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Legge Regionale 26 febbraio 1986, n. 22

Sistemazione delle aree limitrofe alla nuova sede del Consiglio regionale nella via Roma in Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 19, e successive integrazioni, concernente la costruzione della nuova sede del Consiglio regionale, possono essere destinati anche all’acquisizione e ristrutturazione di immobili necessari per la sistemazione funzionale delle zone limitrofe al palazzo del Consiglio regionale nella via Roma in Cagliari.
Gli stessi stanziamenti possono altresì essere utilizzati per l’acquisto di immobili nel quartiere della Marina a Cagliari al fine di soddisfare esigenze abitative e di attività commerciali, anche temporanee, degli attuali occupanti gli edifici di cui al primo comma da acquisire al patrimonio regionale.
Per gli interventi considerati dalla suindicata legge regionale 16 giugno 1980, n. 19, nonchè dalla presente legge, è autorizzato nell’anno 1986, l’ulteriore stanziamento di lire 8.000.000.000 da iscriversi nel capitolo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 corrispondente al capitolo 08004 del bilancio della Regione per il 1985.
Alla relativa copertura si fa fronte:
- quanto a lire 6.600.000.000, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con quota parte del fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del bilancio per il 1985 e la conseguente utilizzazione, rispettivamente per lire 4.950.000.000 e lire 1.650.000.000, delle riserve previste alle voci 1 e 3 della tabella B allegata alla legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria 1985);
- quanto a lire 1.400.000.000 attraverso l’utilizzo del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 febbraio 1986.

Melis