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Legge Regionale 11 dicembre 1980, n. 50

Interventi a favore delle popolazioni meridionali colpite dal terremoto del novembre 1980.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Regione Autonoma della Sardegna partecipa alla solidarietà della Nazione verso le popolazioni delle regioni meridionali colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 con la somma di lire 1.550.000.000.

Art.2
La somma di cui all’articolo precedente sarà utilizzata in una o più soluzioni per la realizzazione degli interventi che saranno di volta in volta concordati dall’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con il Commissario straordinario per le regioni terremotate e con le Regioni interessate.
Le spese di trasporto e distribuzione che si rendessero necessarie fanno carico allo stanziamento di cui al precedente articolo 1.


Art.3
L’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione provvede al coordinamento delle iniziative ed all’affidamento ad apposito funzionario delegato del compito di provvedere alle spese per gli interventi di cui all’articolo 2.

Art.4
Alle aperture di credito ed alle conseguenti spese di cui alla presente legge si provvede anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.5
Il Presidente della Giunta presenterà al Consiglio regionale una relazione sugli interventi e le spese effettuate in applicazione della presente legge.

Art.6
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980 è istituito il capitolo 02158, con la seguente denominazione: <<Interventi a favore delle popolazioni meridionali colpite dal terremoto del novembre 1980>>.
A favore del predetto capitolo è stornata la somma di lire 1.550.000.000 dal capitolo 03024 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1980.
Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione.


Art.7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 dicembre 1980.

Rais