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Legge Regionale 11 marzo 1986, n. 25

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40,recante norme per l’artigianato sardo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il titolo I della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, è sostituito dal seguente:
"Titolo I - Rinvio alle norme della legge 8 agosto 1985, n. 443".


Art.2
L’articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, è sostituito dal seguente:
"Legge 8 agosto 1985, n. 443
Fino a quando la Regione non disciplinerà con proprie norme, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la materia dell’artigianato, nell’esercizio della competenza primaria attribuitale dall’articolo 3, lettera o) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nel proprio territorio si applicano le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1985, n. 443, con esclusione di quelle relative a competenze statali".


Art.3
L’articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, è sostituito dal seguente:
"Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui all’articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, le disposizioni della legge 25 luglio 1956, n. 860, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in quanto compatibili con quelle della legge 8 agosto 1985, n. 443".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 marzo 1986

Melis