Legge Regionale 17 gennaio 1986, n. 12
Integrazioni alla legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, per la collocazione nel ruolo speciale provvisorio del personale degli enti depubblicizzati trasferiti alla Regione Sarda con il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
La tabella concernente la dotazione organica del personale degli enti soppressi allegata alla legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, ove sono ricompresi i posti necessari all’inquadramento nel ruolo speciale provvisorio del personale già appartenete agli enti depubblicizzati.
Art.2
"Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo sono regolati dalla normativa concernente il rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e, per quanto non previsto e compatibile dalla normativa vigente presso gli enti di provenienza, al personale non di ruolo assunto per i lavori aziendali o di custodia si applica la normativa dei contratti collettivi di lavoro dei rispettivi settori".
Art.3
"Per la contrattazione decentrata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale.
Nella fase preliminare e di esecuzione degli accordi di cui al precedente comma, la delegazione dell’Amministrazione regionale è composta: dall’Assessore competente in materia di personale, che la presiede, e dagli Assessori competenti in materia di bilancio e di finanze".
Art.4
La predetta destinazione è disposta con provvedimento motivato dell’Assessore regionale competente in materia di personale sentito il comitato istituito ai sensi dell’articolo 3 della citata legge regionale 8 maggio 1984, n. 18,
Art.5
L’attribuzione delle qualifiche ai sensi del precedente comma è disposta, su proposta del comitato istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, con provvedimento del predetto Assessore.
Ai fini degli inquadramenti e dei passaggi di qualifica previsti dai precedenti commi, sono considerati disponibili i posti che sono vacanti nella qualifica di accesso o nelle qualifiche ad essa superiori.
Art.6
Ai suddetti oneri si fa fronte con una quota del maggiore gettito dell’imposta di registro derivante dal naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO 1
TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA
Livello retributivo
Q U A L I F I C A
Numero dei posti
2°
Commesso - Agente tecnico e qualifiche corrispondenti
28
3°
Commesso - Agente tecnico e qualifiche corrispondenti di livello differenziato
33
4°
Archivista dattilografo - Operatore tecnico e qualifiche corrispondenti
78
5°
Archivista dattilografo - Operatore tecnico e qualifiche corrispondenti di livello differenziato
33
6°
Assistente - Assistente tecnico - 2a qualifica professionale e qualifiche corrispondenti
62
7°
Assistente coordinatore - collaboratore Collaboratore tecnico e qualifiche corrispondenti
27
8°
Collaboratore coordinatore Collaboratore tecnico e corrispondenti
8
9°
Esperto di gestione
3
10°
Dirigente
3
TOTALE
275
B) Contingente del personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
N. Unità
- personale per le Case Serene ex ONPI
8
- personale per le Aziende agricole
12
- personale di custodia Villaggi ex ENAL
2
Totale
22
Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1986
Melis