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Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26

Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda.
Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:
* tutela tecnica ed economica dei boschi;
* tutela tecnica ed economica dei beni silvo - pastorali dei comuni e degli enti pubblici;
* tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
* tutela della flora e della vegetazione;
* tutela dei pascoli montani;
* propaganda forestale e ambientale;
* difesa del suolo dall’erosione;
* controllo dei semi e delle piantine forestali;
* quant’altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
* ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.
Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:
* caccia;
* pesca nelle acque interne e marittime;
* incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
* polizia forestale;
* polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
* beni culturali.
Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all’inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti.
Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo - pastorale dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, in accordo con gli uffici dell’Azienda competenti per territorio.
Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.


Art.2
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è struttura operativa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 1.
L’articolazione delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, fatta eccezione per le stazioni forestali e di vigilanza ambientale, è disposta con il regolamento istitutivo dei servizi e dei settori di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Fino alla definizione delle procedure di modifica del vigente regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 1984, n. 110, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si articola in:
1. una unità operativa con competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi;
2. sette unità operative territoriali denominate "Ispettorati dipartimentali" con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, coordinate dall’unità territoriale regionale;
3. ottanta stazioni forestali e di vigilanza ambientale che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera precedente, ciascuna nel proprio ambito territoriale.
Per gli adempimenti di cui alla presente legge il numero di servizi di cui all’articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è aumentato di quattro unità; il numero dei setttori di cui all’articolo 6 della citata legge è aumentato di quattordici unità.
La Giunta regionale provvede entro 90 giorni a modificare il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 1984, n. 110.


Art.3
Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati dipartimentali di cui al precedente articolo 2, corrispondono a quelle indicate dall’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale di cui al precedente articolo 2 e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.


Art.4
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quando disposto nei successivi articoli.
In attesa che si provveda alla nuova disciplina prevista dall’articolo 10 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, la consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono disciplinate dalle norme degli articoli successivi.


Art.5
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, quarta e terza del ruolo unico regionale previsto dall’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con le seguenti qualifiche: ispettore forestale e di vigilanza ambientale, assistente forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, guardia forestale e di vigilanza ambientale.
Nell’ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono specificatamente determinati secondo le modalità di cui all’articolo 30, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Il contingente numerico dei sottufficiali non deve superare comunque la quota di un terzo del contingente numerico delle guardie forestali.
Le qualifiche funzionali di ispettore forestale e di vigilanza ambientale per la sesta fascia funzionale, di assistente forestale e di vigilanza ambientale per la quinta fascia, di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale per la quarta fascia e di guardia forestale e di vigilanza ambientale per la terza fascia integrano quelle previste nella tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive integrazioni; nella predetta tabella "A" sono soppresse le qualifiche di sottufficiale forestale, capo guardiacaccia, capo guardia giurata, guardia forestale, guardia caccia e guardia giurata.


Art.6
La dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella "B" allegata alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, è incrementata di 580 posti nella terza fascia funzionale e di 180 posti nella quarta fascia funzionale.
Gli aumenti di organico di cui al precedente comma, sono destinati ad incrementare i contingenti numerici di personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per le corrispondenti qualifiche di guardia forestale e di vigilanza ambientale, come determinati ai sensi del secondo comma dell’articolo 5.


Art.7
Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all’articolo 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell’abito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297.
Ai sensi dell’articolo 4, lettera n), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare il regolamento di attuazione del presente articolo per la disciplina delle attribuzioni delle specifiche funzioni alle varie categorie del personale del Corpo secondo le qualifiche e le relative mansioni assegnate in base all’organizzazione ed ai compiti del Corpo stesso.


Art.8
I coordinatori delle unità operative di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell’articolo 2 sono nominati tra il personale avente la qualifica e i requisiti previsti dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nonché la qualifica di cui al primo comma dell’articolo precedente.

Art.9
L’assunzione del personale con qualifica di ispettore forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.
Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l’ammissione agli impieghi regionali siano in possesso di laurea in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza.
I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente secondo comma, in modo da assicurare che i due terzi del contingente degli ispettori forestali siano costituiti da laureati in scienze forestali.
L’immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all’attribuzione da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato.


Art.10
L’assunzione del personale con qualifica di assistente forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.
Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l’ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso del diploma di geometra o di perito agrario.
I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente comma.
L’immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale.In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.


Art.11
L’assunzione del personale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblico concorso regionale secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.
I posti messi a concorso vengono ripartiti a livello provinciale, in base all’estensione territoriale, alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente.
Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno cinque anni.
Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l’ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psico - fisici di cui al terzo comma del successivo articolo 12, del diploma di scuola media inferiore, ed abbiano età compresa tra i 18 e i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.
Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.


Art.12
Il concorso di cui all’articolo precedente si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami determinati dall’Assessorato degli affari generali, d’intesa con l’Assessorato della difesa dell’ambiente ed indicati nel bando di concorso medesimo.
La prima fase del concorso è volta ad accertare, attraverso prove teorico - pratiche, il possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativi alla tutela dell’ambiente e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al quindici per cento, secondo le indicazioni del bando del concorso medesimo.
I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell’accertamento dei requisiti psico - fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio a cura dell’Istituto di Medicina del lavoro dell’Università degli studi di Cagliari o del Collegio medico costituito presso l’Ospedale militare di Cagliari. Il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato dell’Assessore regionale competente in materia di personale.
Ai fini previsti dal precedente comma, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le eventuali apposite convenzioni.


Art.13
La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la scuola forestale dello Stato o istituto pubblico.
A tal fine, l’Amministrazione è autorizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione.
Durante la partecipazione al corso, agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.
Al termine del corso gli idonei devono superare gli esami tecnico - pratici che si svolgeranno presso la Scuola.
Coloro che avranno superato gli esami di cui al precedente comma sono nominati in prova ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, secondo l’ordine di una graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata negli esami di cui al precedente comma. L’ammissione in servizio è subordinata all’attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.
La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro due anni dalla sua pubblicazione.
La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro due anni dalla sua pubblicazione.
Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al primo comma, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell’Amministrazione regionale.


Art.14
Per l’assunzione del personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto dai successivi commi.
In sede di prima applicazione, agli impiegati del ruolo unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, prescindendosi dai limiti di età, abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica stessa e non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel periodo di cinque anni anteriori al bando, è riservato il cinquanta per cento dei posti a concorso con arrotondamento all’unità superiore.
I candidati risultati idonei nella prima fase del concorso vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico - professionale di durata non inferiore a mesi sei, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato. L’ammissione al corso è disposta nel rispetto della graduatoria di merito che è formata secondo la percentuale di aumento di cui al secondo comma dell’articolo 12, fatta comunque salva la riserva di cui al precedente comma riferita ai posti a concorso.
Durante il periodo di frequenza del prescritto corso di formazione tecnico - professionale, il personale del ruolo unico conserva il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l’appartenenza al predetto ruolo. Agli altri idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.
I vincitori del concorso sono nominati in prova con l’attribuzione del grado di vice - brigadiere ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. L’immissione in servizio è subordinata all’attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.
Ai vincitori di concorso che siano impiegati del ruolo unico regionale si applica l’articolo 43, commi primo e secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali.
Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell’Amministrazione regionale.


Art.15
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l’Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di cui agli articoli 13 e 14 e, eventualmente anche con le Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed aggiornamento professionale del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Art.16
Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo scelto al compimento del quadriennio di permanenza nel grado immediatamente inferiore, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.
Al personale con la qualifica di guardia forestale è attribuito il grado di guardia scelta al compimento del quadriennio di effettivo servizio nella qualifica di guardia forestale, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.
Nell’ipotesi in cui al personale di cui ai precedenti commi sia stata irrogata sanzione disciplinare, l’attribuzione del grado successivo è subordinata alla conforme deliberazione del competente comitato di servizio, ed è comunque assoggettata ai ritardi previsti per le promozioni dall’articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L’attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti commi determina effetti esclusivamente sotto il profilo della gerarchia funzionale, fatti salvi i poteri connessi alle mansioni conferite ai sensi dell’articolo 37, secondo comma della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.17
Il numero dei sottufficiali e delle guardie forestali e di vigilanza ambientale destinate alle unità operative di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell’articolo 2, per il disimpegno dell’attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, non può superare il cinque per cento del numero complessivo del personale cui sono assegnate le medesime qualifiche.
Nella percentuale di cui al precedente comma devono essere ricompresi prioritariamente i sottufficiali e le guardie nei cui confronti sia stata riconosciuta l’inidoneità fisica in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 ovvero abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.


Art.18
Fatta salva l’applicazione della norma prevista dall’articolo 37, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale istituite ai sensi dell’articolo 2, è esercitato dal sottufficiale forestale più elevato in grado, in servizio nelle stesse stazioni.
Solo nel caso di temporanea indisponibilità del sottufficiale la stazione forestale può essere comandata da una guardia scelta.


Art.19
In relazione alle particolari svolte, l’orario di servizio stabilito dall’articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nelle stazioni forestali deve essere articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi.
Per le particolari esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l’orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sino a quando non sarà diversamente disposto dagli accordi previsti dall’articolo 2, comma secondo, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e in deroga alla norma del quarto comma dell’articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per l’assolvimento di compiti di polizia forestale, può essere autorizzato a prestare fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario.


Art.20
Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le seguenti indennità:
* indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile diversificata per il personale con la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia;
* indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio in campagna;
* indennità per uso di mezzo aereo o marittimo per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di novanta giorni, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione;
* indennità per reperibilità e disponibilità quando richiesta dall’Amministrazione regionale, per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di novanta giorni, secondo le modalità stabilite dalla stessa Amministrazione.
Le indennità di cui al precedente comma sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario.
L’indennità per servizio d’istituto corrisposta in misura forfettaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a dodici mensilità, è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario aspettativa, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
La misura della indennità di cui al presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi previsti dall’articolo 2, comma secondo, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.
Nelle more dell’entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente relativi al triennio 1985- 1987, al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale le indennità di cui al primo comma sono corrisposte nella seguente misura:
* indennità per servizio d’istituto: lire 200.000, lire 170 mila, lire 150.000 e lire 130.000, per il personale avente la qualifica rispettivamente di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;
* indennità per servizio di campagna: lire 2.000 per il personale avente la qualifica di sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;
* indennità per uso di mezzo aereo o marittimo: lire 7.000 per il personale avente la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;
* indennità per reperibilità e disponibilità: lire 600 orarie, per il personale avente la qualifica di ufficiale, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.


Art.21
Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall’appartenere al corpo medesimo.
Nell’ipotesi prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, comma primo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.22
Agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297, la carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste e il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione autonoma della Sardegna sono sostituiti dai contingenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all’articolo 5, rispettivamente con le qualifiche di ispettore forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.
L’Amministrazione regionale è tenuta a promuovere l’adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297, in relazione alle qualifiche del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al primo comma del precedente articolo 5.


Art.23
Le disposizioni previste dall’articolo 90, commi secondo, quinto e sesto della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2.
Ai fini dell’applicazione della norma di cui all’articolo 22, commi secondo e quinto, della legge regionale 25 giugno 1985, n. 33, ai contingenti indicati nel quarto comma dell’articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
* 10 unità per la quinta fascia funzionale;
* 15 unità per la quarta fascia funzionale.
L’accertamento dei requisiti di cui al secondo comma del precitato articolo 90 è disposto alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.24
In sede di prima applicazione della presente legge è assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nell’ambito dei contingenti determinati ai sensi del secondo comma dell’articolo 5, il seguente personale inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51:
1. gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18
2. gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico - amministrativo dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24 e successive modificazioni, che ne facciano domanda;
3. gli impiegati della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati delle foreste e presso l’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, nonché quelli in servizio presso i comitati provinciali della caccia, provenienti dalla carriera di concetto rispettivamente del ruolo tecnico delle foreste di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, e del ruolo tecnico della predetta Azienda di cui alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, e successive modificazioni, che ne facciano domanda;
4. i sottufficiali forestali e le guardie forestali provenienti dal ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18;
5. i capi guardia - caccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei comitati provinciali della caccia della Regione Sarda;
6. i guardia - caccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei comitati provinciali della caccia della Regione Sarda;
7. i capi guardia giurata e le guardie giurate provenienti dal ruolo delle guardie giurate dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 8 maggio 1968, n. 25.
Il personale di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è tenuto a presentare l’istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e cessa dal servizio presso l’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.
Contestualmente all’assegnazione di cui al primo comma, al personale predetto sono attribuite le seguenti qualifiche:
* ispettore forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alle lettere a) e b);
* assistente forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alla lettera c);
* sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, ai sottufficiali forestali indicati alla lettera d) ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai capi guardiacaccia ed ai capi guardia giurata;
* guardia forestale e di vigilanza ambientale, alle guardie forestali indicate alla lettera d) ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai guardiacaccia e alle guardie giurate.
Il personale indicato nelle lettere e), f) e g) è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall’Amministrazione regionale.


Art.25
Fermo il disposto di cui al primo comma dell’articolo 21 il personale indicato alle lettere b), c) e), f) e g) del primo comma dell’articolo 24 cessa di appartenere al Corpo forestale e di vigilanza ambientale qualora, entro due anni, non abbia avuto attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale.
In tal caso si applica la disciplina prevista dall’articolo 38 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.26
L’attribuzione delle qualifiche previste dal terzo comma dell’articolo 24 determina il conseguente inquadramento nelle fasce funzionali cui le qualifiche di attribuzione appartengono ai sensi del precedente articolo 5.

Art.27
L’Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l’equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché, secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise le armi in dotazione.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma.


Art.28
Le funzioni che gli Ispettorati forestali dell’Amministrazione regionale attualmente svolgono per la gestione del patrimonio agricolo - forestale degli enti pubblici e dei privati, sono delegate agli enti locali ed ai Consorzi di bonifica nei cui ambiti territoriali ricade il patrimonio stesso.
La gestione di cui al comma precedente avviene sulla base del programma pluriennale di forestazione, approvato secondo le procedure di cui alla legge regionale 1º agosto 1975, n. 33. Il programma individua gli enti delegati e i finanziamenti per lo svolgimento delle attività gestionali.
Gli enti delegati a norma del presente articolo, per la predisposizione e l’attuazione degli interventi di prevenzione e di vigilanza diretti alla cura del patrimonio ambientale ricadenti nei loro territori, possono avvalersi degli organi periferici dell’Assessorato della difesa dell’ambiente i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione in base alle direttive impartite dallo stesso Assessorato, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, nelle quali sono indicate priorità, direttrici e modalità di intervento.
Restano ferme le vigenti norme concernenti i compiti attribuiti all’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.


Art.29
La gestione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale è di competenza delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al terzo comma, lettera b), dell’articolo 2, sino a quando non sarà operativa la delega di cui all’articolo 28, primo comma.
I cantieri attivati per la sistemazione idraulico – forestale alla data di operatività della delega restano nella competenza delle predette strutture sino alla ultimazione dei lavori.


Art.30
E’ riconosciuto rilevante valore all’opera svolta dalle associazioni di volontariato e dai singoli volontari.
Il Corpo forestale di vigilanza ambientale può avvalersi del contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi stessi, delle associazioni di volontariato e di singoli volontari.
Al personale volontario di cui al precedente comma non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto, vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l’Amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l’intervento dei volontari.
Le norme per l’applicazione del presente articolo, saranno definite da apposito regolamento da emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, in armonia con i principi stabiliti dalle norme statali vigenti in materia.


Art.31
In deroga alla disposizione dell’articolo 42, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed una volta soltanto, per la copertura dei posti istituiti a norma del precedente articolo 6 nella terza fascia funzionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale, il bando del concorso disciplina le prove e le materie d’esame, i poteri della commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria per l’espletamento del concorso stesso.
Il concorso di cui al precedente comma è indetto con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.
Analogamente a quanto previsto nei precedenti commi e per una volta soltanto, è disciplinato con il relativo bando il concorso indetto ai fini della copertura dei posti istituiti a norma dell’articolo 6 nella quarta fascia funzionale, con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale.


Art.32
L’organizzazione amministrativa dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda si articola in conformità ai principi stabiliti nel titolo I della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nel numero massimo di quattro servizi e nove settori.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i competenti organi dell’Azienda stessa dispongono gli adempimenti di attuazione in ordine a quanto stabilito nel precedente comma.


Art.33
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono stimate in lire 300.000.000 per l’anno 1985 e in lire 22.500.000.000 per l’anno 1986 e successivi.
Alle spese per l’anno 1986 e successivi si fa fronte con il maggior gettito delle imposte di bollo e sul consumo dei tabacchi derivante dal loro naturale incremento e con l’aumento della quota dell’imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere le proprie funzioni normali.
Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - Stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
lire 300.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui al punto 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 - legge finanziaria 1985
In aumento
02 - Stato di previsione della spesa dell’Assessorato affari generali, personale e riforma della Regione
Capitolo 02016
Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1º giugno 1979, n. 47; LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18 e art. 20 della presente legge) (spesa obbligatoria)
lire 100.000.000
Capitolo 02097
Spese per l’organizzazione dei concorsi per l’accesso agli impieghi regionali (art. 138, ventitreesimo comma, LR 17 agosto 1978, n. 51, e art. 12 della presente legge)
lire 200.000.000


Art.34
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 novembre 1985

Melis