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Legge Regionale 8 maggio 1984, n. 16

Costituzione in Comune autonomo con denominazione "Cardedu" della frazione di Cardedu del Comune di Gairo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La frazione di Cardedu è distaccata dal Comune di Gairo ed è costituita in Comune autonomo con la denominazione di "Cardedu" e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art.2
Con decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Gairo ed il costituito Comune di Cardedu.

Art.3
Ai fini dell’esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito Comune di Cardedu fa parte della circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Lanusei.

Art.4
In attesa dell’attivazione del Comitato di controllo di Lanusei, il controllo di cui all’articolo precedente sarà esercitato dalla Sezione del Comitato regionale di controllo di Nuoro.

Art.5
Ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, il costituito Comune di Cardedu è inserito nella XI Zona di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, come comune non montano.
L’articolo 1 dello Statuto della XI Comunità montana, denominata "Ogliastra", approvato con legge regionale 27 agosto 1982, n. 17, è modificato in conformità al disposto del precedente comma.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 maggio 1984

Rojch