Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 9 novembre 1981, n. 37

Indennità di missione a favore dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e provvedimenti per il Consiglio regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al testo della lettera d) dell’articolo 1 della legge regionale 19 aprile 1977, n. 14 sono aggiunti in continuità di testo i seguenti periodi:
“Ai Consiglieri che si recano fuori sede per l’assolvimento di incarichi consiliari è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese di pernottamento in alberghi non superiori alla prima categoria. In tali casi la misura dell’indennità di missione è ridotta di un terzo.


Art.2
Dopo l’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, modificata con le leggi regionali 1º marzo 1968, n. 15, e 19 aprile 1977, n. 14, è aggiunto il seguente articolo 1 bis:
“Le disposizioni contenute nella lettera d) del precedente articolo sono estese all’accompagnatore di Consigliere regionale che abbia diritto per effetto di norme di legge all’assegno di accompagnamento, e che si reca fuori sede per l’assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all’estero”.


Art.3
Al Presidente della Giunta ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del proprio ufficio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed un’indennità giornaliera di missione nella misura e secondo le modalità spettanti ai membri del Consiglio regionale, a seconda che la trasferta sia effettuata nel territorio della Regione, nella restante parte del territorio nazionale o all’estero”.

Art.4
Gli effetti della presente legge decorrono a far data dal 1º gennaio 1981.
Con effetto della stessa data è abrogata la legge regionale 18 aprile 1975, n. 23.


Art.5
Nei seguenti stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione:
03 - Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.
Cap. 03010 - Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 9, legge 5 agosto 1978, n. 468) L. 25.000.000

in aumento:
02 - Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.
Cap. 02002 - Indennità e rimborsi di spese di viaggio al Presidente e ai componenti della Giunta regionale per missioni in territorio nazionale
L. 20.000.000

Cap. 02003 - Indennità e rimborsi di spese di viaggio al Presidente e ai componenti della Giunta regionale per missioni in territorio estero
L. 5.000.000

Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 si farà fronte nell’anno 1982 ed in quelli successivi, col maggior gettito dell’imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 novembre 1981.

Rais