Legge Regionale 8 marzo 1979, n. 8
Istituzione e disciplina dei Consultori familiari.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Istituzione del servizio
Sino alla costituzione delle unità sanitarie locali i Consultori sono istituiti e gestiti dai Comuni, dai Consorzi di Comuni e dalle Comunità montane, sulla base di programmi coordinati, approvati e finanziati dalla Regione.
Art.2
Finalità
a) l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;
e) l'informazione sui diritti spettanti alla donna che si ponga il problema di interrompere la gravidanza in base alla legislazione statale e regionale e sui servizi sociali sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
f) l'informazione sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
g) l'attuazione diretta o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera e);
h) ogni intervento idoneo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
Art.3
Prestazioni del servizio
1) l'educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità anche in collaborazione con le altre strutture sociali formative e scolastiche; la diffusione delle conoscenze scientifiche relative alla sessualità; l’assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli, alla coppia ed alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità; la prevenzione e gli interventi sanitari ambulatoriali per la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità;
2) l'educazione dei singoli, della coppia e della comunità per la formazione di una coscienza sociale e sanitaria in ordine alle scelte procreative;
3) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni riguardanti tutti i metodi idonei a promuovere o a prevenire la gravidanza; la somministrazione dei mezzi, con i relativi interventi, più idonei per consentire al singolo o alla coppia il conseguimento delle finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione, informando sull'efficacia e sui riflessi di ordine sanitario e psicologico; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli e alla coppia in ordine ai problemi della procreazione, anche mediante visite, prematrimoniali;
4) l'assistenza nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessa dalla legge, avvalendosi delle strutture a ciò abilitate;
5) la diffusione delle conoscenze scientifiche in merito all’igiene della gravidanza e alla fisiologia del parto; la preparazione psico-profilattica al parto, l'effettuazione, dei controlli clinici e strumentali sulla gestazione e l'individuazione delle gravidanze a rischio; la prevenzione delle cause patogene che influiscono sul corso della gravidanza; la raccolta l'archiviazione e la gestione dei dati;
6) la diffusione delle conoscenze scientifiche riguardanti i criteri ed i mezzi atti ad assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia; gli accertamenti sistematici sullo sviluppo psico-fisico dalla nascita ai tre anni;
7) la diffusione delle conoscenze riguardanti le malattie ereditarie e congenite, con particolare riguardo a quelle più diffuse nel territorio regionale, provvedendo all'accertamento dell'eventuale rischio genetico nel singolo e nella coppia;
8) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti interpersonali nelle loro implicazioni di carattere psicologico e sociale, sia in ordine all'educazione dei figli; la rilevazione delle problematiche incidenti sulla condizione familiare e minorile, promuovendo al riguardo opportuni rapporti con gli Uffici giudiziari competenti;
9) la promozione di indagini, di incontri e di dibattiti con gli utenti del servizio di cui alla presente legge e ogni altra iniziativa volti alla conoscenza e alla divulgazione delle finalità e delle prestazioni del servizio medesimo, nonché per il più efficace espletamento dello stesso;
10) la collaborazione ed il coordinamento tra i servizi consultoriali e alle altre strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e l'integrazione dei vari momenti assistenziali, avvalendosi per gli esami di laboratorio e radiologici e per ogni altra ricerca strumentale degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.
Art.4
Figure professionali
a) assistente sociale;
b) laureato in psicologia o laureato specializzato in psicologia;
c) medico specialista in ostetricia e ginecologia;
d) medico specialista in pediatria;
e) ostetrica;
f) assistente sanitaria visitatrice.
In fase di avvio del servizio, ciascun Consultorio può operare se è in grado di assicurare le prestazioni delle seguenti figure professionali:
a) un'assistente sociale e un'ostetrica o assistente sanitaria visitatrice, a tempo pieno;
b) un medico specialista in ostetricia e ginecologia, un medico specialista in pediatria e un laureato o specializzato in psicologia, salvo che sia oggettivamente impossibile inserire quest'ultimo nell'equipe, sulla base di orari fissati dall'ente gestore del servizio.
Gli enti gestori del servizio possono integrare il gruppo di operatori di cui al primo comma con altre figure professionali ed avvalersi di volta in volta di altri specialisti.
Tutti gli operatori devono possedere specifici titoli e, ove sia prescritto, l'abilitazione all'esercizio professionale.
Gli operatori di cui ai precedenti commi operano secondo modalità di lavoro di gruppo in collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociali presenti nella zona.
La responsabilità di coordinamento del lavoro di gruppo è affidata ad un operatore del servizio, nominato dall'ente gestore su designazione dei componenti del gruppo.
L'ente gestore organizza il servizio, integrandone le attività con le altre sue attività socio-sanitarie.
Art.5
Personale del Consultorio
La Regione, per il personale di cui al comma che precede, istituisce appositi corsi o seminari di studio, a frequenza obbligatoria, per favorire l'approfondimento da parte dell'operatore della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale, in cui si svolge il servizio, di modo che possa adeguatamente svolgere la propria attività sulla base della metodologia di interventi di cui al successivo articolo 7.
Apposite convenzioni tra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale e delle strutture disponibili.
Solo in caso di comprovata necessità' o di mancanza di personale coi requisiti necessari, l'ente gestore del servizio può procedere direttamente all'assunzione per pubblico concorso o alla stipula di contratti di consulenza.
Lo svolgimento dei servizi generali del Consultorio è assicurato dal personale degli enti locali.
Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi pubblici e privati previsti dalla presente legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine a qualsiasi notizia di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.
Art.6
Formazione e aggiornamento del personale
Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.
La Giunta regionale, previa consultazione della Consulta regionale femminile, sentite le Commissioni consiliari competenti, stabilisce le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi, ed esercita la vigilanza sul loro espletamento.
La partecipazione alle attività formative e di aggiornamento è obbligatoria per il personale.
Art.7
Metodologia d'intervento
I Consultori organizzano la propria attività attraverso un regolamento interno.
Il servizio consultoriale deve tenere conto delle esigenze d'informazione dei gruppi e delle comunità, oltreché dei singoli, intervenendo in modo particolare, anche al fine di promuovere la formazione di una coscienza socio sanitaria nei luoghi di lavoro, quartieri, scuole e comunità in genere.
Il servizio consultoriale promuove inoltre incontri specifici con i gruppi omogenei interessati per l'individuazione dei fattori di rischio che minacciano la salute psicofisica della donna e del prodotto del concepimento, al fine di rimuovere e prevenire le cause.
Nel rapporto utente-operatore si deve assicurare all'utente un ruolo attivo nella gestione dei problemi di carattere personale e di quelli del funzionamento del Consultorìo.
A tal fine devono essere messi a disposizione locali per riunioni e gli strumenti informativi che consentano dibattiti, confronti e verifiche, nonché momenti specifici di aggregazione.
Art.8
Gestione sociale
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale all'igiene e sanità, previa consultazione della Consulta regionale femminile, e sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce in un regolamento tipo le modalità e le forme di partecipazione sociale del servizio.
Art.9
Gratuità del servizio e onere delle prestazioni
L'onere delle prescrizioni farmaceutiche e sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio, radiologici e ogni altra ricerca strumentale, prescritti con un unico tipo di ricettario predisposto dalla Regione, sono a carico, per la rispettiva competenza, nei limiti e secondo le modalità in vigore, degli enti che erogano assistenza sanitaria.
Art.10
Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati
L'autorizzazione deve essere concessa quando ricorrano i seguenti requisiti:
a) che sia richiesta da istituzioni od enti pubblici o da enti privati aventi finalità sociali, assistenziali e sanitarie e che non abbiano scopo di lucro;
b) che siano assicurate le dotazioni minime ambientali, le attrezzature tecniche idonee previste dai programmi della Regione, l'organico, le figure professionali e le prestazioni fondamentali necessarie per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;
c) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche degli operatori;
d) che il personale abbia frequentato e frequenti i corsi di formazione o di aggiornamento autorizzati a norma della legislazione vigente;
e) che venga garantito il rispetto delle convinzioni etiche degli utenti.
L'autorizzazione è rilasciata, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare.
Con le stesse modalità si procede alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti prescritti.
Art.11
Erogazione deì contributi ai Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati
Le domande di contributo corredate dal programma di previsione annuale di attività e, per gli anni successivi, anche da una relazione sul lavoro svolto. devono essere presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, dopo aver verificato l'attività svolta dalle istituzioni e dagli enti di cui al precedente articolo 10, provvede all'assegnazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente, sulla base dei programmi regionali d'intervento e tenuto conto dell'esigenza di funzionalità di una adeguata dislocazione territoriale.
I contributi possono essere concessi, senza alcun onere a carico della Regione, alle istituzioni e agli enti predetti, nella misura massima complessiva del 20 per cento del finanziamento assegnato dallo Stato alla Regione per gestire il servizio consultoriale.
I Consultori di cui al presente articolo adempiono alle funzioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare mediante convenzione con le unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria essi possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio in base ai criteri stabiliti dal programma annuale regionale.
La Regione esercita la vigilanza sul servizio allo scopo di verificare la rispondenza del medesimo alle finalità della presente legge.
Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la esistenza sul territorio di Consultori privati non costituisce pregiudiziale per l'istituzione di Consultori pubblici.
Art.12
Programmi regionali
L'Assessore regionale all'igiene e sanità emana disposizioni in ordine alla documentazione che deve essere prodotta, entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla domanda di finanziamento dei soggetti legittimati a istituire Consultori.
Il programma regionale indica, in relazione alle necessità dei singoli Consultori e al contesto sociale in cui operano:
a) gli standards minimi di prestazione del servizio pubblico con precisazione dell'orario di servizio di ciascun operatore;
b) gli indirizzi in ordine alla organizzazione del servizio pubblico;
c) le dotazioni minime di ambiente e le attrezzature tecniche idonee;
d) l'articolazione territoriale del servizio al fine di garantire una razionale distribuzione delle iniziative;
e) i criteri e la misura di ripartizione dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 11, tenuto conto della consistenza demografica e dell'estensione territoriale, della situazione socio-economica, dello stato dei servizi sanitari e sociali, del tasso di natalità, morbosità e mortalità perinatale e infantile, dell'incidenza degli aborti, delle condizioni di viabilità e dei trasporti;
f) le modalità di erogazione del servizio.
Della somma complessiva destinata al Consultori dalle leggi statali e regionali, il 90 per cento, viene assegnato per l'istituzione e la gestione del servizio consultoriale e l'educazione sanitaria della popolazione, il residuo lo per cento viene utilizzato per il finanziamento delle Iniziative concernenti la qualificazione e l'aggiornamento del personale.
Le somme eventualmente non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni successivi.
Gli enti gestori del servizio possono integrare i finanziamenti regionali e contribuire in altra forma agli oneri per l'istituzione e la gestione del servizio.
Art.13
Norma transitoria
La domanda di contributo e la relativa documentazione debbono essere prodotte entro i successivi 60 giorni.
Il programma relativo al 1979 è predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità entro 40 giorni dalla scadenza fissata dal comma precedente.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale all'igiene e sanità, sentita la Commissione consiliare competente, istituisce le attività speciali di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente articolo 5.
Fino all'istituzione delle unità sanitarie locali nella predisposizione del programma regionale si dovrà tendere a garantire la presenza di almeno un Consultorio per ogni Comprensorio.
Art.14
Norma finanziaria
Quota, assegnata alla Regione dal Ministero del Tesoro, dei finanziamenti disposti per i servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità (art. 5, legge 29 luglio 1975, n. 405, e, art. 3, legge 22 maggio 1978, n. 194).
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno 1979 il capitolo dello stato di previsione dell'Assessorato dei lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, corrispondente al capitolo 10041 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, è trasferito allo stato di previsione dell'Assessorato all'igiene e sanità con la seguente nuova denominazione:
(titolo 1 - sezione 5 - categoria 05) - Fondo da ripartire, in base al programma annuale, per il finanziamento dei Consultori di assistenza alla famiglia e alla maternità (legge 29 luglio 1975, n. 405, e legge 22 maggio,1978, n. 194).
Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per il 1979 e anni successivi ai succitati capitoli a favore dei quali verranno stornate le somme che annualmente vengono attribuite dallo Stato alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194.
Art.15
Finanziamento integrativo regionale
I successivi finanziamenti integrativi a carico della Regione saranno determinati annualmente con la legge finanziaria.
Art.16
Dichiarazione d'urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 8 marzo 1979
Soddu