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Legge Regionale 20 giugno 1986, n. 35

Norme in materia di vigilanza regionale sull’attività uristica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
I poteri sostitutivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, sono esercitati dall’Assessore regionale del turismo anche nei casi di inerzia dei comuni rispetto alla diffida dello stesso Assessore a procedere alla revisione di precedenti erronee classificazioni delle aziende ricettive.

Art.2
I provvedimenti di classifica, revisione e declassificazione degli esercizi ricettivi sono adottati dal sindaco del comune interessato sentito il parere dell’ente provinciale per il turismo competente per territorio.
E’ abrogato l’ultimo comma dell’art. 7 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22.


Art.3
Ferme restando le attribuzioni di vigilanza previste dall’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, è in facoltà dell’Assessorato regionale del turismo di disporre ispezioni e controlli sull’applicazione di detta legge e sull’attività turistica in generale, a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 20 giugno 1986.

Melis