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Legge Regionale 27 maggio 1986, n. 28

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1986.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell’entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
E’ approvato in lire 3.907.056.000.000 il totale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986.

Art.4
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1986, appartenenti ai Titoli I, II, III e IV, sono classificati secondo le seguenti sezioni:
01 - Amministrazione generale.
04 - Sicurezza pubblica.
06 - Istruzione e cultura.
07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni.
08 - Azioni ed interventi nel campo sociale.
09 - Trasporti e comunicazioni.
10 - Azioni ed interventi nel campo economico.
11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale.
12 - Oneri non ripartibili.
Gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:
TITOLO I
SPESE CORRENTI
1) Servizi degli organi costituzionali della Regione.
2) Personale in attività di servizio.
3) Personale in quiescenza.
4) Acquisto di beni e servizi.
5) Trasferimenti correnti allo Stato ed ad altri enti pubblici.
6) Trasferimenti correnti ad altri settori.
7) Interessi.
8) Partite che si compensano nell’entrata.
9) Somme non attribuibili.
TITOLO II
SPESE D’INVESTIMENTO
1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.
2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche a carico diretto della Regione.
3) Trasferimento in conto capitale allo Stato ed ad altri enti pubblici.
4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori.
5) Partecipazioni azionarie e conferimenti.
6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive.
8) Somme non attribuibili.
TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI
1) Mutui.
2) Obbligazioni.
3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.
TITOLO IV
SPESE PER PARTITE DI GIRO
1) Partite di giro.


STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Art.5
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Art.6
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.7
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.8
Per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Dal fondo di cui all’articolo 23 della predetta legge possono essere prelevate somme anche per capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l’accertamento e la riscossione delle entrate, nel frattempo soppressi, con la procedura di cui al secondo comma dell’articolo 23 medesimo.
Il fondo di cui al predetto articolo 23 è utilizzato, altresì, per il pagamento del residui passivi da parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in qui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 200.000.000.


Art.9
I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della legge regionale 31 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nonchè dei capitoli 08070701 e 08070702 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici.
Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 200.000.000.
Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07063 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell’Assessorato della agricoltura e riforma agro - pastorale, dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell’Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.
Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1° gennaio 1986, sui capitoli 06260 e 08026.


Art.10
Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell’Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell’articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si provvede con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Art.11
Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Art.12
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.13
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

Art.14
Sul capitolo 05100 l’Assessore della difesa dell’ambiente, dispone, in applicazione dell’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l’impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell’Amministrazione regionale.

Art.15
Nell’anno 1986 le spese per il funzionamento e per l’assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate dall’Assessore della difesa dell’ambiente su conforme deliberazione del Comitato stesso a valere sul capitolo 05104 del competente stato di previsione della spesa.
Nello stesso anno l’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a finanziare le spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.


Art.16
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell’anno 1986, sul capitolo 05017701 dello stato di previsione della spesa, i contributi assistenziali e previdenziali al personale addetto alle attività di sistemazione idraulico - forestale, ancorchè finanziate con assegnazioni statali, della CEE e con fondi delle contabilità speciali della Regione.

Art.17
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell’anno 1986, sul capitolo 05028, le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento ancorchè finanziati con assegnazioni statali o con fondi delle contabilità speciali della Regione.

Art.18
Nel caso di insufficiente capienza nei capitoli 05017/01 e 05024 relativi, rispettivamente, alla corresponsione dei contributi assistenziali e previdenziali e delle indennità di anzianità concernenti gli addetti alle sistemazioni idraulico - forestali, le spese medesime possono erogarsi con carico alle disponibilità presenti nei capitoli relativi al finanziamento di detti lavori.

Art.19
E’ approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 8.800.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.20
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Art.21
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.22
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei lavori pubblici, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

Art.23
A termini dell’articolo 18, settimo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1986 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1986.
A tal fine l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le conseguenti variazioni di bilancio.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Art.24
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’industria per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.25
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

Art.26
Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 10002 e 10003 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale può procedersi subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto rispettivamente dei capitoli 24101 e 23301.

Art.27
L’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’assegnazione alle province ed ai comuni che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (cap. 10043 e cap. 10043-1).
Per le spese di cui agli anni 1981, 1982, 1983 e 1984 e 1985 le somme di cui al precedente comma verranno ripartite sulla base dei singoli rendiconti relativi alle spese sostenute dai predetti enti, con esclusione di quelle riferite al personale dipendente ivi compresi gli oneri riflessi.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.28
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

Art.29
Nel caso in cui l’Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1986 in tutto o in parte, i mutui previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 51005 dello stato di previsione dell’entrata e al capitolo 11124/04 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all’ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1985.

Art.30
Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11109 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO ALL’IGIENE E SANITA’ E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.31
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato all’igiene e sanità, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

Art.32
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art.33
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, sulla base del piano di intervento di cui all’articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 12041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli 12042, 12043 e 12166 dello stesso stato di previsione.

Art.34
A seguito dell’attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lettera d) dell’articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno - infantile), le somme stanziate sul capitolo 12164 dello stato di previsione della spesa concorrono al finanziamento dei programmi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8, concernente l’istituzione e disciplina dei consultori familiari.

Art.35
Alla ripartizione ed assegnazione, in favore delle Unità sanitarie locali, delle somme iscritte sui capitoli 12122 e 12135, si procede con le stesse modalità previste dall’articolo 97, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, in tema di ripartizione delle quote del Fondo sanitario nazionale, rispettivamente per il finanziamento delle spese di parte corrente e per quello delle spese in conto capitale.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.36
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei trasporti, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

Art.37
Alle spese di cui al capitolo 13002 - contributi alle aziende di trasporto per ripiano disavanzi - si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell’articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.38
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.39
Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio di stanziamenti d’importo pari alle entrate accertate in conto del capitolo 23402.
La suddetta iscrizione deve essere disposta in conto dei capitoli con i cui stanziamenti è stata finanziata la realizzazione delle opere relative ai programmi di cui al primo comma.
La procedura di cui al presente articolo è estesa agli interventi finanziati con le disponibilità delle contabilità speciali di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 rifinanziamento Piano di rinascita ed alle legge regionali 30 settembre 1971, n. 25 e 10 dicembre 1973, n. 39 (Piano per zone interne); in corrispondenza con l’accertamento delle entrate, i finanziamenti della CEE sono iscritti al capitolo 03062 per essere riversati alle citate contabilità speciali ed essere attribuiti ai pertinenti titoli di spesa.


Art.40
Dello stanziamento iscritto al capitolo 01007 una quota non inferiore a lire 120.000.000 è erogata mediante apertura di credito disposte a favore degli Assessori regionali.

Art.41
Per gli effetti di cui all’articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.42
Per gli effetti di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.43
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 32603 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1986, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima al 31 dicembre 1985.
Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano chiesto - a termini rispettivamente dell’articolo 4, sesto comma, e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.44
L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.


Art.45
Sulla base delle autorizzazioni del CIPE emesse ai sensi dell’articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, (contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili), l’Assessore della programmazione dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento di disponibilità nell’ambito dei seguenti capitoli di bilancio relativi agli interventi previsti dagli articoli 6. 8 e 12 di detta legge:
06069, 06070, 06224, 06224-01, 08069-03, 09042, 09043 e 09044.


Art.46
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
(Tabella Ristrutturata) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE SARDEGNA PER L’ANNO FINANZIARIO 1986.
ENTRATA
(importi in milioni)
TITOLO I - Tributi propri e quote di tributi devoluti dallo Stato 1.577.424
TITOLO II - Contributi ed assegnazioni statali anche per competenze delegate 2.180.338
TITOLO III - Rendite patrimoniali - Utili di enti o aziende regionali 28.457
TITOLO IV - Alienazione beni patrimoniali - Trasferimenti capitali e rimborso crediti 10.000
TITOLO V - Mutui - prestiti od altre operazioni creditizie 68.238
TITOLO VI - Partite di giro 26.349
TOTALE GENERALE ENTRATE 3.890.806
SPESA
TOTALE TITOLO I 2.123.833
TOTALE TITOLO II 1.763.923
TOTALE TITOLO III 5.450
TOTALE TITOLO IV 13.850
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE 3.907.056; //
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 3.890.806; //
DIFFERENZE 16.250 (*)
NOTA
(*) Alla copertura di lire 16.250 milioni si fa fronte, a termini dell’articolo 30, sesto comma, della LR 5 maggio 1983, n. 11:
con quota parte del Fondo Speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1985 (art. 7, LR 8 gennaio 1986, n. 1, lire 900 milioni; art, 6, LR 23 gennaio 1986, n. 19, lire 1.500 milioni; art. 7, LR 23 gennaio 1986, n. 20, lire 2.250 milioni) e con quota parte del fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03017 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1985; (art. 3, LR 30 dicembre 1985, n. 34, lire 5.000 milioni; art. 1, LR 26 febbraio 1986, n. 22, lire 6.600 milioni).


ALLEGATO 2
(Tabella Ristrutturata) Riassunto delle entrate e delle spese del bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sardegna per l’anno finanziario 1986.
Riassunto delle entrate
Titolo I, entrate correnti, 4.259.500.000
Titolo II, entrate in conto capitale, 6.503.100.000
Totale generale delle entrate, 10.762.600.000
Riassunto delle spese
Titolo I, spese correnti, 3.562.600.000
Titolo II, spese in conto capitale, 7.200.000.000
Totale generale delle spese, 10762.600.000



Data a Cagliari, addì 27 maggio 1986

Melis