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Legge Regionale 8 gennaio 1986, n. 2

Delega alle province ed ai comuni in materia di autorizzazione alla circolazione ed ai trasporti eccezionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le funzioni amministrative di cui al comma quinto dell’articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, concernenti le autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali sono delegate:
a) al comune nel cui territorio si svolge integralmente la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale. Qualora la circolazione riguardi due comuni contigui è competente il comune di partenza;
b) alla provincia competente territorialmente nel luogo di inizio di circolazione quando questa interessi più di due comuni o più province.


Art.2
Il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge ha luogo con l’osservanza del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come modificato con legge 10 febbraio 1982, n. 38 e delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti ai commi decimo ed undicesimo dell’articolo 1 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 38, nonchè delle eventuali successive modificazioni.

Art.3
Gli enti competenti: rilasciano l’autorizzazione, previa intesa con gli enti proprietari della rete viaria interessata e ne inviano copia all’Assessorato dei lavori pubblici entro trenta giorni dal rilascio; provvedono alla riscossione dell’indennizzo previsto dai decreti ministeriali di cui al precedente articolo e alla eventuale ripartizione dello stesso fra gli enti proprietari.
Fatta salva la quota di pertinenza dell’ANAS, la quota di indennizzo soggetto a valutazione convenzionale di spettanza dell’Amministrazione regionale è così ripartita:
- per il 50 per cento in parti uguali tra le Amministrazioni provinciali interessate;
- per il restante 50 per cento in parti uguali tra le Amministrazioni comunali e gli altri enti locali interessati.


Art.4
La Giunta regionale può impartire direttive per l’espletamento delle funzioni amministrative delegate. In caso di inadempimento delle funzioni attribuite da parte degli enti competenti la Giunta si sostituisce nel compimento degli atti.

Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1986.

Melis