Legge Regionale 15 gennaio 1986, n. 4
Adeguamento dell’organizzazione amministrativa regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Ai fini dell’adeguamento generale e degli obiettivi di cui al precedente comma, il numero massimo delle strutture organizzative previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è portato rispettivamente a 65 servizi e 195 settori.
In tali numeri sono ricompresi:
a) gli aumenti di cui all’ultimo comma dell’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, ed al quarto comma dell’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;
b) i servizi e settori istituiti dagli articoli 21 e 25 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, nonchè quello istituito ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 15 della legge regionale 8 luglio 1985, n. 15.
Le disposizioni di cui alla precedente lettera b) operano fino all’adeguamento dell’organizzazione amministrativa regionale di cui ai precedenti primo e secondo comma, da effettuarsi con regolamento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, come modificati dalla presente legge.
Art.2
Alle stesse spese si fa fronte con una quota del maggior gettito dell’imposta di registro derivanti dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1986
Melis