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Legge Regionale 13 novembre 1985, n. 27

Atti non soggetti al controllo preventivo. Compiti dei presidenti e vice presidenti e determinazione della indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese ai presidenti, vice presidenti e componenti degli organi di controllo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Atti non soggetti al controllo preventivo
Gli atti degli enti soggetti al controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni - di cui al seguente tassativo elenco - non sono soggetti al controllo preventivo in quanto o privi di contenuto dispositivo oppure esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.
A) - Atti privi di contenuto dispositivo:
1. mozioni, ordini del giorno, interrogazioni ed interpellanze;
2. sull’ordine dei lavori dell’organo consiliare o assembleare;
3. di approvazione dei verbali delle adunanze;
4. di proposta dell’organo monocratico o collegiale esecutivo all’organo consiliare o assembleare;
5. di designazione dei rappresentanti dell’ente in collegi interni ed esterni all’ente alla cui nomina si provveda con atto successivo;
6. pareri non vincolanti resi ad altri soggetti, enti e organi;
7. che fanno parte dei procedimenti della amministrazione finanziaria dello Stato in materia di accertamenti delle imposte IVIM, IRPEF ed ILOR;
8. richiesta di finanziamenti da cui non derivino impegni finanziari a carico dell’ente deliberante;
9. di massima ivi comprese quelle relative alle linee politco - programmatiche dell’ente che non comportino impegni di spesa;
10. di proposta ad altri enti per l’adozione di provvedimenti di competenza di questi ultimi;
11. di convocazione dell’organo consiliare o assembleare.
B) - Atti esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge:
1. di restituzione di ritenute di garanzia;
2. di svincolo delle cauzioni;
3. contratti stipulati in esecuzione - senza modificazioni - della deliberazione di approvazione del verbale di aggiudicazione o dello schema di contratto;
4. di liquidazione per forniture ed opere previste nei contratti resi esecutivi ai sensi di legge o nei contratti di cui al precedente n. 3;
5. di accredito delle anticipazioni di cui all’articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 74;
6. di liquidazione di quote a carico dell’ente a seguito del riparto di spese consortili o di riparti relativi a spese dovute in base ad atti deliberativi esecutivi che li prevedano;
7. di approvazione dei rendiconti del servizio di economato, di liquidazione e di reintegro di fondi in base e nei limiti dell’apposito regolamento.
8. di liquidazione di spese già specificamente individuate ed impegnate con precedenti deliberazioni esecutive;
9. meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;
10. che ratifichino, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via di urgenza o per delega da altro organo dell’ente nei casi previsti dalla legge;
11. di liquidazione agli amministratori di indennità di missione relativo rimborso spese per missioni preventivamente autorizzate con atti deliberativi esecutivi purché non comportino maggiori oneri finanziari;
12. di liquidazione di gettoni di presenza agli amministratori e ai componenti di commissioni istituite con atto esecutivo, purché non comportino maggiori oneri finanziari;
13. di liquidazione ai dipendenti dell’indennità di missione e di compenso per lavoro straordinario entro i limiti dell’autorizzazione adottata con preventivi atti deliberativi esecutivi;
14. di adeguamento dell’indennità integrativa speciale;
15. di concessione del congedo ordinario;
16. di concessione di congedi straordinari e di aspettative aventi carattere non discrezionale;
17. di collocamento a riposo aventi carattere non discrezionale;
18. relativi agli incrementi legati al decorso del tempo, ivi compresi gli aumenti periodici anticipati per nascita di figli o per benefici combattentistici.
Gli enti trasmettono l’elenco degli atti non soggetti a controllo preventivo entro i termini indicati dall’articolo 25 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, all’organo di controllo competente, in duplice esemplare, di cui uno sarà restituito all’ente per ricevuta.
L’elenco deve indicare con estrema chiarezza l’oggetto dell’atto, la data e l’organo che lo ha assunto, nonché gli estremi del provvedimento del quale l’atto stesso costituisce esecuzione, conferma o ratifica.
Entro il termine perentorio di quindici giorni consecutivi dal ricevimento dell’elenco, il presidente dell’organo di controllo può chiedere copia integrale degli atti che vi sono compresi; la richiesta deve contenere le ragioni sulla base delle quali l’atto è ritenuto assoggettabile al controllo.
Dalla data del ricevimento dell’atto si applica la procedura di cui al secondo comma dell’articolo 25 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62; in nessun caso la decisione dell’organo di controllo può essere fondata su vizi del provvedimento di cui l’atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica.


Art.2
Compiti dei presidenti e dei vice presidenti
I presidenti degli organi di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni;
1) - rappresentano l’organo che presiedono;
* convocano il collegio e ne dirigono i lavori;
* ripartiscono gli affari fra i componenti;
* sovraintendono, con la collaborazione del funzionario responsabile degli uffici, alla predisposizione dell’ordine del giorno della seduta;
2) - curano i rapporti con gli amministratori degli enti soggetti al controllo con particolare riguardo alle problematiche connesse alle materie oggetto dell’attività di controllo;
* invitano periodicamente gli amministratori dei suddetti enti per l’esame di specifiche tematiche di interesse comune;
3) - presentano nel mese di gennaio di ciascun anno all’Assessore degli enti locali una relazione sull’attività del controllo esercitato nell’anno precedente proponendo eventuali modifiche alla procedura e al sistema dei controlli e possono richiedere la convocazione della riunione dei presidenti degli organi di controllo di cui all’articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62;
4) - propongono, con la collaborazione del funzionario responsabile degli uffici, all’Assessore degli enti locali la predisposizione di particolari attività di ricerca, consulenza ed assistenza - riferite all’ambito territoriale di propria competenza – attraverso l’ufficio di cui all’articolo 54 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e forniscono i dati e gli elementi per la relazione di cui all’articolo 21 della medesima legge.
I vice presidenti sostituiscono i presidenti in caso di assenza o di impedimento e collaborano con i presidenti per le attività di cui ai precedenti punti nn. 2, 3 e 4; in caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente assume le funzioni di presidente il componente elettivo più anziano di età.


Art.3
Misura dell’indennità e dei gettoni di presenza
Ai presidenti ed ai vice presidenti degli organi di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, nº 62, e successive modificazioni ed integrazioni, compete una indennità mensile di funzione - rispettivamente
* di lire 1.450.000 e di lire 1.000.000 al lordo delle ritenute erariali.
La predetta indennità è compensativa delle attribuzioni previste dal primo comma, nn. 2, 3 e 4 del precedente articolo, nonché del lavoro preparatorio della presenza alla seduta dell’organo di controllo e delle conseguenti attività.
Agli altri componenti gli organi di controllo compete un gettono di presenza per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata, di Lire 60.000 al lordo delle ritenute fiscali.
Il gettone di presenza non compete ai componenti di cui alla lettera b) dell’articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e di cui alla lettera b) dell’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, né ai segretari degli organi di controllo.
Agli esperti in materia sanitaria di cui al quarto comma dell’articolo 31 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, spetta il gettone di presenza di cui al precedente terzo comma, ridotto di un terzo.
Con effetto dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni biennio, la misura della indennità e del gettone di presenza è aggiornata con legge regionale.


Art.4
Rimborsi spese
Ai presidenti, ai vice presidenti, ai componenti sia effettivi che supplenti ed agli esperti di cui al precedente articolo 1 - che non risiedono nei comuni ove hanno sede gli organi di controllo - oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico servizio, compete, per ogni giornata di seduta, qualunque sia il numero di sedute tenute nella stessa giornata, una indennità di trasferta di L. 15.000 nel caso in cui il luogo della residenza disti sino a 50 chilometri dal comune ove ha sede l’organo di controllo e di lire 20.000 nel caso di distanze maggiori.
L’Assessore regionale competente in materia di enti locali può autorizzare l’uso dei mezzi di trasporto propri; in tal caso, a titolo di rimborso delle spese di viaggio è corrisposta, dietro dichiarazione di effettivo uso dei mezzi di trasporto propri, una indennità per chilometro o frazione di chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina super in vigore alla data della trasferta.


Art.5
Norma finanziaria
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1985 è incrementato il seguente capitolo:
04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Capitolo 04001
Spese per l’esercizio dei controlli sugli enti locali ( LR 23 ottobre 1978, n. 62)
lire 125.000.000
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 125.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, del bilancio ed assetto del territorio e sono in corrispondenza ridotte di lire 200.000.000 le riserve previste al punto 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 04001 (artt. 1, 2 e 3) del bilancio della Regione per il 1985 e al corrispondente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 novembre 1985

Melis