Legge Regionale 23 agosto 1985, n. 22
Modifica all’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1981, n 13, sulla composizione dell’Assemblea Generale della Unità Sanitaria Locale
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
"L’Assemblea generale dell’associazione dei Comuni è formata dai Sindaci, nonché da Consiglieri comunali o circoscrizionali dei Comuni facenti parte dell’Unità sanitaria locale eletti dai rispettivi consigli comunali nelle seguenti proporzioni:
nei Comuni, o parte di essi, con popolazione sino a 3.000 abitanti: dal Sindaco, o dall’Assessore delegato, e da due consiglieri;
nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa da 3.001 e 5.000 abitanti: dal Sindaco, o dall’Assessore delegato, e da tre Consiglieri;
nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti: dal Sindaco, o dall’Assessore delegato, e da quattro Consiglieri, più un Consigliere ogni 3.000 abitanti oltre i 5.000 o frazione superiore a 1.500 abitanti;
nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra i 15.001 e 100.000 abitanti: dal Sindaco, o dall’Assessore delegato, e da sette Consiglieri, più un consigliere ogni 5.000 abitanti oltre i 15.000 o frazione superiore a 2.500 abitanti;
nei Comuni, o parte di essi, con popolazione oltre 100.000 abitanti: dal Sindaco, o dall’Assessore delegato, e da venticinque Consiglieri più un Consigliere ogni 10.000 abitanti oltre i 100.000 o frazione superiore a 5.000 abitanti".
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Bormio, addì 23 agosto 1985
Melis