Legge Regionale 8 gennaio 1986, n. 1
Erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
a) formazione di quadri dirigenti di cooperative e di altre forme associative;
b) studio, ricerca, divulgazione e propaganda sui problemi dello sviluppo economico - sociale e per la diffusione della cooperazione e dell’associazionismo;
c) erogazione di servizi di assistenza e consulenza ai coltivatori e agli allevatori diretti.
Art.2
Art.3
Le predette associazioni devono comunque dimostrare una presenza organizzata in almeno due province.
Art.4
Art.5
a) l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
b) l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio;
c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di cui all’articolo 2.
Lo stanziamento annuale è ripartito tra le organizzazioni di cui all’articolo 2 in rapporto alla rappresentatività, alla diffusione territoriale e alle attività programmate.
Art.6
In caso di accertata irregolarità nell’impiego di dette somme e nell’adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.
Art.7
Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1986 dello stato di previsione dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, verrà istituito il seguente capitolo:
"Contributo alle organizzazioni professionali regionali per la formazione dei quadri dirigenti di cooperative e di altre forme associative; per lo studio, la ricerca, la divulgazione e la propaganda sui problemi dello sviluppo economico - sociale e per lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo, e per l’erogazione di servizi di assistenza e consulenza ai coltivatori diretti (art. 2 della presente legge) (2.1.1.6.2.2.10.10)", con lo stanziamento di lire 900.000.000.
Alla relativa spesa si fa fronte, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, col prelevamento dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 mediante riduzione di lire 900.000.00 della riserva prevista dal punto 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
Alle spese previste dalla presente legge per gli anni successivi al 1986 si farà fronte con l’utilizzo del maggior gettito dell’imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.
Art.8
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1986.
Melis