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Legge Regionale 31 gennaio 1979, n. 5

Utilizzazione di disponibilità di bilancio di precedenti esercizi per il finanziamento, a sollievo dell’attuale crisi occupativa e delle più pressanti esigenze infrastrutturali comunali, di programmi straordinari di intervento nel settore delle opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di rendere immediatamente utilizzabili, a sollievo dell’attuale crisi occupativa e delle più pressanti esigenze infrastrutturali comunali, disponibilità di bilancio di precedenti esercizi non altrimenti spendibili in tempi medio - brevi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari di intervento nel settore delle opere pubbliche di interesse locale, avvalendosi - nelle misure stabilite dal successivo articolo 5 - di economie accertate alla data del 31 dicembre 1977 e di residui di stanziamento vigenti sui capitoli di spesa della rubrica dell’Assessorato dei lavori pubblici, ancorchè relativi a stanziamenti disposti con precedenti leggi speciali.

Art.2
I programmi straordinari di cui al precedente articolo potranno in particolare riguardare anche l’esecuzione di urgenti interventi di ricerca, di captazione e di adduzione di acque sotterranee o sorgive necessari per sopperire ad accertate carenze nel settore dell’approvvigionamento idro - potabile di centri abitati piccoli o medio - piccoli, nonchè l’attuazione sino alla concorrenza di lire 500.000.000, con carattere aggiuntivo rispetto ai fondi statali della legge 12 aprile 1973, n 168, di opere di urbanizzazione connesse al trasferimento degli abitanti di Gairo e di Osini.

Art.3
I programmi sono elaborati dall’Assessorato dei lavori pubblici entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con la collaborazione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con il Comitato di cui all’articolo 13 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, e sentita la Commissione consiliare competente per i lavori pubblici.
Entro i successivi 30 giorni, i programmi medesimi sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici.


Art.4
All’attuazione dei programmi ed ai conseguenti atti di impegno e pagamento provvede l’Assessorato dei lavori pubblici.
Per le parti riguardanti gli interventi nel settore fognario e quelli di approvvigionamento idro - potabile dei centri abitati, la progettazione e l’esecuzione anche in economia delle opere inserite in programma potranno essere affidate dall’Amministrazione regionale, d’intesa con i Comuni interessati, all’Ente sardo acquedotti e fognature, anche nell’ipotesi che fra i Comuni e l’Ente predetto non intercorra alcuno dei rapporti convenzionali previsti dalla legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, e successive modificazioni.
Alla necessaria provvista dei fondi in favore dell’Ente sardo acquedotti e fognature viene in tal caso provveduto in conformità dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.


Art.5
Nello stato della previsione della spesa dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici del bilancio per l’anno finanziario 1978 è istituito il capitolo 08055 (2-6-10) «Fondo per l’attuazione, a sollievo della crisi occupativa e delle più pressanti esigenze infrastrutturali comunali, di programmi straordinari di interventi nel settore delle opere pubbliche».
A favore di detto capitolo è autorizzato, per l’esercizio finanziario 1978, uno stanziamento di lire 6.627.000.000, alla cui copertura viene così fatto fronte:
a) quanto alla somma di lire 1.363.405.033, mediante l’impiego delle disponibilità acquisite in conto dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1977, per gli importi a fianco rispettivamente sottoelencati:
- Capitolo 21506

lire

26.005.692
- Capitolo 23501

lire

21.262.546
- Capitolo 24513

lire

500.000.000
- Capitolo 24517

lire

692.860.000
- Capitolo 24518

lire

35.000.000
- Capitolo 25302

lire

32.693.420
- Capitolo 25303

lire

23.725.280
- Capitolo 26512

lire

31.858.095
Totale

lire

1.363.405.033
b) quanto alla somma di lire 5.263.594.967, mediante l’eliminazione del conto dei residui dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del bilancio per l’anno 1978, per gli importi a fianco rispettivamente riportati:
- Capitolo 08004

lire

878.759.640
- Capitolo 08032

lire

20.000.000
- Capitolo 08036

lire

1.500.000.000
- Capitolo 08037

lire

27.150.000
- Capitolo 08041

lire

186.745.129
- Capitolo 08044

lire

76.548.794
- Capitolo 08052

lire

1.000.000.000
- Capitolo 08054

lire

49.985.000
- Capitolo 08097

lire

500.000.000
- Capitolo 08100

lire

907.295.846
- Capitolo 08179

lire

87.110.558
- Capitolo 08236

lire

10.000.000
- Capitolo 08237

lire

20.000.000
Totale

lire

5.263.594.967


Art.6
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 31 gennaio 1979.

Soddu