Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale.

Art.4
Requisiti e trattamento dei commissari
1. I commissari di cui al comma 1 dell’articolo 2 vengono scelti fra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) dipendenti dell’amministrazione regionale, in servizio o in quiescenza, che appartengano o siano appartenuti a qualifica dirigenziale;
b) segretari comunali o provinciali anche in quiescenza; c) dirigenti degli enti locali in quiescenza che abbiano esercitato le loro funzioni in un ente con popolazione non inferiore a quella dell’ente commissariato.
2. Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell’ente soggetto a commissariamento.
3. Al commissario compete un’indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune o per il presidente della provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti dell’Amministrazione regionale ed i segretari comunali in servizio l’indennità è ridotta della metà.

Art.5
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) le parole “Nel territorio della Regione” sono sostituite da: “Per le finalità della presente legge”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, lì 7 ottobre 2005
Soru