Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 28 dicembre 1981, n. 42

Variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981, a quello per l’Azienda delle foreste e disposizioni varie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nello stato di previsione dell’entrata e in quelli della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse tabelle A e B.

Art.2
Con carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli 01050, 03060, 04185, 05120, 06330, 07060, 08250, 10135, 11140 e 12230, per una spesa complessiva pari a lire 5.627.000.000 che trova copertura nella prevista assegnazione da disporsi a favore della Regione sui fondi recati dalla legge 6 febbraio 1981, n. 21, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli ulteriori oneri derivanti, per l’anno 1981, dalla proroga dei contratti stipulati ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3
Il contributo previsto dall’art. 14 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 15, per il funzionamento dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, è ridotto di lire 600.000.000.

Art.4
A modifica di quanto disposto dall’articolo 33 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, i capitoli 04156, 04157, 04158 e 04165 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica permangono nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981 per la gestione dei residui e per la riproduzione di somme perenti agli effetti amministrativi.

Art.5
Nel bilancio di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda sono introdotte le variazioni indicate nell’annessa tabella C.

Art.6
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere disposti prevalentemente ed assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art.7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1981.

Rais