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Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 32

Norme integrative per l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
I candidati che risultino eletti al Consiglio regionale sono tenuti a dichiarare, entro sessanta giorni dalla proclamazione e su apposito modulo approntato e distribuito dalla Presidenza del Consiglio, il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo.


Art.2
I partiti politici che presentano proprie liste per le elezioni regionali sono tenuti a denunciare, tramite i propri dirigenti nell’ambito della Regione Sarda, sempre entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e su appositi moduli approntati e distribuiti dalla Presidenza del Consiglio, il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo.

Art.3
I bilanci presentati a norma degli articoli 1 e 2 della presente legge, vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art.4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Nuoro, Addì 25 giugno 1984.

Rojch