Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 23 dicembre 1981, n. 40

Ulteriori disposizioni transitorie per l’applicazione della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, recante norme sull’ordinamento della formazione professionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Per l’anno formativo 1981-82, gli obiettivi generali della formazione professionale sono quelli fissati dalla nota di specificazione, di cui alla legge regionale 5 febbraio 1981, n. 8, che stabilisce i bisogni formativi connessi con gli indirizzi e le direttive per l’elaborazione del programma di sviluppo economico e sociale 1980-1982, approvati il 6 febbraio 1980 dal Consiglio regionale.
Per l’anno formativo di cui al comma precedente, le procedure previste dalla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, operano senza il rispetto dei termini per esse previsti.
Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale 1981-1982, l’Amministrazione regionale è autorizzata a gestire presso i propri Centri di formazione professionale o mediante la stipula di apposita convenzione con gli enti e gli organismi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, le seguenti attività.
a) corsi di prosecuzione dei cicli già approvati negli anni precedenti;
b) corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo sociale europeo, semprechè già ammessi al contributo comunitario.
Per il finanziamento delle attività di cui al punto a) del comma precedente, vengono applicati i parametri in vigore per l’anno formativo 1980-1981, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale 1981-1982.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 dicembre 1981.

Rais