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Legge Regionale 20 giugno 1979, n. 48

Provvedimenti della Regione Sarda per agevolare la contrazione di mutui per investimenti da parte degli Enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Regione Sarda è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dagli Enti locali al fine di realizzare opere pubbliche di competenza degli Enti stessi.

Art.2
L’Amministrazione regionale può concorrere nel pagamento degli interessi fino al 50 per cento del totale di interessi e spese poste a carico degli Enti locali ma, in ogni caso, non può superare il 7 per cento del tasso effettivamente pagato.
Comunque non può essere inferiore al 7 per cento l’onere lordo per interessi posto effettivamente a carico degli Enti locali.


Art.3
I mutui assistibili dal concorso sono esclusivamente quelli destinati ad investimenti a norma del decreto legge n. 946 del 29 dicembre 1977, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e quelli previsti da altre norme legislative statali e regionali che commisurino l’ammontare del mutuo alla quota degli interessi disponibile da parte degli Enti locali.

Art.4
Per essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i mutui devono essere finalizzati:
1) alla realizzazione di essenziali opere igieniche per i centri abitati che ne fossero sprovvisti;
2) alla dotazione di infrastrutture primarie e secondarie dei quartieri degradati, marginali e periferici;
3) alla realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie nelle aree oggetto di piani di recupero predisposti a norma della legge 5 agosto 1978, n. 457;
4) alla infrastrutturazione delle aree destinate all’edilizia popolare ed economica.


Art.5
Nell’ambito delle disponibilità finanziarie annuali della presente legge, e sempre che vi siano domande di contributo superiori alle stesse disponibilità, devono essere mantenute le seguenti priorità:
1) Comuni inferiori a diecimila abitanti;
2) Comuni dotati di piani di zona per l’edilizia popolare ed economica;
3) Comuni dotati di piani di recupero a norma della legge n. 457 del 5 agosto 1978;
4) Comuni con particolari condizioni di depressione socioeconomica.


Art.6
L’ammissibilità ai benefici della presente legge è deliberata con programmi approvati dalla Giunta regionale entro il 15 ottobre di ciascun anno, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Istituti di credito abilitati al finanziamento delle opere pubbliche, su proposta dell’Assessorato dei lavori pubblici di concerto con l’Assessorato degli enti locali e urbanistica, sentiti gli Organismi comprensoriali competenti per territorio.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Enti o Istituti di credito abilitati al finanziamento di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.


Art.7
L’articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 è così integrato:
«Fatti salvi i limiti di importo previsti dal primo comma, i progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche di importo superiore dei Comuni, delle Province e dei relativi Consorzi, degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane sono approvati anche in linea tecnica dai rispettivi organi consiliari, purchè conseguano il parere favorevole preventivo delle Sezioni provinciali del Comitato tecnico dei lavori pubblici che l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire con le stesse modalità e procedure di cui alla legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.
Quattro dei componenti delle Sezioni sono nominati su designazione degli Organismi comprensoriali operanti nell’ambito provinciale.
Le Sezioni provinciali sono presiedute dal dirigente dell’ufficio periferico dell’Assessorato dei lavori pubblici competente per territorio o da altro funzionario delegato dall’Assessore regionale dei lavori pubblici.
Sono fatte salve le attribuzioni degli organi statali relativamente alle opere assistite da finanziamenti totali o parziali dello Stato, nonchè la competenza della Regione in ordine all’approvazione dei progetti di massima ed esecutivi di opere di interesse locale finanziate con apposito provvedimento dell’Amministrazione regionale.
L’approvazione dei progetti ai sensi del primo comma del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge».


Art.8
Il Presidente della Regione può delegare ai Presidenti delle Province, delle Comunità montane, degli Organismi comprensoriali e ai funzionari responsabilità degli Uffici provinciali o circoscrizionali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, l’esercizio delle competenze e delle attribuzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.
Sono fatte salve tutte le altre deleghe agli Enti locali, in materia di espropriazione per pubblica utilità e in particolare quelle di cui all’articolo 21 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, dell’articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nonchè quelle affidabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e successive modificazioni e integrazioni.


Art.9
All’appalto dei lavori può procedersi mediante licitazione privata o, qualora la natura dell’opera lo richieda, mediante appalto concorso.
Alla realizzazione dei lavori può altresì provvedersi in amministrazione diretta quando non superino il doppio dei limiti di importo indicati all’articolo 22 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.
L’affidamento dei lavori può avvenire anche a trattativa privata qualora la stessa segua un esperimento di gara pubblica andato deserto o quando l’importo dei lavori da appaltare sia contenuto nei limiti indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al penultimo comma dell’articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.


Art.10
Sono ammissibili ai benefici della presente legge i mutui contratti dai Comuni sulla base di domande presentate agli Istituti di credito competenti dal 1º gennaio 1979.
I programmi approvati ai sensi del precedente articolo 6 sono trasmessi dal Presidente della Regione alla competente Commissione consiliare.


Art.11
Per l’attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli sono stabiliti i seguenti stanziamenti:
- lire 1.000.000.000 per l’esercizio finanziario 1979;
- lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 fino al 1998.
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l’anno 1979 è istituito il capitolo 08056 con lo stanziamento di lire 1.000.000.000.
Capitolo 08056 - (tit. 2 - sez. 6 cat. 12) - «Contributi in conto interesse per mutui di investimento agli Enti locali».

Alle spese per l’attuazione della presente legge valutate in lire 1.000.000.000 per il 1979 e in lire 3.000.000.000 per ognuno degli esercizi dal 1980 al 1998 si farà fronte: per il 1979 mediante la corrispondente diminuzione di lire 1 miliardo dal capitolo 03017 (lettera D della tabella B allegata alla legge finanziaria per il 1979) dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1979; alla maggiore spesa prevista per gli anni successivi al 1979 si provvederà mediante l’utilizzo di una quota del maggior gettito dell’imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.
Le spese per l’attuazione della presente legge graveranno sul capitolo 08056 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per il 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


Art.12
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Sassari, addì 20 giugno 1979.

Soddu