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Legge Regionale 28 maggio 1985, n. 13

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l’anno finanziario 1983 (legge finanziaria).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
Determinazione spese carattere pluriennale
Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l’anno 1983, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1983 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.


Art.2
Fondi "globali"
Nelle tabelle A, B, C, e D, allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 1983.
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
1. fondo speciale spese correnti (fondi regionali - Cap. 03016)
L. 2.065.000.000
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - Cap. 03017)
L. 39.169.000.000
c) fondo speciale spese correnti (assegnazioni statali - Cap. 03018)
L. 4.000.000.000
d) fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - Cap. 03019)
L. 4.922.500.000


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.3
Programma straordinario di opere pubbliche di interesse sovraccomunale
Per l’attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse sovraccomunale finalizzato, oltre che alla manutenzione straordinaria delle opere stesse - compresi eventuali completamenti, ampliamenti e ristrutturazioni, miglioramenti ed adeguamenti di impianti tecnologici - anche alla realizzazione di opere igieniche, limitatamente ai mattatoi ed ai mercati e ad interventi per la salvaguardia di edifici di culto di interesse artistico, è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 08016).
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.4
Opere acquedottistiche e fognarie
Per l’attuazione di un programma di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata, per l’anno finanziario 1983, ad integrazione delle assegnazioni statali disposte ai sensi delle leggi 1º maggio 1976, n. 319, e 24 dicembre 1979, n. 650, la spesa di lire 10.000.000.000 (Cap. 08035/03).

Art.5
Programmi per il completamento di opere pubbliche
Per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e trasferite alla Regione è autorizzata per l’anno finanziario 1983, ad integrazione delle assegnazioni ricevute ai sensi dell’articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la spesa di lire 5 miliardi (Cap. 08025/01).
Per l’attuazione di un programma di completamento di strade di interesse regionale (Cap. 08042) è autorizzata per l’anno finanziario 1983 la spesa di lire 2 miliardi.


Art.6
Completamento opere pubbliche V Programma esecutivo Piano rinascita
E’ autorizzata al spesa complessiva di L. 1.600.000.000 (Capitolo 08027) per il completamento di opere pubbliche parzialmente eseguite con i fondi del V Programma esecutivo della legge 11 giugno 1962, n. 588; detto stanziamento sarà trasferito alla contabilità speciale di cui alla precitata legge in un’unica soluzione, per essere erogato con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 dello stesso V Programma esecutivo.

Art.7
Spese per l’attuazione di un programma di opere portuali
Per l’anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l’attuazione di un programma di opere portuali (Cap. 08182).

Art.8
Determinazione stanziamenti interventi capi III e IV, LR n. 45 del 1976
Gli stanziamenti da destinarsi agli interventi di cui ai capi III e IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono determinati per l’anno 1983 in rispettive lire 1.500.000.000 (Capitolo 08030) e lire 2.000.000.000 (Capitolo 08017).
Il terzo comma dell’articolo 13 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è abrogato.


NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art.9
Approvazione programma quadriennale e progetti biennali legge n. 457 del 1978
Il programma quadriennale e i progetti biennali di edilizia residenziale da predisporsi, in applicazione dell’articolo 4, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l’impiego delle quote assegnate alla Regione sulle disponibilità imputabili ai bienni 1982-1983 e 1984-1985 sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Sulla base del decreto di approvazione del programma e dei progetti biennali, l’Assessore dei lavori pubblici autorizza l’impegno della spesa e i conseguenti pagamenti in favore degli enti attuatori, per le somme a ciascuno di essi assegnate nei progetti medesimi.


Art.10
Utilizzazione quote limiti d’impegno assegnate dallo Stato
Sulla base del decreto di approvazione del programma e dei progetti biennali per l’edilizia agevolata - convenzionata l’Assessore dei lavori pubblici è autorizzato ad impegnare con unico provvedimento i limiti d’impegno assegnati alla Regione per l’esecuzione dei progetti stessi.
Tale facoltà è estesa ai limiti d’impegno autorizzati per i progetti biennali di edilizia agevolata - convenzionata 1978-1979, 1980-1981 e 1982-1983.
Tale facoltà è altresì estesa ai limiti di impegno autorizzati ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 e dell’articolo 9 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.


Art.11
Apertura dei conti correnti per pagamento concorso interessi
Alla erogazione dei fondi agli istituti di credito per l’attuazione delle leggi di cui all’articolo precedente può provvedersi mediante l’apertura presso gli istituti tesorieri regionali di appositi conti correnti bancari intestati alla Regione Autonoma della Sardegna e distinti per ciascun progetto biennale e per ciascuna legge citata nell’ultimo comma dell’articolo precedente stesso.
Su tali conti correnti l’istituto tesoriere provvede ad effettuare le erogazioni in conto preammortamento e ammortamento agli istituti creditori alle scadenze previste nei provvedimenti di concessione dei contributi in conto interesse e dalle convenzioni in essere tra la Regione e gli istituti stessi.
Entro 15 giorni dalla effettuazione dei pagamenti di cui al precedente comma l’istituto tesoriere produrrà alla Regione, per il successivo inoltro agli organi di controllo, l’elenco delle erogazioni effettuate per ciascun istituto operatore.
Sui conti correnti di cui al precedente primo comma l’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare in ciascun esercizio finanziario i necessari accreditamenti avvalendosi delle annualità impegnate ai sensi del precedente articolo 10 in relazione ai presumibili flussi dei pagamenti connessi alle erogazioni in fase di preammortamento e ammortamento dei mutui.
Con apposita convenzione verranno disciplinate le modalità di gestione dei conti correnti di cui al precedente articolo.
Gli interessi attivi maturati su detti conti correnti dovranno essere versati alla fine di ogni esercizio in conto entrate del bilancio regionale.


Art.12
Delega esercizio controllo procedure e vincoli economici e tecnici
La delega conferita ai comuni ai sensi del secondo comma, lettera a), dell’articolo 25 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, è estesa agli interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 9 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art.13
Contributi straordinari della Regione ad integrazione del contributo statale di cui all’art. 38, L. n. 457 del 1978
Il tasso di cui al primo comma dell’articolo 27 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, è quello in vigore alla data degli atti di erogazione finale dei mutui assistiti a contributo dello Stato in applicazione dell’articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Il limite di impegno di cui al terzo comma dell’articolo 27 citato nel comma precedente è modificato in lire 471.000.000 negli esercizi dal 1983 al 2002 e nell’importo di L. 390.000.000 nei successivi quattro esercizi (Cap. 08091/01).
Avvalendosi dei limiti di impegno di cui al comma precedente l’Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere i contributi integrativi di cui all’articolo 5 quater, primo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, alle cooperative edilizie i cui lavori abbiano avuto termine prima dell’entrata in vigore del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9.
Il tasso a carico del mutuatario non potrà in ogni caso essere inferiore al 5,5 per cento.


Art.14
Utilizzazione residue disponibilità fondo edilizia economica e popolare LR n. 22 del 1975
L’Assessore dei lavori pubblici, mediante uno o più provvedimenti, è autorizzato a versare alla contabilità speciale della legge 24 giugno 1974, n. 268, al fine di incrementare lo stanziamento iscritto al titolo di spesa 8.3.2/1 denominato "intervento per l’edilizia abitativa" del programma straordinario 1982-1984, le disponibilità finanziarie sussistenti sul "Fondo per l’edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano" di cui alla legge regionale 18 aprile 1975, n. 22 e non più impegnabili ai sensi della legge stessa e del relativo regolamento di esecuzione.
La gestione del fondo di cui al comma precedente permane, secondo le norme di cui alla legge n. 22 del 18 aprile 1975, sino all’esaurimento, in termini di competenza e di cassa, delle disponibilità ancora occorrenti a regolare le partite residue.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.15
Destinazione quote legge n. 984 del 1977
A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l’applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzate per l’anno finanziario 1983 le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
a) esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell’articolo 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Cap. 06249): lire 21.500.000.000;
b) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell’articolo 17, commi primo e secondo del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Cap.06245): L. 2.000.000.000;
c) incremento del fondo per il piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, per le attività previste dal titolo di spesa P. 1-01 (Cap.06285): L. 6.500.000.000;
d) costruzioni di acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Cap.06086): L. 1.200.000.000;
e) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell’articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell’articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (Cap. 06087): L. 3.000.000.000;
f) costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Cap. 06088): L. 8.550.000.000;
g) contributi per l’esecuzione delle opere di miglioramento fondiario previste dal progetto di promozione per il comparto lattiero - caseario in applicazione della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, e successive modificazioni (Cap. 06049): L. 3.000.000.000;
h) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette in serre, con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l’energia solare ed eolica, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 06053): L. 3.000.000.000;
i) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366, e 27 novembre 1956, n. 1367 (Cap.06150): L. 1.450.000.000;
l) concessione di contributi per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366, e 27 novembre 1956, n. 1367 (Cap. 06151/01); L. 80.000.000;
m) concessione di contributi per l’acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico, in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Capitolo 06163): lire 2.990.000.000;
n) concessione di premi per il miglioramento zootecnico, in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Cap. 06167): L. 1.750.000.000;
o) concessione di un contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (Cap. 06021): L. 70.000.000;
p) impianto di mandorli, noccioli e noci, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni (Cap. 06055): lire 440.000.000;
q) concessione, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa, per acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 (Cap. 06222): L. 1.390.000.000;
r) finanziamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, in applicazione della legge regionale 15 marzo 1976, n. 14 (Cap. 06011): L. 6.600.000.000;
s) concessione di contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per l’ortofrutticoltura e la maiscoltura, in applicazione della legge regionale 2 agosto 1951, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 06182): L. 500.000.000.


Art.16
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Una quota, pari a lire 5.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al "Fondo per l’attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale", di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P. 1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
I programmi di utilizzazione dello stanziamento sono approvati ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.


Art.17
Concorsi negli interessi su mutui di miglioramento fondiario
Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è autorizzato l’ulteriore limite d’impegno di lire 1.000.000.000 le cui annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 2004 (Cap. 06060).


Art.18
Fondo regionale sviluppo zootecnia
L’integrazione del fondo di cui all’articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 48 concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 06107), è determinata, per l’anno finanziario 1983, in L. 1.000.000.000.

Art.19
Spese per l’acquisizione della DAI di Terralba
E’ autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l’acquisizione e la conseguente ristrutturazione, in base ad un programma organico predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, da parte della DICOVISA, della Distilleria agricola industriale DAI di Terralba (Cap. 06237).

Art.20
Spese per la realizzazione dell’impianto di depurazione della DICOVISA.
E’ autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 a favore della DICOVISA per la realizzazione delle opere necessarie alla depurazione delle acque di scarico dello stabilimento (Cap. 06237).

Art.21
Contributi per impianti cooperativi
E’ autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 nell’anno finanziario 1983 per la concessione delle provvidenze previste dall’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (Cap. 06234).

Art.22
Contributi integrativi in agricoltura
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, fino alla misura prevista dalle leggi regionali, i contributi erogati a favore di aziende agricole, ai sensi di leggi dello Stato e di regolamenti comunitari.

Art.23
Modifica alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60
Le Commissioni previste dall’articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590 stabiliscono i valori fondiari medi necessari per determinare il prezzo congruo per la concessione dei mutui destinati all’acquisto dei fondi rustici di cui all’articolo 10 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.
Gli imprenditori agricoli a titolo principale, indicati nell’articolo 6, primo comma della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, quali beneficiari dei mutui per l’acquisto di fondi rustici, si identificano nei coltivatori diretti, che siano lavoratori manuali e abituali della terra.


Art.24
Patrimoni silvo - pastorali di Comuni
Lo stanziamento del capitolo 06307 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983, destinato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni per le spese sostenute nella gestione del proprio patrimonio silvo - pastorale, può essere utilizzato anche per le spese sostenute a tal fine dagli stessi Comuni negli anni 1981 e 1982.

Art.25
Elettrificazione agricola
Le anticipazioni previste dal secondo comma dell’articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, in favore dell’ENEL, sono elevate rispettivamente dal 30 al 37,5 per cento e dal 40 al 50 per cento dell’onere a carico della Regione (Cap. 06087).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA
Art.26
Fondo tutela livelli occupativi
L’integrazione del fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Cap. 09050), è determinata, per l’anno finanziario 1983, in lire 32 miliardi.

Art.27
Credito di esercizio
L’articolo unico della legge regionale 15 marzo 1978, n. 12, è sostituito dal seguente:
"L’ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle imprese sovvenzionate la complessiva somma di L. 500.000.000. Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie devono complessivamente gravare sul beneficiario dei prestiti in misura almeno pari a quella del tasso creditore percepito dalla Regione sulle giacenze di tesoreria".


Art.28
Utilizzo delle giacenze sulla contabilità speciale di cui agli articoli 2 e 26 legge n. 268 del 1974
Le giacenze presenti sulla contabilità speciale prevista dagli articoli 2 e 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268, possono essere impiegate per la concessione di anticipazioni finanziarie in conto delle provvidenze previste dalla legislazione nazionale a favore delle imprese industriali e per le quali sia stata conclusa positivamente la istruttoria.

Art.29
Programma di formazione professionale
In relazione all’incremento della svalutazione monetaria è sospesa l’applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall’articolo 31 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 47.
La quota di mezzi propri della Regione da destinarsi alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1983 è determinata in L. 15.500.000.000 (Cap.10001).


Art.30
Assegni di studio agli studenti universitari
E’ sospeso per l’anno 1983 il finanziamento previsto dall’articolo 11 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, per la concessione di assegni di studio agli studenti delle Università di Cagliari e Sassari, tramite le rispettive Opere universitarie.

Art.31
Contributi alle Università di Cagliari e Sassari
I contributi da concedere per l’anno 1983 alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Cagliari e alla facoltà di Scienze agrarie dell’Università di Sassari sono rispettivamente elevati da 50 a 60 milioni (Cap. 11072) e da 2 a 10 milioni (Cap. 11075).

Art.32
Anticipazioni ai Comuni
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai Comuni, entro il 30 giugno 1983, una quota delle somme, previste nei Capitoli 11004 e 11006, non superiore al 50 per cento delle somme complessivamente erogate agli stessi nel corso del 1982.

Art.33
Piano eradicazione peste suina: contributo integrativo all’Istituto zooprofilattico
Per l’effettuazione dello screening sierologico sui suini previsto dall’articolo 8 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna un ulteriore finanziamento di lire 740 milioni, a valere sui fondi assegnati dallo Stato con deliberazione assunta dal CIPE in data del 20 luglio 1980 (Cap. 12160).
E’ abrogato l’articolo 46 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38.


Art.34
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072, 05077 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1983 sono realizzati con le modalità previste dall’articolo 4 della stessa legge.
Con le stesse modalità può essere eseguito un programma di opere utilizzando le disponibilità esistenti sul conto dei residui del capitolo 05078/01 del predetto stato di previsione della spesa sino alla concorrenza dell’importo di L. 6.000.000.000; a tali interventi non può procedersi col sistema del servizio in economia.
Nelle more della ripresa dei lavori di bonifica nello stagno di Santa Gilla l’Amministrazione regionale è autorizzata ad impiegare i pescatori di detto stagno anche in interventi di valorizzazione e salvaguardia di altri laghi salsi dell’Isola sulla base di programmi predisposti dall’Assessorato dell’ambiente.


Art.35
Finanziamento integrativo ai Comuni per il servizio antincendi nelle campagne
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a saldo 1982 degli interventi per l’erogazione del servizio antincendi nelle campagne di cui alla legge regionale 18 maggio 1982, n. 11, un ulteriore importo di lire 100.000.000 a favore degli Enti di cui all’articolo 1 della legge regionale medesima (Cap. 05045).

Art.36
Personale CRAAI.
Il termine previsto dall’articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 4, è prorogato al 30 giugno 1983.

Art.37
Carta sughericola della Sardegna
Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 (Cap. 09001).

Art.38
Carta geologica della Sardegna
Per il completamento della stampa della carta geologica della Sardegna e delle relative "monografie", è autorizzata, per l’anno finanziario 1983, la spesa di lire 150.000.000 (Cap. 09003).

Art.39
Centri pilota per l’artigianato
L’articolo 32 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, è sostituito dal seguente:
"I beni immobili realizzati con i finanziamenti di cui al precedente articolo 31 sono acquisiti al patrimonio dell’ISOLA - Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano".


Art.40
Anticipazione contributo funzionamento ETFAS
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l’anno 1983, con proprie disponibilità a titolo di anticipazione dell’assegnazione statale spettante alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, la somma di L. 10.000.000.000 all’ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna - per il suo funzionamento nell’anno 1983 (Cap. 06282).

Art.41
Anticipazione all’Ente Autonomo del Flumendosa
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell’anno 1983, con proprie disponibilità , all’Ente Autonomo del Flumendosa, la somma di lire 300.000.000 per la corresponsione dei trattamenti economici accessori ed integrativi di cui all’articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Cap. 08242).

Art.42
Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in S. Antioco
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, sino alla concorrenza della complessiva spesa di lire 300.000.000 (Cap. 08169), gli oneri gravanti sui Comuni facenti parte dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant’Antioco, per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi medesimi, quali risultano dai bilanci consortili, per gli esercizi finanziari 1982-1983.
Il contributo straordinario della Regione, che può coprire anche l’intero importo di detti oneri, è direttamente concesso e corrisposto ai consorzi interessati, con effetti liberatori nei confronti dei Comuni debitori.


Art.43
Contributo straordinario per il primo funzionamento dell’IACP di Oristano
Per le finalità e con le medesime modalità di restituzione indicate nell’articolo 25 della legge 12 novembre 1982, n. 38, l’anticipazione a favore dell’Istituto autonomo case popolari di Oristano, prevista da tale disposizione di legge, è determinata in lire 100.000.000 (Cap. 08240).

Art.44
Consultori familiari
La Regione destina, nell’anno 1983, al finanziamento del programma di istituzione e funzionamento dei consultori familiari la somma di L. 2.233.363.690 (Cap. 12165) a tale spesa fa fronte con risorse proprie in relazione alla mancata utilizzazione - e conseguente economia di spesa - dell’assegnazione ricevuta dallo Stato in conto dell’esercizio 1979 ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194.

Art.45
Consulta femminile regionale
Il contributo da concedere alla , ai sensi della legge regionale 27 giugno 1979 n. 53, è elevato, per l’anno 1983 da lire 10.000.000 a lire 30.000.000 (Cap. 10030).

Art.46
Contributi alle associazioni fra enti locali
Il contributo da concedere alle associazioni fra enti locali ai sensi della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, e la legge regionale 3 giugno 1974, n. 11, è elevato per l’anno 1983 e seguenti a lire 50.000.000 (Cap. 04006).

Art.47
Centri servizi sociali
Il finanziamento da erogare ai Centri di servizi sociali (Cap. 10020) nell’anno 1983, ai sensi della legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, è determinato in lire 120.000.000.

Art.48
Centri per i servizi culturali
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell’anno 1983 contributi per complessive lire 220 milioni (Cap. 11038) ai Comuni sede di Istituti professionali di Stato per l’agricoltura o di loro scuole coordinate al fine del riattamento degli immobili degli istituti stessi sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art.49
NOTA: NEL BOLLETTINO UFFICIALE E’ SALTATA LA NUMERAZIONE RELATIVA ALL’ARTICOLO NUMERO 49

Art.50
Contributi ai Comuni sedi di Istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell’anno 1983, contributi per complessive lire 500.000.000 (cap. 11039) ai Comuni sede di Istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo, da destinare a interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione degli immobili che ospitano gli Istituti stessi e i rispettivi convitti sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale previo parere dell’apposita Commissione consiliare.

Art.51
Istituto studi e programmi per il Mediterraneo
Il contributo da erogare all’Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM), la cui concessione è prevista dalla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61, è elevato, nell’anno 1983 (cap. 11098) da lire 20.000.000 a lire 40.000.000.

Art.52
Anticipazioni a favore delle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti e dei pastori
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e di pastori, a titolo di anticipazione, a valere sugli stanziamenti del capitolo 06002 del bilancio, una somma non superiore alla metà di quella stanziata nello stesso capitolo per l’anno 1982.

Art.53
Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo.

Art.54
Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina
L’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato ad effettuare spese per il funzionamento e per l’espletamento dei compiti istituzionali del , ivi compresa l’attribuzione di incarichi di consulenza e di progettazione.
Nella gestione dello stanziamento iscritto al relativo capitolo 05101 si applica la norma della legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.


Art.55
Funzionamento zone allevamento selvaggina
Per l’attuazione dell’articolo 3, lett. d), della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato ad effettuare spese per il funzionamento in natura delle zone pubbliche o private per l’allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento, istituite ai sensi dell’articolo 6 della predetta legge (cap. 05106).
In dette zone potranno essere finanziate opere di miglioramento fondiario, ritenute indispensabili per l’allevamento in natura della fauna selvatica.
Per l’erogazione dei predetti finanziamenti, l’Assessore della difesa dell’ambiente dovrà acquisire il preventivo parere tecnico di fattibilità del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina.


Art.56
Consorzio del porto di Civitavecchia
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di lire 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l’anno 1983 (cap. 13035).

Art.57
Operatività del Fondo di garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale n. 4 del 1981
L’operatività per il 1983 del Fondo di garanzia fidejussoria, costituito con l’articolo 17, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, è estesa a tutte le operazioni di credito agrario poste in essere dalle cooperative agricole e loro consorzi.

Art.58
Copertura finanziaria
Alle nuove e maggiori spese previste dalla presente legge e valutate in complessive lire 107.062.363.690 si fa fronte:
- quanto a lire 64.020.000.000 con le quote spettanti alla Regione sugli stanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (art. 15);
- quanto a lire 5.000.000.000 con gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (art. 16);
- quanto a lire 740.000.000 con i fondi assegnati dallo Stato con deliberazione assunta dal CIPE in data 20 luglio 1980 (art. 33);
- quanto a lire 37.302.363.690 con l’utilizzo del maggior gettito delle imposte di fabbricazione, sul consumo dei tabacchi e di bollo, derivante dal loro naturale incremento.


Art.59
La presente legge ha efficacia dall’11 maggio 1983.
Sono convalidati gli atti amministrativi, definiti o in corso di perfezionamento, posti in essere con riferimento al testo promulgato il 10 maggio 1983 con il titolo "Legge regionale 10 maggio 1983, n. 12. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l’anno finanziario 1983 (legge finanziaria)".
Si intendono riferiti alla presente legge i richiami al testo di cui al comma precedente contenuti in successive disposizioni.


Art.60
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 maggio 1985

Melis