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Legge Regionale 23 agosto 1985, n. 20

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62. Istituzione del Comitato regionale di controllo e norme di reclutamento del personale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ istituito il Comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari.
Il predetto Comitato è composto:
a) da nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale;
b) dal responsabile della struttura amministrativa del Comitato regionale di controllo.
Per la elezione degli esperti, del Presidente e del Vice Presidente del citato Comitato e per le relative surrogazioni si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell’articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni. I componenti del Comitato regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Comitato regionale di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità e di merito sulle deliberazioni di tutti gli Enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, concernenti i seguenti oggetti:
a) Statuti e regolamenti;
b) tabelle organiche;
c) applicazione degli accordi nazionali relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente;
d) assunzione di personale a qualsiasi titolo.
Per quanto attiene all’insediamento, al funzionamento dell’organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
Per l’esecuzione delle precedenti norme, il numero dei servizi di cui all’articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è elevato a 51.


Art.2
Con la procedura prevista dall’articolo 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 16, sono provvisoriamente stabiliti la dotazione organica del Comitato regionale di controllo, distinta per fasce e qualifiche funzionali, ed il conseguente fabbisogno numerico.
Al fine di assicurare il funzionamento del Comitato regionale di controllo, nonché dei Comitati di controllo di cui all’articolo 1 della predetta legge regionale n. 16, l’Amministrazione regionale, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è autorizzato a promuovere il comando di personale di ruolo delle Amministrazioni statali dell’Interno e del Tesoro e degli enti indicati all’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, da comandarsi ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale e sino a completamento dei fabbisogni numerici di personale degli uffici dei predetti Comitati di controllo, come determinati ai sensi del precedente primo comma e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 1981, n. 102.
Il personale comandato deve possedere qualifiche pari od equivalenti, secondo l’ordinamento dell’ente di appartenenza, a quelle indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della predetta legge regionale n. 16.
Qualora i posti previsti nella tabella "B" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere i necessari comandi in soprannumero rispetto agli organici del ruolo unico regionale, per un massimo di 25 unità distinte come segue:
n. 6 della VI fascia funzionale;
n. 5 della V fascia funzionale;
n. 7 della IV fascia funzionale;
n. 7 della III fascia funzionale.


Art.3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1985 è incrementato il seguente capitolo:
02 -ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02016 Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale ( LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1 giugno 1979, n. 47; LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39; LR 19 novembre 1982, n. 42, LR 8 maggio 1984, n. 18) (spesa obbligatoria).
L. 300.000.000
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di L. 300.000.000, dal Capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato programmazione, bilancio e assetto del territorio e sono in corrispondenza ridotte di L. 300.000.000, le riserve previste al punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al Capitolo 02016 (artt. 4 e 5) del bilancio della Regione per il 1985 ed al corrispondente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Bormio, addì 23 agosto 1985.

Melis