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Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 9

Contributi ad imprese o enti operanti nell’Isola che esercitino servizi di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
Per lo sviluppo sociale ed economico, per la valorizzazione turistica dei comuni della Sardegna e delle sue isole minori, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di imprese o enti che esercitino servizi pubblici di linee marittime con mezzi veloci per il trasporto collettivo di persone e cose, con esclusione delle imprese ed enti a partecipazione pubblica.
Nel caso in cui sulla tratta marittima tra i porti sardi o tra la Sardegna e le sue isole minori, sulla quale verrà istituito un servizio con mezzi navali veloci ammesso a contributo, esista già un pubblico servizio di trasporto, effettuato con naviglio tradizionale, gestito da imprese private regolarmente autorizzate, i contributi saranno concessi anche alle predette imprese con le modalità indicate nei successivi articoli.
Mezzi navali veloci, agli effetti della presente legge, sono quelli in grado di tenere, e che effettivamente tengano, una velocità di crociera non inferiore a trenta nodi.


Art.2
Contributi per servizi con naviglio tradizionale
I contributi di cui all’articolo 1 potranno essere concessi, con le modalità indicate nei successivi articoli, anche alle imprese private che esercitino, autorizzate dalla Regione, servizi pubblici di linea marittima con naviglio tradizionale, purché i mezzi impiegati abbiano una capienza non inferiore ai trenta passeggeri.

Art.3
Destinatari e natura dei servizi ammessi a contributo
I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi ad imprese o enti che esercitino collegamenti marittimi costieri autorizzati dai competenti organi e che dispongano di attrezzatura tecnica e organizzativa adeguata, nonché di mezzi idonei e rispondenti alle esigenze del traffico in conformità alla normativa vigente.
Sono ammessi a contributo i servizi di collegamento marittimo che assolvano ad esigenze di carattere stagionale od annuale.


Art.4
Misura del contributo
Il contributo, determinato in relazione al costo miglio di cui ai parametri ministeriali accertati annualmente e per le miglia effettivamente percorse, è finalizzato all’abbattimento dei livelli tariffari che deriverebbero dal conseguimento del pareggio di bilancio, considerando anche l’utile di bilancio in misura non superiore al 20 per cento, e comunque non può superare la misura massima del 40 per cento.

Art.5
Concessioni e programma di interventi
I contributi vengono concessi con decreto dell’Assessore regionale dei trasporti.
L’Assessore regionale dei trasporti, d’intesa con l’Assessore regionale del turismo elaborerà annualmente un programma di interventi che dovrà essere sottoposto al parere della competente Commissione consiliare.


Art.6
Domanda di contributo - Convenzione e determinazione delle tariffe
Le imprese e gli enti che intendano beneficiare dei contributi devono presentare all’Assessorato dei trasporti apposita istanza.
L’erogazione dei contributi previsti nel piano agli enti ed imprese è subordinata alla stipula di una convenzione che deve contenere, tra l’altro:
1. relazione tecnica contenente il programma dei servizi e la specificazione dei mezzi di trasporto, della periodicità, degli itinerari, degli orari, delle tariffe e della dotazione organica del personale;
2. piano economico - finanziario di gestione;
3. atto di accettazione degli indirizzi e delle direttive operative e tariffarie approvate dall’Assessorato dei trasporti. Tale atto dovrà prevedere anche le seguenti clausole:
1. divieto di apportare variazioni al programma dei servizi, se non previa autorizzazione dell’Assessore dei trasporti da concedersi con atto scritto, sentito il parere della competente Commissione consiliare;
2. divieto di imposizione, anche temporanea ed a qualsiasi titolo, di sovrapprezzi nei biglietti;
3. applicazione di tariffe preferenziali ai residenti nei comuni costieri serviti;
4. assunzione nell’Isola del personale necessario alla gestione del servizio salvo eccezionale deroga per specializzazioni non disponibili nel mercato del lavoro locale;
5. osservanza della legislazione vigente in materia di lavoro per i dipendenti;
6. obbligo di tenuta in perfetta efficienza dei mezzi in uso.
Le domande di contributo, corredate della documentazione di cui al comma precedente, dovranno pervenire all’Assessorato regionale dei trasporti entro 45 giorni dalla data di approvazione della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello per il quale si chiedono i contributi.
Le tariffe saranno determinate in relazione ai parametri di costo forniti dai competenti ministeri e all’indice di utilizzo del vettore pari al 50 per cento.
La trasgressione, anche di una sola delle condizioni previste nella convenzione, comporta la decadenza e la revoca dei benefici concessi.


Art.7
Anticipazioni
L’Assessore regionale dei trasporti è autorizzato ad erogare, nel corso di ciascun anno, acconti sui contributi percepiti nell’anno precedente nella misura massima del 50 per cento.

Art.8
Norma finanziaria
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per il 1985, è istituito il capitolo 13039 con lo stanziamento di lire 1.000.000.000:
"Contributi ad imprese o enti operanti nell’Isola che esercitino servizi di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico.
A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1985, ed è in corrispondenza ridotta la riserva prevista nel punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria per il 1985.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al sopraccitato capitolo e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


Art.9
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 aprile 1985

Melis