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Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 6

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1985.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985 giusto lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell’entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
E’ approvato in lire 3.448.535.000.000 il totale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985.

Art.4
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1985, appartenenti ai Titoli I, II, III, IV, sono classificati secondo le seguenti sezioni:
01 - Amministrazione generale
04 - Sicurezza pubblica
06 - Istruzione e cultura
07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni
08 - Azioni ed interventi nel campo sociale
09 - Trasporti e comunicazioni
10 - Azioni ed interventi nel campo economico
11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale
12 - Oneri non ripartibili.
Gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1) Servizi degli organi costituzionali della Regione.
2) Personale in attività di servizio.
3) Personale in quiescenza.
4) Acquisto di beni e servizi.
5) Trasferimenti correnti allo Stato ed ad altri enti pubblici.
6) Trasferimenti correnti ad altri settori.
7) Interessi.
8) Somme non attribuibili.
TITOLO II - SPESE D’INVESTIMENTO
1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.
2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico–scientifiche a carico diretto della Regione.
3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato ed ad altri enti pubblici.
4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori.
5) Partecipazioni azionarie e conferimenti.
6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.
7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive.
8) Somme non attribuibili.
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI
1) Mutui.
2) Obbligazioni.
3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
1) Partite di giro.


STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Art.5
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

STATO DI PREVISIONE
(DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE)
Art.6
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
(E DISPOSIZIONI RELATIVE)
Art.7
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.8
Per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 200.000.000.


Art.9
I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della legge regionale 31 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nonché dei capitoli 08070/01 e 08070/02 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici.
Si prescinde dalla deliberazione della giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 200.000.000.
Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell’Assessorato della agricoltura e riforma agro - pastorale, dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell’Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.
Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1º gennaio 1985, sui capitoli 06260 e 08026.


Art.10
Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell’Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell’articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si provvede con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.


Art.11
Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti per materia, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio di stanziamenti d’importo pari alle entrate accertate in conto del capitolo 23402.
La suddetta iscrizione deve essere disposta in conto dei capitoli con i cui stanziamenti è stata finanziata la realizzazione delle opere relative ai programmi di cui al primo comma.


Art.12
Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1985 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

STATO DI PREVISIONE
(DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA)
Art.13
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
(E DISPOSIZIONI RELATIVE)
Art.14
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

Art.15
Sul capitolo 05100 l’Assessore della difesa dell’ambiente, dispone, in applicazione dell’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l’impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell’Amministrazione regionale.

Art.16
Nell’anno 1985 le spese per il funzionamento e per l’assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate dall’Assessore della difesa dell’ambiente su conforme deliberazione del Comitato stesso a valere sul capitolo 05104 del competente stato di previsione della spesa.
Nello stesso anno l’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a finanziare le spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.


Art.17
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell’anno 1985, sul capitolo 05017/01 dello stato di previsione della spesa, i contributi assistenziali e previdenziali al personale addetto alle attività di sistemazione idraulico - forestale, ancorché finanziate con assegnazioni statali, della CEE e con fondi delle contabilità speciali della Regione.

Art.18
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell’anno 1985, sul capitolo 05028, le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento ancorché finanziati con assegnazioni statali o con fondi delle contabilità speciali della Regione.

Art.19
E’ approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 6.530.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
(E DISPOSIZIONI RELATIVE)
Art.20
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G.)

Art.21
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 51002 dello stato di previsione dell’entrata e al capitolo 06120 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, di somme pari all’ammontare delle quote somministrate alla Regione entro il 31 dicembre 1985 dei mutui contratti ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 29 settembre 1982, n. 24, per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà regionale in agricoltura.

STATO DI PREVISIONE
(DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO)
Art.22
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

STATO DI PREVISIONE
(DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE)
Art.23
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei Lavori pubblici, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

Art.24
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le variazioni compensative concernenti la riassegnazione, al capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici, a termine del settimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, degli importi degli interessi attivi e delle economie accertati al 31 dicembre 1984 rispettivamente in conto dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell’entrata.

Art.25
Nella determinazione degli interessi dovuti alla Regione sulle complessive giacenze di tesoreria, il tesoriere regionale fornisce separata indicazione delle somme maturate sulle giacenze dei conti correnti istituiti per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.
In corrispondenza del loro accertamento sul capitolo 32409, tali somme sono iscritte al capitolo di spesa 08092/01 e corrisposte con mandato diretto alla Cassa depositi e prestiti, salvo che particolari disposizioni di legge statale non ne consentano il diretto utilizzo a favore dei programmi di edilizia residenziale pubblica localizzati in Sardegna.


STATO DI PREVISIONE
(DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA)
Art.26
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’industria per l’anno finanziario del 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione delle della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
(E DISPOSIZIONI RELATIVE)
Art.27
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

Art.28
Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, dello stanziamento iscritto al capitolo 10003 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale può procedersi subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 23301.

Art.29
L’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’assegnazione alle province ed ai comuni che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (capp. 10043 e 10043/01). Per le spese di cui agli anni 1981, 1982, 1983 e 1984, le somme di cui al precedente comma verranno ripartite sulla base dei singoli rendiconti relativi alle spese sostenute dai predetti enti, con esclusione di quelle riferite al personale dipendente ivi compresi gli oneri riflessi.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
(E DISPOSIZIONI RELATIVE)
Art.30
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

Art.31
Nel caso in cui l’Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1985 in tutto o in parte, i mutui previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 51005 dello stato di previsione dell’entrata e al capitolo 11124/04 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all’ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1985.

Art.32
Le spese di cui ai capitali 11108 e 11109 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO ALL’IGIENE E SANITA’
(E DISPOSIZIONI RELATIVE)
Art.33
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato all’igiene e sanità, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

Art.34
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell’applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall’articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità.


Art.35
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, sulla base del piano di intervento di cui all’articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 12041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli 12042, 12043 e 12166 dello stesso stato di previsione.

Art.36
A seguito dell’attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lettera d) dell’articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno - infantile), le somme stanziate sul capitolo 12164 dello stato di previsione della spesa concorrono al finanziamento dei programmi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8, concernente l’istituzione e disciplina dei consultori familiari.

Art.37
Alla ripartizione ed assegnazione, in favore delle Unità sanitarie locali, delle somme iscritte sui capitoli 12122 e 12135, si procede con le stesse modalità previste dall’articolo 97, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, in tema di ripartizione delle quote del Fondo sanitario nazionale, rispettivamente per il finanziamento delle spese di parte corrente e per quello delle spese in conto capitale.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI
(E DISPOSIZIONI RELATIVE)
Art.38
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei trasporti, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

Art.39
Alle spese di cui al capitolo 13002 - contributi alle aziende di trasporto per ripiano disavanzi - si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell’articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.40
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1985.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.41
In deroga a quanto disposto dall’articolo 28 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, concernente programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico, gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1984 sui conti correnti bancari accesi ai sensi dell’articolo 26 della stessa legge, sono versati in conto entrate del bilancio della Regione per l’anno 1985.

Art.42
Per gli effetti di cui all’articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.43
Per gli effetti di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.44
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell’entrata, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti a quelli degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed a quelli degli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica e delle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima.
Per capitoli competenti ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano chiesto - a termini rispettivamente dell’articolo 4, sesto comma, e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la rassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.45
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme. Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi ai capitoli già esistenti.

Art.46
Sulla base delle autorizzazioni del CIPE emesse ai sensi dell’articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, (contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili), l’Assessore della programmazione dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento di disponibilità nell’ambito dei seguenti capitoli di bilancio relativi agli interventi previsti dagli articoli 6, 8 e 12 di detta legge: 06069, 06070, 06224, 06224- 01, 08069- 03, 09042, 09043 e 09044.

Art.47
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 aprile 1985

Melis