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Legge Regionale 15 luglio 1986, n. 47

Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’attività amministrativa della Regione autonoma della Sardegna è ispirata al principio dell’imparzialità e della trasparenza. Al fine della realizzazione di tale principio è assicurata la libera circolazione delle informazioni ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, delle proprie aziende autonome, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi regionali.

Art.2
La presente normativa si applica ad ogni rappresentazione grafica, fotocinematica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

Art.3
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto previsto da disposizioni di legge. Il diritto di accesso è altresì escluso in ordine ad ogni altro documento la cui diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
I soggetti indicati nel precedente articolo 1 hanno facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.


Art.4
Il diritto di accesso si esercita mediante visura ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. La visura dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.
La richiesta scritta di accesso ai documenti deve essere rivolta agli uffici individuati dai successivi articoli 5 e 7, fatte salve le norme statali sul bollo e in materia tributaria. Sino a quando gli uffici predetti non saranno stati individuati la richiesta dovrà essere rivolta alle amministrazioni che hanno formato i documenti e li detengono stabilmente.
Il provvedimento di rifiuto di accesso, di differimento e di limitazione di esso deve essere motivato ed emesso entro trenta giorni dalla richiesta.


Art.5
Saranno raccolte presso la Segreteria generale della Giunta regionale le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, ogni documento in cui si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.
Saranno altresì pubblicate le relazioni della Commissione di cui al successivo articolo 6 e, in generale, sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto all’accesso.


Art.6
La Commissione consiliare permanente competente in materia di diritti civili controlla l’osservanza e l’applicazione della presente legge, ed annualmente effettua una relazione al Consiglio regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
Alla Commissione i cittadini possono direttamente comunicare osservazioni e reclami in ordine al modo di applicazione della legge.
Le amministrazioni di cui all’articolo 1 comunicano alla Commissione le informazioni ed i documenti ad essa richiesti, entro il termine dalla medesima assegnato.


Art.7
Le singole amministrazioni della Regione autonoma della Sardegna designano appositi uffici e predispongono attrezzature, comunque adeguate, per consentire agli aventi titoli la consultazione dei documenti amministrativi e l’estrazione totale o parziale di copie, con le cautele a garanzia della conservazione dei documenti.
Con decreti del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 6, possono essere individuate le categorie di atti delle quali è esclusa la conoscibilità ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.
Presso gli uffici designati ai sensi del primo comma, devono essere tenute a disposizione degli aventi titolo le raccolte del Bollettino Ufficiale della Regione e di tutte le pubblicazioni ufficiali, nonchè degli atti di cui all’articolo 5 della presente legge, delle amministrazioni cui gli uffici stessi appartengono.


Art.8
L’elenco degli uffici presso cui effettuare la consultazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna a cura del Presidente della Giunta Regionale.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere disposte ulteriori forme di pubblicità anche per estratto o riassunto dell’elenco di cui al comma che precede.
In ogni caso copia aggiornata dell’elenco dovrà essere tenuta a disposizione del pubblico presso ciascuno degli uffici di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente.


Art.9
Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio dell’Amministrazione di cui al precedente articolo 1, rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi ed assiste personalmente alla visura.

Art.10
Con l’entrata in funzione del sistema informativo regionale il diritto di accesso potrà essere esercitato, in relazione ai documenti in esso raccolti, anche negli uffici periferici in cui sono ubicati i terminali.

Art.11
A tre anni dell’entrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale, sulla base dei rapporti formati dalla Commissione di cui al precedente articolo 6, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di realizzazione del diritto all’accesso e propone le modificazioni necessarie al miglioramento del regime giuridico di esso.

Art.12
La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 luglio 1986

Melis