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Legge Regionale 15 luglio 1986, n. 49

Disciplina dell’attività di rivendita di giornali e riviste.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto del provvedimento
I comuni dell’Isola, nell’esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite dall’articolo 43, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, si attengono ai criteri stabiliti dalla presente legge emanata in attuazione delle funzioni trasferite e delegate alla Regione dal decreto predetto, e agli indirizzi dettati dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2
Finalità delle funzioni comunali
Nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente articolo 1, i comuni predispongono i piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici previsti dall’articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in modo da conseguire le seguenti finalità :
a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione, anche attraverso l’aumento, ove necessario, di punti di vendita;
b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita;
c) facilità di accesso agli utenti alla rete di vendita;
d) contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.


Art.3
Ricognizione della situazione esistente
I comuni al fine di predisporre i piani di cui al precedente articolo 2:
1) suddividono il territorio comunale in quattro zone: centro urbano - (zona I) - intermedia tra centro urbano e periferia (zona II) - periferia (zona III) - agricolo - montana (zona IV), con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono dividere il territorio comunale in numero inferiore di zone.
I comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti dividono il territorio comunale in due sole zone: centro urbano e agricolo - montana;
2) accertano il numero dei punti di vendita funzionanti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell’ambito delle zone in cui è suddiviso il territorio;
3) rilevano la situazione creatasi nell’ultimo biennio antecedente alla approvazione del piano, valutando:
- gli addensamenti, determinati dal rapporto tra punti di vendita funzionanti e popolazione esistente;
- la localizzazione dei punti di vendita nelle zone;
- l’andamento delle vendite dei quotidiani e periodici;
- la tipologia delle rivendite, tenendo distinte quelle che vendono esclusivamente giornali e riviste da quelle promiscue, quelle permanenti da quelle a carattere stagionale.
I comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti sono esclusi dall’obbligo di predisporre il piano di cui al presente articolo.


Art.4
Criteri per la predisposizione dei piani comunali
I piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita dei quotidiani e periodici, relative sia ai nuovi che a quelli esistenti, sono predisposti dai comuni, in armonia con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita nel rispetto dei seguenti criteri:
1) nelle zone I, II e III sulla base dell’indice di addensamento valutato in funzione:
a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;
b) degli insediamenti scolastici, universitari, dei centri culturali e di formazione, degli uffici pubblici e privati, degli ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;
c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;
d) dell’assetto viario e delle comunicazioni;
e) delle correnti turistiche permanenti e stagionali;
f) dell’entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici, effettuate in ciascuna zona nell’ultimo biennio antecedente all’approvazione del piano, tenendo conto anche dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori;
g) della popolazione e del numero delle famiglie;
2) nella zona IV, sulla base dell’estensione degli agglomerati, della popolazione esistente, delle condizioni socio - economiche, del movimento migratorio, della rete viaria e del relativo volume di traffico.
Nell’ambito di ciascuna zona i comuni determinano le aree di localizzazione ed il relativo numero dei punti di vendita che non devono superare il rapporto di una rivendita ogni 2.500 abitanti nell’intero territorio comunale, nonchè la distanza minima da tenersi tra le edicole che, in ogni caso, ferme restando tutte le valutazioni del presente articolo non deve essere inferiore a 700 metri nei centri superiori a 20.000 abitanti e 500 in quelli inferiori a 20.000.
I comuni rilasciano la concessione di occupazione del suolo pubblico, da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare le finalità di diffusione dei mezzi di informazione sulla superficie più idonea, compatibilmente agli interessi di uso pubblico del suolo. Nel caso in cui l’attività di rivendita sia esercitata in apposite edicole, determinano altresì le caratteristiche tipologiche delle stesse al fine di assicurare la superficie più idonea all’esercizio della attività , nonchè per salvaguardare, ove necessario, le caratteristiche ambientali della zona.
Nei comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti è ammesso un solo punto di vendita, fatte salve le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.5
Procedure di approvazione dei piani comunali
I piani di cui al precedente articolo sono adottati dai comuni che ne fossero sprovvisti o sono modificati secondo i criteri di cui all’articolo 4 entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni regionali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori ove presenti nell’Isola, che devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del sindaco con unita la proposta di piano. Trascorso tale termine si intende per acquisito il parere favorevole.
I comuni devono trasmettere all’Assessorato regionale competente in materia di commercio, entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, copia del piano approvato.


Art.6
Autorizzazione amministrativa
L’autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata dal Sindaco in conformità ai piani comunali di cui al precedente articolo 2 ed in base ad apposito concorso per singoli punti di vendita. Essa deve essere vidimata tutti gli anni ed è personale.
L’autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici l’autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
L’autorizzazione consente l’esercizio dell’attività ad una determinata persona fisica o giuridica in una definita ed individuata localizzazione e non è trasferibile.


Art.7
Esenzione all’autorizzazione - Casi nei quali non è richiesta l’autorizzazione
L’autorizzazione non è richiesta:
1) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, nonchè per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, svolta attraverso l’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
2) per la consegna porta a porta curata dall’editore per le proprie pubblicazioni;
3) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
4) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole.
Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorchè contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata all’interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all’ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni.


Art.8
Autorizzazioni in caso di mancata domanda per punti ottimali di vendita
Qualora entro il termine fissato dal comune per la presentazione delle domande per singoli punti ottimali di vendita, non siano state presentate istanze, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio che siano il più possibile affini o compatibili con l’attività di vendita di quotidiani e riviste.
Tali autorizzazioni sono rilasciate per un periodo non superiore a tre anni e sono rinnovabili per uguale massimo periodo nel caso che anche a seguito di nuovo concorso non pervengano domande per l’assegnazione del posto fisso esclusivo.
Se non vi sono domande anche per la vendita presso altri esercizi, possono essere rilasciate autorizzazioni per la vendita ambulante, sempre per un periodo non superiore a tre anni e limitatamente alla zona cui si riferisce il punto vendita ottimale, pena la revoca dell’autorizzazione in caso di sconfinamento recidivo e continuato.
Tale disciplina è estesa alle autorizzazioni per punti ottimali stagionali.


Art.9
Autorizzazioni a carattere stagionale
I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per un periodo complessivo non superiore a cinque mesi all’anno solare per punti ottimali individuati nei piani comunali per le zone turistiche.
Dette autorizzazioni non possono essere rilasciate a soggetti che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 11 e non possono essere rilasciate a titolari di autorizzazioni di altro punto di vendita.
Per la località e per i periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici, ma non tali da determinare la localizzazione in un posto ottimale stagionale di vendita, il sindaco può autorizzare la vendita ambulante da parte del titolare del punto di vendita più vicino.


Art.10
Esercizio dell’attività
L’esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari, parenti o affini in terzo grado. E’ consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l’affidamento in gestione a terzi. L’affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell’età pensionabile.
In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita per riposo turnato o di impedimento temporaneo inferiore ai sei mesi dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre autorizzazioni o altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell’attività di vendita. Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali o di distribuzione possono provvedere direttamente.
Nel caso di impossibilità temporanea o definitiva a svolgere l’attività di vendita per cause dipendenti da forza maggiore che determinino lo spostamento del punto di vendita, il comune deve individuare una nuova localizzazione nelle immediate vicinanze e comunque nell’ambito della stessa zona.
Quando la rivendita, esclusivamente nella propria zona, viene curata dall’esercente autorizzato anche attraverso la consegna porta a porta, effettuata da coadiutori familiari o da personale dipendente, questi devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune, attestante l’identità della persona e gli estremi della autorizzazione.
I titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento alle diverse testate.


Art.11
Domande
Chiunque intenda esercitare l’attività di rivendita a posto fisso di quotidiani e periodici, deve presentare domanda per ottenere l’autorizzazione di cui al precedente articolo 6, al sindaco del comune nel cui territorio aspira ad esercitare l’attività stessa.
Il richiedente:
a) deve essere iscritto nel registro esercenti il commercio;
b) non deve essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici rilasciata dallo stesso comune o da altri comuni;
c) al momento del rilascio dell’autorizzazione, che deve essere indicato dal comune con almeno tre mesi di anticipo, non deve esercitare altra attività lavorativa dipendente;
d) non deve ricadere nella previsione di cui all’articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646.


Art.12
Priorità fra domande concorrenti per la gestione di punti ottimali di vendita
Nei casi di domande concorrenti, il sindaco rilascia l’autorizzazione permanente o quella stagionale attenendosi alle seguenti priorità :
1) domande di trasferimento da zone sature in zone che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali di cui al precedente articolo 2;
2) domande presentate da richiedenti che dimostrino di possedere, con comprovata documentazione, requisiti professionali acquisiti per un periodo non inferiore ad un anno, nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici.
A parità di condizioni sarà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle domande.


Art.13
Subingresso
Il trasferimento dell’esercizio di vendita di quotidiani e periodici per un atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio di nuova autorizzazione comunale a favore del subentrante sempre che sia provato al comune l’effettivo trapasso dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11.
Il trasferimento per atto tra vivi è vietato se non siano trascorsi almeno cinque anni di gestione diretta della rivendita, salvo provati casi di forza maggiore.
In caso di morte del titolare di una autorizzazione amministrativa, se l’erede legittimo non ha al momento i requisiti previsti dall’articolo 11 per subentrare al defunto, può continuare l’esercizio per un anno e durante tale periodo deve regolarizzare la sua posizione o cedere l’esercizio.


Art.14
Ferie e chiusura festiva
La chiusura delle rivendite nei giorni festivi e per ferie deve essere regolata in modo da garantire l’effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale, mediante la predisposizione di un apposito calendario di turni, sentite le organizzazioni di categorie.
Le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il periodo di chiusura ed i punti di vendita più prossimi che effettuano il servizio.
Il calendario predisposto ai sensi del precedente comma deve essere trasmesso dal comune alle organizzazioni sindacali interessate.
Nelle zone ove di verificano consistenti movimenti turistici e nei periodi di maggiore flusso, i comuni, sentite le organizzazioni di categoria, possono prevedere deroghe ai turni di chiusura.
La richiesta di chiusura temporanea deve essere comunicata al comune entro il 31 dicembre dell’anno precedente.


Art.15
Decadenza dell’autorizzazione
L’autorizzazione decade qualora il titolare:
1) affidi in gestione la rivendita, salve le deroghe di cui al primo comma dell’articolo 10;
2) non attivi la rivendita per un periodo di oltre sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione, salvo che l’inattività sia dipesa da cause di forza maggiore adeguatamente provate;
3) trasferisca l’esercizio per atto tra vivi prima del termine di cui all’ultimo comma dell’articolo 13;
4) perda i requisiti di cui all’articolo 11;
5) trasferisca la rivendita (senza autorizzazione) in una nuova località senza la prescritta autorizzazione.


Art.16
Esercizio abusivo
Nel caso di esercizio dell’attività di rivendita senza il possesso della prescritta autorizzazione, il sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 17, ordina la chiusura dell’esercizio ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Qualora l’esercizio dell’attività sia abbinato ad altro esercizio, regolarmente autorizzato, il sindaco ordina la chiusura limitatamente alla rivendita abusiva.


Art.17
Sanzioni
Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge, oltre a incorrere nelle sanzioni di cui agli articoli 15 e 16 della stessa legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono introitate dai comuni.

Art.18
Commissione consultiva regionale
Presso l’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio è istituita la Commissione consultiva regionale allo scopo di consentire la partecipazione delle categorie interessate alla fase di elaborazione degli indirizzi programmatici regionali.
La Commissione esprime parere sugli atti di competenza regionale a carattere generale.
E’ nominata con decreto dell’Assessore competente che la presiede, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è così composta:
- un esperto nominato dall’Assessore del turismo, artigianato e commercio scelto fra i funzionari del settore commercio;
- un rappresentante dell’ANCI;
- due rappresentanti degli editori designati dalle associazioni nazionali degli editori;
- un rappresentante dei distributori designato dalle associazioni di categoria;
- tre rappresentanti dei rivenditori designati dalle associazioni e dai sindacati più rappresentativi a livello regionale.
Funge da segretario un funzionario regionale.
Ai membri spettano i gettoni ed il rimborso spesa previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 e successive modificazioni.


Art.19
Norma transitoria
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari di rivendite di giornali e riviste, possono adempiere agli obblighi di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, qualora non vi abbiano già provveduto.
I sindaci provvedono a rilasciare, senza indugio, le autorizzazioni richieste ai sensi del comma precedente.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ove esistano più autorizzazioni rilasciate ad una stessa persona, gli interessati che non avessero nel frattempo provveduto a cedere quelle eccedenti con atto tra vivi a norma del precedente articolo 13, devono indicare al comune quale intendono conservare; le altre decadono ed i sindaci rilasciano la nuova autorizzazione, senza indugio, a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino di aver gestito, per un periodo di almeno due anni, l’attività per conto o in società del titolare decaduto.
In caso di inerzia del sindaco i poteri sostitutivi sono esercitati da un commissario ad acta nominato dall’Assessore regionale competente previo invito ad adempiere entro un congruo termine. Scaduto il termine fissato, l’Assessore regionale del commercio nomina il commissario che adotterà il provvedimento entro 60 giorni dalla data del predetto termine.
Nelle zone commercialmente interessanti ai fini diffusionali del servizio informativo e nei centri abitati sprovvisti di punti di vendita di quotidiani e periodici, i sindaci potranno rilasciare una autorizzazione, indipendentemente dal numero degli abitanti residenti nelle zone considerate.


Art.20
Copertura finanziaria
Nel bilancio di previsione della Regione l’anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
In aumento
Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell’amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della LR 11 giugno 1974, n. 15; LR 19 maggio 1983, n. 14; LR 27 aprile 1984, n. 13 Lire 5.000.000

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
Lire 5.000.000
mediante riduzione della riserva indicata al punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

Le spese relative all’applicazione della presente legge gravano sul capitolo 02102 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 luglio 1986

Melis