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Legge Regionale 30 aprile 1985, n. 10

Piano sanitario regionale (1983-1985).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto
Il Piano sanitario della Regione per il triennio 1983-1985 approvato con la presente legge di cui costituisce parte integrante, stabilisce gli indirizzi e le modalità di svolgimento delle attività finalizzate all’attuazione del Servizio sanitario nazionale nell’ambito del territorio sardo.

Art.2
Obiettivi
La Regione, conformemente alle finalità ed ai principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e secondo quanto sancito dall’articolo 1 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, esercita le funzioni di programmazione perseguendo i seguenti obiettivi:
* la tutela globale ed integrata della salute dei cittadini sardi attraverso i momenti della prevenzione, della cura e della riabilitazione;
* l’equilibrata distribuzione sul territorio regionale delle strutture, dei servizi e dei presidi, al fine di realizzare l’omogeneità delle prestazioni;
* il rafforzamento quantitativo - qualitativo dei servizi sanitari di base adeguandoli ai bisogni reali della popolazione;
* il coordinamento e l’integrazione dei servizi sociali e sanitari con il Piano di sviluppo della Regione.


Art.3
Contenuti del Piano
Il Piano sanitario della Regione, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina per il triennio 1983-1985:
- gli obiettivi generali della programmazione sanitaria regionale;
- gli obiettivi specifici da perseguire mediante appositi progetti - obiettivo e le azioni programmatiche speciali;
* gli indirizzi per le pratiche qualificanti;
* la struttura organizzativa, l’ambito territoriale di riferimento, l’ubicazione e il dimensionamento dei presidi e dei servizi per lo svolgimento delle funzioni sanitarie e per la realizzazione degli obiettivi;
* gli orientamenti per lo sviluppo delle azioni programmatiche di particolare rilevanza sanitaria;
* la politica della spesa in funzione della relativa razionalizzazione;
* il potenziamento e la qualificazione della struttura pubblica e l’utilizzazione delle strutture private in regime di convenzione ai sensi anche dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Art.4
Progetti obiettivo e azioni programmatiche speciali
Ai fini di una più tempestiva e coordinata attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, la Regione promuove la realizzazione dei seguenti progetti - obiettivo:
* la tutela della maternità consapevole, lotta alla mortalità infantile e tutela della salute in età evolutiva;
* la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
* benessere sociale e sanitario degli anziani.
* In armonia con la previsione degli anzidetti progetti - obiettivo la Regione si propone inoltre lo svolgimento di azioni programmatiche speciali nei settori di intervento riguardanti:
* tutela della salute mentale;
* servizi di urgenza e di emergenza;
* assistenza delle persone handicappate;
* attività consultoriali;
* prevenzione, cura e riabilitazione delle persone in stato di tossicodipendenze;
* tutela sanitaria delle attività sportive.


Art.5
Effetti
La Regione uniforma la sua potestà regolamentare, di indirizzo e di coordinamento, nonché i suoi conseguenti atti e provvedimenti, al Piano sanitario regionale che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attività in esso previste per lo specifico settore sanitario.
Ai contenuti e agli indirizzi del Piano i Comuni e le Unità sanitarie locali dovranno uniformare i loro programmi di attività nell’esercizio delle funzioni di cui sono titolari; alla medesima osservanza sono impegnati le Province e le Comunità montane per gli atti e i provvedimenti di loro competenza nel settore sanitario.
Ai contenuti e agli indirizzi del Piano dovranno altresì essere uniformate le determinazioni degli organi regionali di controllo.


Art.6
Piani locali di attuazione
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le Unità sanitarie locali trasmettono all’Assessore regionale all’igiene e sanità piani locali di attuazione del Piano sanitario regionale. Entro 45 giorni dalla ricezione la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’igiene e sanità, esprime parere di congruità dei piani locali delle Unità sanitarie locali al Piano sanitario regionale.

Art.7
Finanziamento del Piano
Al finanziamento delle spese sanitarie derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede:
1. con le disponibilità assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell’articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. con le disponibilità che saranno acquisite dai Comuni a seguito di eventuale alienazione dei beni patrimoniali trasferiti ai Comuni a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
3. con le disponibilità provenienti dalle somme trattenute ai sensi del secondo comma dell’articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
4. Per gli interventi di natura socio - assistenziale si provvede:
5. con le disponibilità iscritte a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione relativi all’anno di riferimento destinati a dette finalità ;
6. con i fondi degli enti locali;
7. con le disponibilità che saranno acquisite dalle Unità sanitarie locali a qualsiasi altro titolo.


Art.8
Adeguamento del Piano
Su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale provvede ad adeguare e ad armonizzare le norme della presente legge a quelle della legge di Piano sanitario nazionale; nelle more di tale adeguamento le disposizioni del Piano sanitario regionale sono applicabili in quanto non in contrasto con le corrispondenti disposizioni del Piano sanitario nazionale.

Art.9
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 aprile 1985

Melis