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Legge Regionale 11 marzo 1986, n. 24

Costituzione in Comune autonomo con demoninazione "Castiadas" delle frazioni di Camisa e L’Annunziata del Comune di Villaputzu, Buddui del Comune di San Vito e Castiadas Centro, Olia Speciosa, Sabadi, Monte Gruttas, Masone Pardu, Maloccu, Capucciu, Orteduso, Sitò , Masone Murtas, San Pietro, Cala Pira, Cala Sinzias e Santa Giusta del Comune di Muravera.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le frazioni di Camisa e L’Annunziata del Comune di Villaputzu, Buddui del Comune di San Vito e Castiadas Centro, Olia Speciosa, Sabadi, Monte Gruttas, Masone Pardu, Maloccu, Capucciu, Orteduso, Sitò , Masone Murtas, San Pietro, Cala Pria, Cala Sinzias e Santa Giusta del Comune di Muravera, sono distaccate dai rispettivi comuni e sono costituite in comune autonomo, con la denominazione di "Castiadas" e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art.2
Ai fini dell’esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito Comune di Castiadas fa parte della circoscrizione territoriale di competenza del Comitato di Controllo di Cagliari.

Art.3
Ai sensi rispettivamente della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52 e della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo Comune di Castiadas è inserito nella XXI Comunità Montana, denominata "Sarrabus Gerrei", e nella 18a Unità sanitaria locale.
Sono conseguentemente modificati la tabella A allegata alle precitate leggi regionali e l’articolo 1 dello Statuto della predetta Comunità montana, approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n. 44.


Art.4
Con decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del competente Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Muravera, SanVito e Villaputzu ed il costituito Comune di Castiadas.
Nelle more della definizione del predetto regolamento, i Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu, provvedono - ciascuno in rapporto all’entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo comune - a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.


Art.5
Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Castiadas un contributo straordinario di lire 200.000.000.

Art.6
Per le spese derivanti dall’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 1986 la spesa di lire 200 milioni da iscrivere sul seguente capitolo del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1986 che con la presente legge viene istituito: "(1.1.2.3.2.3.11.33) - Contributo straordinario al Comune di Castiadas per le spese di gestione (art. 5 della presente legge)".
Al suddetto onere si fa fronte attraverso l’utilizzo del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 marzo 1986.

Melis