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Legge Regionale 17 gennaio 1986, n. 12

Integrazioni alla legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, per la collocazione nel ruolo speciale provvisorio del personale degli enti depubblicizzati trasferiti alla Regione Sarda con il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le disposizioni contenute nella legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, sono estese al personale appartenente agli enti depubblicizzati, trasferito alla Regione Sarda con il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, a decorrere dal 13 maggio 1984, data di entrata in vigore del predetto decreto. L’Amministrazione regionale succede nei rapporti in atto, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, la durata dei quali è autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La tabella concernente la dotazione organica del personale degli enti soppressi allegata alla legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, ove sono ricompresi i posti necessari all’inquadramento nel ruolo speciale provvisorio del personale già appartenete agli enti depubblicizzati.


Art.2
Il terzo comma dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, è sostituito dal seguente comma:
"Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo sono regolati dalla normativa concernente il rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e, per quanto non previsto e compatibile dalla normativa vigente presso gli enti di provenienza, al personale non di ruolo assunto per i lavori aziendali o di custodia si applica la normativa dei contratti collettivi di lavoro dei rispettivi settori".


Art.3
Dopo il terzo comma, l’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, è integrata dai seguenti commi:
"Per la contrattazione decentrata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale.
Nella fase preliminare e di esecuzione degli accordi di cui al precedente comma, la delegazione dell’Amministrazione regionale è composta: dall’Assessore competente in materia di personale, che la presiede, e dagli Assessori competenti in materia di bilancio e di finanze".


Art.4
Fino all’attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive modificazioni, il personale del ruolo speciale provvisorio con qualifica tecnica può essere destinato all’espletamento di mansioni di corrispondente qualifica amministrativa, qualora tale destinazione sia determinata da esigenze di servizio dell’Amministrazione ovvero da impossibilità all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in relazione al grado di effettiva operatività delle strutture degli enti soppressi o depubblicizzati.
La predetta destinazione è disposta con provvedimento motivato dell’Assessore regionale competente in materia di personale sentito il comitato istituito ai sensi dell’articolo 3 della citata legge regionale 8 maggio 1984, n. 18,


Art.5
I passaggi di qualifica previsti dalle disposizioni contenute negli accordi hanno luogo sulla base di speciali scrutini per merito comparativo nei confronti degli aventi titolo, con l’osservanza dei criteri di massima deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale.
L’attribuzione delle qualifiche ai sensi del precedente comma è disposta, su proposta del comitato istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, con provvedimento del predetto Assessore.
Ai fini degli inquadramenti e dei passaggi di qualifica previsti dai precedenti commi, sono considerati disponibili i posti che sono vacanti nella qualifica di accesso o nelle qualifiche ad essa superiori.


Art.6
Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono stimati in annue lire 575.000.000 e fanno carico ai capitoli del bilancio per l’anno finanziario 1986 ed a quelli dei bilanci per gli anni successivi corrispondenti ai capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 e 02502 del bilancio per l’anno 1985.
Ai suddetti oneri si fa fronte con una quota del maggiore gettito dell’imposta di registro derivante dal naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA
A) Personale di ruolo
Livello retributivo

Q U A L I F I C A

Numero dei posti

Commesso - Agente tecnico e qualifiche corrispondenti
28

Commesso - Agente tecnico e qualifiche corrispondenti di livello differenziato
33

Archivista dattilografo - Operatore tecnico e qualifiche corrispondenti
78

Archivista dattilografo - Operatore tecnico e qualifiche corrispondenti di livello differenziato
33

Assistente - Assistente tecnico - 2a qualifica professionale e qualifiche corrispondenti
62

Assistente coordinatore - collaboratore Collaboratore tecnico e qualifiche corrispondenti
27

Collaboratore coordinatore Collaboratore tecnico e corrispondenti
8

Esperto di gestione
3
10°
Dirigente
3

TOTALE

275

B) Contingente del personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

N. Unità
- personale per le Case Serene ex ONPI

8
- personale per le Aziende agricole

12
- personale di custodia Villaggi ex ENAL

2
Totale

22



Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1986

Melis