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Legge Regionale 13 ottobre 2005, n. 14

Modifiche alle norme sul difensore civico regionale (L.R. 17 gennaio 1989, n. 4 e successive modificazioni).
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 32 del 21 ottobre 2005

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2005, n. 14
Modifiche alle norme sul difensore civico regionale (L.R. 17 gennaio 1989, n. 4 e successive modificazioni).

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all’articolo 2
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’Ufficio del difensore civico in Sardegna), come modificata dalla legge regionale 21 maggio 1996, n. 20, sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Il Consiglio regionale provvede a garantire all’ufficio del difensore civico ogni visibilità attraverso la stampa, le televisioni e gli strumenti informatici, anche mediante la realizzazione di specifiche campagne di immagine tematiche e generali, con l’intendimento di far conoscere il ruolo e la potenzialità dell’istituto a tutti i cittadini sardi.
4 ter. Il Consiglio regionale garantisce al cittadino la massima accessibilità dell’ufficio del difensore civico, anche attraverso l’istituzione e la pubblicizzazione di una casella postale, di un numero verde telefonico o di un apposito sito web, e cura il decentramento delle sedi fisiche di contatto tra il cittadino e l’ufficio”.

Art. 2
Modifica all’articolo 6
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 1989 sono aggiunte, in fine, le parole: “e richiede la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l’atto dovuto sia stato omesso illegittimamente.”.

Art. 3
Modifica all’articolo 8
1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:
“4. Nel caso in cui nell’esercizio delle sue funzioni il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato, ovvero che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente.”.

Art. 4
Modifica all’articolo 12
1. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 1989 è soppresso.

Art. 5
Modifica all’articolo 14
1. L’articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Durata in carica)
1. Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
2. Il Consiglio regionale procede all’elezione del difensore civico entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza ordinaria, ovvero, qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza ordinaria, entro il trentesimo giorno successivo alla cessazione.
3. Il difensore civico esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
4. Al difensore civico non si applica la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione).”.

Art. 6
Modifica all’articolo 16
1. L’articolo 16 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 (Trattamento economico)
1. Al difensore civico compete una indennità di carica pari a quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo della tabella A, ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale), come interpretato dal comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).
2. Al difensore civico compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista per i presidenti degli enti regionali dal comma 8 dall’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995, come modificato dall’articolo 54 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.”.

Art. 7
Modifiche all’articolo 17
1. Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 4 del 1989 sono soppresse le parole: “con sedi periferiche presso le città sedi di Comitati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali.”.
2. Nel medesimo comma 2 dell’articolo 17 l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
“La dotazione di personale del difensore civico è stabilita dall’Ufficio di Presidenza d’intesa con il difensore civico stesso e deve essere comunque congrua rispetto ai compiti di istituto.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente:“3 bis. Il difensore civico può stipulare convenzioni con le amministrazioni provinciali o comunali che prevedano l’utilizzazione di locali messi a disposizione da dette amministrazioni per incontri con i cittadini anche in forma di teleconferenza.”.

Art. 8
Norma transitoria
1. In sede di prima attuazione, il Consiglio regionale procede alla elezione del difensore civico entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 ottobre 2005

Soru