Legge Regionale 23 agosto 1985, n. 21
Istituzione di un fondo per l’assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell’articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Partecipazione della Regione ad enti, consorzi, società
Art.2
Costituzione di un consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese
Il consorzio è autorizzato a:
* promuovere e partecipare a società costituite ai sensi dell’articolo 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, con la partecipazione delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 8 della legge 24 giugno 1974, n. 268;
* favorire la formazione e la gestione di consorzi e società consortili costituiti fra piccole e medie imprese aventi i medesimi requisiti di cui all’alinea precedente.
Il consorzio potrà concedere, sia ai consorzi e alle società di cui al comma precedente, sia ad altre imprese, singole o associate, assistenza tecnica ed organizzativa, nonché assistenza finanziaria secondo le norme della presente legge.
Si estendono a favore dei soggetti previsti dal presente articolo le disposizioni di cui all’articolo 28 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 14.
Art.3
Partecipanti al fondo
Gli apporti finanziari dei partecipanti andranno ad incremento del patrimonio del consorzio e potranno essere restituiti solo in caso di scioglimento del consorzio stesso.
Art.4
Statuto del consorzio
Lo statuto definirà l’organizzazione del consorzio nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi.
Art.5
Comitato tecnico di gestione
1. tre membri nominati dalla Giunta regionale;
2. un membro nominato da ciascuno degli altri partecipanti al consorzio che abbia versato una somma non inferiore al tre per cento del conferimento iniziale della Regione.
Ciascun membro dura in carica tre anni.
Le deliberazioni del comitato tecnico di gestione dovranno essere assunte in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina regionale.
La segreteria del comitato sarà costituita con personale messo a disposizione dall’Amministrazione regionale.
Art.6
Presidente del comitato tecnico di gestione
Il Presidente è investito di ogni potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio.
Art.7
Direttive della Giunta regionale sulle attività del consorzio
Le direttive potranno determinare altresì le modalità di eventuali convenzioni, da stipularsi tra il consorzio ed enti, istituti di credito o società finanziarie operanti in Sardegna, per lo svolgimento dei compiti d’istruttoria delle pratiche da sottoporre all’esame del comitato tecnico di gestione e di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.
Art.8
Organi di controllo del consorzio
I componenti del collegio sindacale durano in carica tre anni.
Art.9
Copertura finanziaria
Art.10
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Bormio, addì 23 agosto 1985
Melis