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Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 45

Provvidenze a favore dei nefropatici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata concedere ai nefropatici sottoposti a trattamento emodialitico sussidi straordinari:
- sotto forma di assegno mensile;
- a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento debba obbligatoriamente effettuarsi presso centri di dialisi ubicati in Comuni diversi da quello di residenza del nefropatico.
Il sussidio straordinario sotto forma di assegno mensile può essere concesso anche ai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 52.


Art.2
L’assegno mensile viene concesso a condizione che il reddito netto effettivo del nefropatico, ivi compresi i redditi immobiliari, di lavoro autonomo o dipendente del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, non superi le seguenti misure annue per ciascun nucleo familiare:
a) lire 4.000.000 per nucleo familiare di una o due persone;
b) lire 4.500.000 per nucleo familiare di tre o quattro persone;
c) lire 5.500.000 per nucleo familiare con più di quattro persone.
Ai fini del precedente comma non concorrono alla formazione del reddito le pensioni in godimento in forma diretta o per reversibilità il cui importo singolo o complessivo non superi la somma di lire 200.000 mensili.
La misura dell’assegno è stabilita rispettivamente:
- in lire 100.000 mensili per i soggetti sprovvisti di qualsiasi reddito;
- in lire 50.000 mensili per i soggetti della fascia di reddito a);
- in lire 40.000 mensili per i soggetti della fascia di reddito b);
- in lire 30.000 mensili per i soggetti della fascia di reddito c).
Entro il 31 dicembre di ogni anno la misura dell’assegno può essere variata con decreto dell’Assessore regionale all’igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare igiene e sanità. Tale variazione avrà comunque effetto dal 1º gennaio successivo.


Art.3
I rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono concessi ai nefropatici appartenenti alle fasce di reddito previste dal precedente articolo 2 e che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti mutualistici, previdenziali o assicurativi:
- nella misura del 100 per cento del biglietto di viaggio su mezzi pubblici o nella misura di lire 80 a chilometro per l’uso di automezzo privato e di lire 2.500 o di lire 5.000 al giorno ai nefropatici che debbano obbligatoriamente recarsi, per accertata mancanza di posti rene in ospedali più vicini, rispettivamente in Comuni della Sardegna distanti oltre 50 chilometri o oltre 150 chilometri da quello di residenza per l’effettuazione del trattamento emodialitico;
- nella misura del 100 per cento delle spese di viaggio e di lire 5.000 al giorno ai nefropatici obbligati a recarsi in centri di dialisi ubicati fuori della Sardegna per accertata mancanza di posti rene disponibili nell’Isola.
La misura dei rimborsi previsti nel comma precedente può essere variata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto dell’Assessore regionale all’igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta, sentita la Commissione consiliare igiene e sanità. La variazione avrà comunque effetto dal 1º gennaio successivo.
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente articolo i nefropatici che rifiutino di sottoporsi al trattamento emodialitico nei centri di dialisi più vicini al Comune di residenza.


Art.4
I sussidi e i rimborsi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 sono concessi con decreto dell’Assessore regionale all’igiene e sanità, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.
Le domande intese all’ottenimento dei sussidi e dei rimborsi sono presentate all’Assessorato regionale all’igiene e sanità, corredate della documentazione occorrente in base alla natura del beneficio richiesto, così come indicata nei successivi articolo 5, 6 e 7.


Art.5
Alla domanda per la concessione dell’assegno mensile di cui al precedente articolo 2 devono essere allegati:
a) un certificato medico attestante lo «status» di nefropatico che necessita di trattamento emodialitico, rilasciato da un centro emodialitico ospedaliero o da un reparto urologico ospedaliero o universitario;
b) un certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare, sulla base dell’ultima denuncia presentata ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge, ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge.


Art.6
Alla domanda per la concessione dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno di cui al precedente articolo 3 devono essere allegati:
- un certificato di residenza in carta libera, in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;
- l’attestazione di un sanitario del Centro di emodialisi presso il quale viene effettuato il trattamento emodialitico, nel quale siano specificate le generalità del nefropatico, la data e la durata del trattamento emodialitico;
- la documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubblici) o la dichiarazione di aver usufruito di autovetture private con specificazione del tipo di autovettura, dell’itinerario dei chilometri percorsi, del proprietario e del numero di targa dell’autovettura stessa; nel caso che il proprietario dell’autovettura sia persona diversa dal richiedente tale dichiarazione deve essere avallata dalla persona indicata come proprietario;
- la dichiarazione del richiedente di non fruire di rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti mutualistici, previdenziali o assicurativi.
Il rimborso chilometrico si intende calcolato sulla distanza minima esistente tra il Comune di residenza e quello ove è ubicato il Centro di emodialisi nel quale deve essere effettuato il trattamento, in base alla rete viaria statale e/o provinciale di collegamento.
Ai fini della corresponsione del rimborso delle spese di soggiorno sono computati come «giornata» i periodi di permanenza nel Comune sede del Centro di emodialisi che superino le sei ore, comprensive del tempo necessario per il trattamento emodialitico e di quello intercorrente tra il raggiungimento del Centro di emodialisi ed il rientro nel Comune di residenza.


Art.7
L’Amministrazione regionale è parimenti autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito previste dal precedente articolo 2 che si sottopongano ad interventi di trapianto renale, nonché ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e l’intervento, sulla base della documentazione di cui al precedente articolo 6.
Il sussidio straordinario di cui al precedente comma è integrativo agli oneri eventualmente sopportati dalla Regione per il ricovero ospedaliero, i trattamenti ambulatoriali e l’intervento operatorio e viene erogato nella misura massima di lire 1.500.000 per ogni nefropatico; l’erogazione viene effettuata, su domanda corredata della documentazione sanitaria comprovante l’avvenuta operazione di trapianto, con decreto dell’Assessore regionale all’igiene e sanità dietro conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dello stesso Assessore.
Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto di cui al capoverso del presente articolo viene effettuato, con le stesse modalità previste dal precedente comma, su domanda dell’interessato corredata della documentazione relativa alle spese di viaggio o di trasporto sostenute e della dichiarazione di non godimento di rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti mutualistici, assicurativi e previdenziali.


Art.8
I nefropatici che abbisognano di trattamento emodialitico e che intendono fruire dei benefici della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono sottoposti, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda al competente Ufficio del medico provinciale, all’accertamento delle condizioni di minorazione da parte delle Commissioni provinciali sanitarie di cui all’articolo 7 della stessa legge n. 118 del 1971.
Nella domanda di cui al precedente comma deve essere esplicitamente dichiarato dal richiedente il proprio «status» di nefropatico abbisognevole di trattamento emodialitico.


Art.9
In sede di prima applicazione della presente legge l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio straordinario di lire 2.000.000 ai nefropatici che durante il periodo 1975-1978 siano stati obbligati a soggiornare, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni, in località distanti oltre 150 chilometri dal Comune di residenza per l’effettuazione del trattamento emodialitico a causa di mancata disponibilità di posti rene in località viciniori.
Il sussidio previsto dal comma precedente sarà proporzionalmente ridotto nel caso di soggiorni complessivi inferiori ai 120 giorni e, comunque, superiori ai 30 giorni.


Art.10
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979 il titolo dell’oggetto omogeneo 12.03 è così modificato:
«Lotta contro le malattie veneree, la TBC, il tracoma, le reumoartire, le parassitosi, la malaria, il morbo di le reumoartrie, le parassitosi, la malaria, il morbo di Hansen, le tossico dipendenze e le nefropatie».
Nello stesso stato di previsione sono istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 12048 - Tit. 1 - Sez. 5 - cat. 5 - Assegno mensile in favore dei nefropatici L. 100.000.000

Capitolo 12049 - Tit. 1 - Sez. 5 - cat. 5 - Rimborso spese di viaggio e di soggiorno in favore dei nefropatici che si recano in centri di dialisi L. 55.000.000

Capitolo 12050 - Tit. 1 - Sez. 5 - cat. 5 - Sussidi straordinari e rimborso spese di viaggio o di trasporto in favore dei nefropatici per interventi di trapianto renale L. 7.500.000

Capitolo 12051 - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 5 - Sussidio straordinario in favore dei nefropatici sottoposti a trattamento emodialitico nel corso del periodo 1975-1978 in località distanti rispettivamente oltre 50 chilometri e 150 chilometri dal Comune di residenza L. 160.000.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma di lire 322.500.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1979 e mediante l’utilizzazione della corrispondente somma prevista nella lettera q) della tabella A allegata alla legge finanziaria per l’anno 1979.
Le spese per l’attuazione della presente legge, valutate in lire 322.500.000 annue fanno carico ai capitoli 12048, 12049, 12050 e 12051 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


Art.11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Sassari, addì 1 giugno 1979.

Soddu