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Legge Regionale 5 luglio 1979, n. 59

Regolamentazione della pesca del corallo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nelle acque del mare territoriale della Sardegna, la pesca del corallo può essere esercitata esclusivamente da pescatori professionisti, che siano muniti di autorizzazione regionale, salvi i casi previsti dall’ultimo comma del successivo articolo 4.

Art.2
L’autorizzazione regionale di cui all’articolo 1 ha durata annuale. Essa viene concessa, sospesa o revocata con atto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art.3
Per la pesca del corallo è consentito l’uso dei seguenti attrezzi da pesca:
a) picozza, usata dai pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea;
b) croce di Sant’Andrea in legno;
c) ingegno, di dimensioni non superiori a m. 3 di lunghezza ed in numero non superiore ad uno per barca.
E’ vietato l’uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quelli previsti al primo comma.


Art.4
Annualmente l’Assessore regionale della difesa dello ambiente, con proprio decreto che, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dovrà essere emanato entro il mese di gennaio, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca, determina:
a) la durata del periodo di pesca;
b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca;
c) in quali zone tale pesca potrà essere esercitata;
d) i termini di scadenza per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1;
e) l’ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione, in misura corrispondente al metodo di pesca impiegato.
In detto decreto l’Assessore competente potrà indicare il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente per ciascun sistema di pesca.
L’Assessore della difesa dell’ambiente, ove sussistano motivi di ricerca scientifica o di studio non riconducibili ad attività di carattere economico connesse alla pesca del corallo, può per periodi limitati nel tempo concedere autorizzazioni anche a persone non iscritte tra i pescatori professionisti.


Art.5
Nel determinare le zone di pesca ai sensi della lettera c) dell’articolo 4, o con apposito decreto quando le esigenze della tutela ecologica o faunistica lo richiedano, l’Assessore può vietare, in determinate zone e per periodi di tempo non inferiori a tre anni, la pesca del corallo con tutti i sistemi previsti all’articolo 3 o con alcuni soltanto di essi.
Sulla introduzione del divieto di cui al comma precedente l’Assessore dovrà preventivamente sentire il parere del Capo dell’Ufficio circondariale marittimo territorialmente competente e, ove lo richiedano, delle Amministrazioni comunali interessate.


Art.6
Al titolare dell’autorizzazione è fatto obbligo di presentare all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, entro trenta giorni dal termine del periodo permissivo di pesca e comunque unitamente all’eventuale domanda di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione in cui siano indicate le zone ove la pesca si è svolta ed i relativi quantitativi di corallo pescati.

Art.7
L’Amministrazione regionale provvederà al rilevamento dei banchi di corallo, ai fini di un razionale sfruttamento delle risorse biologiche di detti banchi.
Per la realizzazione di tale scopo l’Amministrazione regionale potrà avvalersi dell’opera di:
a) istituti specializzati;
b) singoli, imprese private ed enti pubblici specializzati.


Art.8
Al fine di agevolare la formazione professionale dei pescatori di corallo, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, previa delibera della Giunta regionale potrà :
a) organizzare direttamente o finanziare, in tutto o in parte, appositi corsi di addestramento professionale per la pesca del corallo con l’ausilio di apparecchiature individuali, autonome o no di respirazione;
b) concedere, previo concorso, assegni a favore dei giovani residenti in Sardegna che intendano frequentare i corsi predetti.


Art.9
Chi peschi corallo privo dell’autorizzazione, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000, e non superiore a lire 50.000.000; inoltre non potrà ottenere l’autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.
Chi, provvisto dell’autorizzazione di cui alla presente legge, peschi corallo in zone nelle quali detta pesca sia vietata ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 5, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 e nel ritiro e nella conseguente revoca della autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di tre anni dalla data dell’infrazione.
Chi, provvisto dell’autorizzazione di cui alla presente legge, effettui con l’uso di apparecchiature individuali autonome o no di respirazione, altra pesca che non sia quella del corallo, incorrerà , oltre che nella confisca di tutto il pescato, nel ritiro e nella conseguente sospensione dell’autorizzazione, che non potrà riottenere prima che siano trascorsi non meno di uno e non più di due anni dalla data dell’infrazione e nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 250.000 e non superiore a lire 2.500.000.
Il contravvenire al divieto di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 comporta:
a) la confisca del natante e degli attrezzi difformi da quelli stabiliti nell’articolo citato;
b) la confisca del corallo che eventualmente si trovasse a bordo del natante;
c) il ritiro e la successiva revoca dell’autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di tre anni dalla data dell’infrazione;
d) la sanzione amministrativa non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.


Art.10
Le somme ed i tempi relativi alle sanzioni amministrative, previsti nella presente legge, si intendono raddoppiate per coloro i quali, avendo commesso una delle infrazioni di cui sopra, ne commettono un’altra o la stessa entro cinque anni.

Art.11
In sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della stessa i soggetti interessati per poter iniziare o proseguire l’attività di pesca dovranno presentare all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente la domanda volta ad ottenere l’autorizzazione.

Art.12
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979, sono istituiti i seguenti capitoli.
Capitolo 20610 - Versamenti dei pescatori di corallo per il rilascio della relativa autorizzazione regionale lire 10.000.000

Capitolo 20714 - Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale concernente la regolamentazione della pesca del corallo lire 25.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1979 sono istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 05098 - (tit. 1 - sez. 6 - cat. 4) - Spese per il rilevamento dei banchi di corallo lire 25.000.000

Capitolo 05099 - (tit. 1 - sez. 6 - cat. 4) - Spese per l’organizzazione di corsi di addestramento per pescatori di corallo lire 5.000.000

Capitolo 05100 - (tit. 1 - sez. 6 - cat. 5) - Contributi per l’organizzazione di corsi di addestramento per pescatori di corallo ed assegni a favore di giovani residenti in Sardegna frequentanti i corsi stessi lire 5.000.000.

Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 05098, 05099, 05100 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 05098, 05099, 05100 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 luglio 1979.

Soddu