Legge Regionale 6 giugno 1986, n. 31
Norme integrative alla legge regionale n. 50 del 20 giugno 1979, per la produzione del pane locale di Tonara, della spianata di Ozieri e della spianata di Bonorva.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Le disposizioni e i benefici di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1979, n. 50, contenente norme per la produzione del pane "carasau" si applicano anche al pane di Tonara, al pane denominato "spianata" di Ozieri e alla spianata di Bonorva, denominata "zicchi".
Il pane di Tonara, la "spianata" di Ozieri e la spianata di Bonorva denominata "zicchi", sono confezionati con farina di grano duro al 100 per cento, acqua, sale e lievito di birra o naturale, in forni aventi superficie di cottura massima di mq 1,50.Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 6 giugno 1986
Melis
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